CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 13774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. w\f; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza depositata in data 14 luglio 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava le istanze proposte da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 1 -ter, ord. pen., volte alla concessione del differimento della pena, mentre confermava il già concesso beneficio della detenzione domiciliare per ulteriori anni uno. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, che, dopo aver evidenziato le ragioni a sostegno del proprio interesse ad impugnare l'ordinanza, ha articolato due motivi. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 146 e 147 n. 2 cod. pen., avendo il Tribunale rigettato l'istanza di differimento della pena dopo averne riconosciuto i presupposti. Con il secondo motivo, si deduce il vizio della motivazione, che è contraddittoria, per la ragione già espressa, e mancante, non esplicitando le ragioni per le quali il differimento dell'esecuzione della pena non potesse essere concesso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò annullato, con rinvio, il provvedimento impugnato. L'ordinanza impugnata dà atto che la difesa aveva chiesto disporsi il differimento dell'esecuzione della pena dell'ergastolo, in luogo della già disposta detenzione domiciliare per motivi di salute, ma si limita a disporre la prosecuzione del regime custodiale presso il domicilio senza dare alcuna motivazione del rigetto della richiesta di rinvio dell'esecuzione. Si tratta, dunque, di decisione, sfavorevole per la parte, priva di motivazione. Va, dunque, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al 'tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a esaminare la richiesta della parte senza rinnovare la censurata carenza motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso, il