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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44088/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 09/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 06/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'artt. 628, comma secondo in relazione al comma primo, 582, 576, 61 n. 2 cod. pen.

Ritenuto che primi tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 110, 628 cod. pen, sono manifestamente infondati in quanto la motivazione risulta essere connotata da lineare, coerente logicità e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in proposito, pag. 3 e 4 nell'ambito delle quali viene ricostruito puntualmente, anche richiamando la decisione di primo grado, il contesto nell'ambito del quale maturava la condotta violenta della ricorrente, specificando modalità e piena intenzionalità della stessa in modo persuasivo e del tutto privo di aporie, così come veniva ampiamente articolato il giudizio di attendibilità della persona offesa, tra l'altro pienamente riscontrato da altri testimoni), sicché le censure, anche per come articolate (essendo stata dedotta di fatto un'erronea valutazione delle prove assunte e la mancata considerazione di istanze difensive quanto al materiale probatorio valutato) si risolvono in una inammissibile richiesta di rilettura del merito non consentita in questa sede; Considerato che il quarto motivo proposto in tema di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, atteso che non si confronta con l'esplicita motivazione sul punto della Corte di appello che ha richiamato l'intervenuta concessione da parte del primo giudice alla ricorrente delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 09/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 06/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'artt. 628, comma secondo in relazione al comma primo, 582, 576, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che primi tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 110, 628 cod. pen, sono manifestamente infondati in quanto la motivazione risulta essere connotata da lineare, coerente logicità e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in proposito, pag. 3 e 4 nell'ambito delle quali viene ricostruito puntualmente, anche richiamando la decisione di primo grado, il contesto nell'ambito del quale maturava la condotta violenta della ricorrente, specificando modalità e piena intenzionalità della stessa in modo persuasivo e del tutto privo di aporie, così come veniva ampiamente articolato il giudizio di attendibilità della persona offesa, tra l'altro pienamente riscontrato da altri testimoni), sicché le censure, anche per come articolate (essendo stata dedotta di fatto un'erronea valutazione delle prove assunte e la mancata considerazione di istanze difensive quanto al materiale probatorio valutato) si risolvono in una inammissibile richiesta di rilettura del merito non consentita in questa sede; Considerato che il quarto motivo proposto in tema di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, atteso che non si confronta con l'esplicita motivazione sul punto della Corte di appello che ha richiamato l'intervenuta concessione da parte del primo giudice alla ricorrente delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 44088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris