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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 26052/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15350-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15350/2019 Cron.

Rep.

Ud. 12/07/2023 CC AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 699/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 1/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Gela, è stata rigettata l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 893LS0200001, notificata il 17 gennaio 2009, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato la sanzione amministrativa di € 22.853,70 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rapp.te della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della predetta società, per avere i medesimi impiegato alle proprie dipendenze, nell’anno di imposta 2004, cinque lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; la predetta ordinanza faceva seguito all’accertamento ispettivo all’esito del quale era stato rilevato che la società, da un lato, non aveva consegnato ai lavoratori, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta, concernente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso, e, dall’altro, non aveva esibito, seppur richiesti, i regolamentari libri matricola e paga; a supporto della decisione, il giudice di appello ha sostanzialmente ritenuto che al momento dell’accesso ispettivo non erano stati esibiti i libri matricola e paga ed i predetti lavoratori non risultavano essere stati regolarmente assunti, sicché era stata applicata la sanzione di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. in l. n. 73 del 2002, quale disciplina vigente all’epoca delle violazioni; infatti, la presunzione normativa di svolgimento dell’attività lavorativa dall’inizio dell’anno non era stata superata da una adeguata prova ad opera del datore di lavoro, non integrata, nel caso, dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori al momento dell’accesso ispettivo, incentrate sull’avvenuta assunzione dei medesimi lo stesso giorno dell’accertamento; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rapp.te della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, e [OSCURATO:PERSONA], per sé e nella qualità di socio della predetta società, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria; l’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 luglio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si dolgono che il giudice del gravame abbia omesso di considerare che le violazioni constatate in sede di accertamento ispettivo (sopra illustrate) sono diverse da quella di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, concernente l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, che si risolve in una condotta dolosamente finalizzata al mancato rispetto della contribuzione dovuta, laddove la mancata esibizione agli ispettori dei libri contabili rileva in sé, quale violazione dell’obbligo di tenere in sede detti documenti, ma non vale da sola a disvelare una situazione dilavoro in nero; sicché “è evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’Appello allorché, a fronte delle su accertate violazioni, ha ritenuto legittima la scelta dell’Agenzia delle Entrate di irrogare la sanzione prevista dall’articolo 3, comma 3, del d.l. 12/2002, piuttosto che quelle, corrispondenti alle infrazioni rilevate, contemplate nell’art. 9 bis, comma 3, del d.l. 1/10/1996, n. 510”; i ricorrenti lamentano, inoltre, che il predetto giudice non abbia tenuto conto del fatto che l’omessa annotazione delle assunzioni non era stata provata dall’Agenzia delle Entrate, e, comunque, l’avvenuta registrazione risultava dimostrata dalla copia del libro matricola versata in atti; senza contare, infine, che sulla regolare tenuta dei registri obbligatori la predetta Agenzia non aveva mai sollevato rilievi in primo grado, formulati solo inammissibilmente nell’atto di appello, con conseguente erroneità dell’asserzione del giudicante di secondo grado per cui «le doglianze di parte appellante non appaiono nuove rispetto a quelle formulate in primo grado, ma soltanto volte a censurare le argomentazioni della sentenza»;con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si dolgono che la Corte territoriale abbia “ omesso di motivare in ordine all’affidabilità delle dichiarazioni rese dai (…) lavoratori”in sede di accesso ispettivo - incentrate, come già sopra evidenziato, sull’avvenuta assunzione dei medesimi lo stesso giorno dell’accertamento -, nonché di spiegare perché abbia ritenuto inidonee ad acclarare siffatte dichiarazioni le risultanze istruttorie utilizzate dal Tribunale nella sentenza di primo grado (in particolare, il verbale di accertamento) e/o acquisite al processo (il libro matricola e le comunicazioni al Centro per l’impiego), limitandosi a riportare passivamente la regola per cui «la dichiarazione resa dallo stesso lavoratore irregolarmente assunto non è sufficiente a soddisfare il suddetto onere probatorio»; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 296 del 2006), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamentano che la predetta Corte abbia omesso di considerare che, all’epoca dei fatti, era in vigore la normativa che stabiliva il termine di 5 giorni per la comunicazione dell’assunzione al competente centro per l’impiego, essendo intervenuta successivamente quella che prevedeva l’obbligo di effettuare la comunicazione entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro; con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - si dolgono che il giudice di appello abbia respinto l’opposizione incidentale con cui in appelloavevano chiesto la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, all’esito del quale erano state, invece , non motivatamente compensate.

Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile, poiché - al di là della sovrapposizione di molteplici profili di censura eterogenei - lo stesso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale è fondata, come sopra evidenziato - avuto riguardo al contenuto dell’ordinanza ingiunzione - s ul sostanziale rilievo che «Al momento dell’accesso ispettivo non sono stati esibiti i libri matricola e paga ed i predetti lavoratori (…) non risultavano essere stati regolarmente assunti e, pertanto, è stata applicata la sanzione di cui al comma 3 dell’art. 3 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12, secondo la disciplina applicabile all’epoca delle violazioni»; in altri termini, la mancata esibizione dei libri matricola e paga non ha costituito l’oggetto della contestata violazione, bensì il fatto, accertato in sede ispettiva, assunto a prova della violazione posta a base dell’ordinanza ingiunzione, concernente, appunto, l’assunzione non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; a tale riguardo, il giudice del gravame ha ritenuto altresì applicabile il regime dell’onere della prova riferito alla contestazione contenuta nella predetta ordinanza, per come si dirà nell’esame dei successivi motivi; anche l’ultimo rilievo è fuori bersaglio, poiché sulla irregolare tenuta dei registri obbligatori l’Agenzia delle Entrate nulla doveva dire in primo grado, atteso che la violazione costituiva proprio l’oggetto dell’ordinanza ingiunzione avverso la cui opposizione la stessa Agenzia aveva resistito; senza contare che il criticato rilievo, contenuto in sentenza, secondo cui «le doglianze di parte appellante non appaiono nuove rispetto a quelle formulate in primo grado, ma soltanto volte a censurare le argomentazioni della sentenza», non risulta attenere al la questione della regolare tenuta dei registri obbligatori; anche il secondo motivo è inammissibile, poiché, attraverso un improprio richiamo alla violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c., introduce una non consentita critica al libero apprezzamento delle prove- sottratto al sindac ato di legittimità- ad opera del giudice di merito, il quale, nel casodi specie, una volta fatto proprio l’indirizzo imperniato sulla plausibile non genuinità delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo(cfr., sul punto, trale altre, Cass. 10 febbraio 2012, n. 1960: «In tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la dichiarazione del dipendente di essere stato assunto lo stesso giorno dell’accertamento»; in senso conforme v.

Cass. 17 febbraio 2016, n. 3088, secondo cui «ai fini della prova della data di inizio del rapporto di lavoro, che si assuma diversa da quella presunta del 1° gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione, non è sufficiente la dichiarazione del dipendente irregolarmente avviato al lavoro di essere stato assunto lo stesso giorno dell’accertamento della violazione»),ha valorizzato, con motivazione adeguata sul piano logico, oltre al difetto di esibizione del libro matricola, la dichiarazione dei cinque lavoratori di non aver ricevuto la dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione; così pervenendo alla constatazione della mancata prova, incombente sul datore (cfr., al riguardo, Cass. 20/10/2011, n. 21778: «In tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002,n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, "per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione"») circa l’inizio del rapporto di lavoro successivamente al 1° gennaio del 2004; il terzo motivo è ancora inammissibile, poiché ciò che rileva, nel presente caso,in modo decisivo, è che il giudice del gravame - come già detto - ha ritenuto non provato l’inizio del rapporto di lavoro alla data di avvio delle verifiche ispettive, con conseguente irrilevanza del la comunicazione effettuata nei cinque giorni decorrenti da tale data, avuto anche riguardoall’orientamento - su cui v.

Cass. 10 maggio 2013, n. 11186 -secondo cui «In tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l’art. 3, comma terzo, della legge 23 aprile 2002, n. 73, letto in combinato disposto con l’art. 9 bis del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608), impone che l’iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola debba avvenire contestualmente all’atto di assunzione; in difetto, consegue automaticamente l’applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell’effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria»; il quarto motivo va disatteso in ragione della affermata inammissibilità dei precedenti motivi; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15350-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15350/2019 Cron. Rep. Ud. 12/07/2023 CC AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 699/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 1/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Gela, è stata rigettata l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 893LS0200001, notificata il 17 gennaio 2009, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato la sanzione amministrativa di € 22.853,70 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rapp.te della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della predetta società, per avere i medesimi impiegato alle proprie dipendenze, nell’anno di imposta 2004, cinque lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; la predetta ordinanza faceva seguito all’accertamento ispettivo all’esito del quale era stato rilevato che la società, da un lato, non aveva consegnato ai lavoratori, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta, concernente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso, e, dall’altro, non aveva esibito, seppur richiesti, i regolamentari libri matricola e paga; a supporto della decisione, il giudice di appello ha sostanzialmente ritenuto che al momento dell’accesso ispettivo non erano stati esibiti i libri matricola e paga ed i predetti lavoratori non risultavano essere stati regolarmente assunti, sicché era stata applicata la sanzione di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. in l. n. 73 del 2002, quale disciplina vigente all’epoca delle violazioni; infatti, la presunzione normativa di svolgimento dell’attività lavorativa dall’inizio dell’anno non era stata superata da una adeguata prova ad opera del datore di lavoro, non integrata, nel caso, dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori al momento dell’accesso ispettivo, incentrate sull’avvenuta assunzione dei medesimi lo stesso giorno dell’accertamento; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rapp.te della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, e [OSCURATO:PERSONA], per sé e nella qualità di socio della predetta società, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria; l’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 luglio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si dolgono che il giudice del gravame abbia omesso di considerare che le violazioni constatate in sede di accertamento ispettivo (sopra illustrate) sono diverse da quella di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, concernente l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, che si risolve in una condotta dolosamente finalizzata al mancato rispetto della contribuzione dovuta, laddove la mancata esibizione agli ispettori dei libri contabili rileva in sé, quale violazione dell’obbligo di tenere in sede detti documenti, ma non vale da sola a disvelare una situazione dilavoro in nero; sicché “è evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’Appello allorché, a fronte delle su accertate violazioni, ha ritenuto legittima la scelta dell’Agenzia delle Entrate di irrogare la sanzione prevista dall’articolo 3, comma 3, del d.l. 12/2002, piuttosto che quelle, corrispondenti alle infrazioni rilevate, contemplate nell’art. 9 bis, comma 3, del d.l. 1/10/1996, n. 510”; i ricorrenti lamentano, inoltre, che il predetto giudice non abbia tenuto conto del fatto che l’omessa annotazione delle assunzioni non era stata provata dall’Agenzia delle Entrate, e, comunque, l’avvenuta registrazione risultava dimostrata dalla copia del libro matricola versata in atti; senza contare, infine, che sulla regolare tenuta dei registri obbligatori la predetta Agenzia non aveva mai sollevato rilievi in primo grado, formulati solo inammissibilmente nell’atto di appello, con conseguente erroneità dell’asserzione del giudicante di secondo grado per cui «le doglianze di parte appellante non appaiono nuove rispetto a quelle formulate in primo grado, ma soltanto volte a censurare le argomentazioni della sentenza»;con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si dolgono che la Corte territoriale abbia “ omesso di motivare in ordine all’affidabilità delle dichiarazioni rese dai (…) lavoratori”in sede di accesso ispettivo - incentrate, come già sopra evidenziato, sull’avvenuta assunzione dei medesimi lo stesso giorno dell’accertamento -, nonché di spiegare perché abbia ritenuto inidonee ad acclarare siffatte dichiarazioni le risultanze istruttorie utilizzate dal Tribunale nella sentenza di primo grado (in particolare, il verbale di accertamento) e/o acquisite al processo (il libro matricola e le comunicazioni al Centro per l’impiego), limitandosi a riportare passivamente la regola per cui «la dichiarazione resa dallo stesso lavoratore irregolarmente assunto non è sufficiente a soddisfare il suddetto onere probatorio»; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 296 del 2006), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamentano che la predetta Corte abbia omesso di considerare che, all’epoca dei fatti, era in vigore la normativa che stabiliva il termine di 5 giorni per la comunicazione dell’assunzione al competente centro per l’impiego, essendo intervenuta successivamente quella che prevedeva l’obbligo di effettuare la comunicazione entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro; con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - si dolgono che il giudice di appello abbia respinto l’opposizione incidentale con cui in appelloavevano chiesto la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, all’esito del quale erano state, invece , non motivatamente compensate. Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile, poiché - al di là della sovrapposizione di molteplici profili di censura eterogenei - lo stesso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale è fondata, come sopra evidenziato - avuto riguardo al contenuto dell’ordinanza ingiunzione - s ul sostanziale rilievo che «Al momento dell’accesso ispettivo non sono stati esibiti i libri matricola e paga ed i predetti lavoratori (…) non risultavano essere stati regolarmente assunti e, pertanto, è stata applicata la sanzione di cui al comma 3 dell’art. 3 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12, secondo la disciplina applicabile all’epoca delle violazioni»; in altri termini, la mancata esibizione dei libri matricola e paga non ha costituito l’oggetto della contestata violazione, bensì il fatto, accertato in sede ispettiva, assunto a prova della violazione posta a base dell’ordinanza ingiunzione, concernente, appunto, l’assunzione non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; a tale riguardo, il giudice del gravame ha ritenuto altresì applicabile il regime dell’onere della prova riferito alla contestazione contenuta nella predetta ordinanza, per come si dirà nell’esame dei successivi motivi; anche l’ultimo rilievo è fuori bersaglio, poiché sulla irregolare tenuta dei registri obbligatori l’Agenzia delle Entrate nulla doveva dire in primo grado, atteso che la violazione costituiva proprio l’oggetto dell’ordinanza ingiunzione avverso la cui opposizione la stessa Agenzia aveva resistito; senza contare che il criticato rilievo, contenuto in sentenza, secondo cui «le doglianze di parte appellante non appaiono nuove rispetto a quelle formulate in primo grado, ma soltanto volte a censurare le argomentazioni della sentenza», non risulta attenere al la questione della regolare tenuta dei registri obbligatori; anche il secondo motivo è inammissibile, poiché, attraverso un improprio richiamo alla violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c., introduce una non consentita critica al libero apprezzamento delle prove- sottratto al sindac ato di legittimità- ad opera del giudice di merito, il quale, nel casodi specie, una volta fatto proprio l’indirizzo imperniato sulla plausibile non genuinità delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo(cfr., sul punto, trale altre, Cass. 10 febbraio 2012, n. 1960: «In tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la dichiarazione del dipendente di essere stato assunto lo stesso giorno dell’accertamento»; in senso conforme v. Cass. 17 febbraio 2016, n. 3088, secondo cui «ai fini della prova della data di inizio del rapporto di lavoro, che si assuma diversa da quella presunta del 1° gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione, non è sufficiente la dichiarazione del dipendente irregolarmente avviato al lavoro di essere stato assunto lo stesso giorno dell’accertamento della violazione»),ha valorizzato, con motivazione adeguata sul piano logico, oltre al difetto di esibizione del libro matricola, la dichiarazione dei cinque lavoratori di non aver ricevuto la dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione; così pervenendo alla constatazione della mancata prova, incombente sul datore (cfr., al riguardo, Cass. 20/10/2011, n. 21778: «In tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002,n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, "per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione"») circa l’inizio del rapporto di lavoro successivamente al 1° gennaio del 2004; il terzo motivo è ancora inammissibile, poiché ciò che rileva, nel presente caso,in modo decisivo, è che il giudice del gravame - come già detto - ha ritenuto non provato l’inizio del rapporto di lavoro alla data di avvio delle verifiche ispettive, con conseguente irrilevanza del la comunicazione effettuata nei cinque giorni decorrenti da tale data, avuto anche riguardoall’orientamento - su cui v. Cass. 10 maggio 2013, n. 11186 -secondo cui «In tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l’art. 3, comma terzo, della legge 23 aprile 2002, n. 73, letto in combinato disposto con l’art. 9 bis del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608), impone che l’iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola debba avvenire contestualmente all’atto di assunzione; in difetto, consegue automaticamente l’applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell’effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria»; il quarto motivo va disatteso in ragione della affermata inammissibilità dei precedenti motivi; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricor
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