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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 18224/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corted'appello di Napoli in data 23 ottobre 2025, la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., su richiesta dell’imputato, ha rideterminato la pena al medesimoirrogata in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen. nella misuradi mesi otto di reclusione ed euro 50,00 di multa, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.2.

Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal trattamento sanzionatorio.3.

Il ricorso è inammissibile.Con riguardo al concordato in appello, la modifica legislativa introdotta con lalegge n. 103/2017 non ha previsto alcuna ipotesi di censure ricorribili percassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quellerelative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delleparti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme dellapronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso perquei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusiin una illegalità della sanzione inflitta (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).Poiché nel caso in esame, le censure si appuntano sul vizio di motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen., e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutacongrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulandoprofili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corted'appello di Napoli in data 23 ottobre 2025, la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., su richiesta dell’imputato, ha rideterminato la pena al medesimoirrogata in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen. nella misuradi mesi otto di reclusione ed euro 50,00 di multa, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.2. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal trattamento sanzionatorio.3. Il ricorso è inammissibile.Con riguardo al concordato in appello, la modifica legislativa introdotta con lalegge n. 103/2017 non ha previsto alcuna ipotesi di censure ricorribili percassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quellerelative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delleparti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme dellapronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso perquei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusiin una illegalità della sanzione inflitta (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).Poiché nel caso in esame, le censure si appuntano sul vizio di motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen., e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutacongrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulandoprofili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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