CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette la memoria e le conclusioni di cui agli atti datati 15 maggio 2026 che del difensore dellaparte civile XXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto ola declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dell’imputato alla rifusione dellespese del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata;letta la memoria datata 21 maggio 2026 di replica alle conclusioni scritte del Procuratoregenerale del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14 novembre 2025 la Corte di Appello di Potenza - previeesclusione della contestata aggravante e declaratoria di non doversi procedere per difetto diquerela in relazione al reato di truffa di cui al capo J della rubrica delle imputazioni econseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio - ha confermato nel resto lasentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 31 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale di Matera con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità di XXXXXXXXXX in relazione ai reati di truffa continuata ex artt. 81, 640, 61 n.7, cod. pen. (capi A, C, E, F, e G), truffa e rapina ex artt. 81, 640, comma 1, 61 n. 7, 628,comma 3 n. 2, cod. pen. (capo H), falso materiale ex artt. 61 n.2, 482 in relaz. all’art. 477cod. pen. (capi B e D) e falso materiale ex artt. 476 in relaz. all’art. 482, 61 n. 2, cod. pen.(capo I), commessi in date diverse ed in un arco temporale ricompreso tra il 2 febbraio 2022ed il 2 novembre 2023.All’imputato risulta contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata edinfraquinquennale ex art. 99, commi 1, 2 n. 1 e 2, 3 e 4 cod. pen.Per solo dovere di completezza occorre dare atto che la Corte di appello con ordinanzain data 31 marzo 2026 ha provveduto alla correzione di errore materiale contenuto nellascheda del procedimento con riferimento alla data di scadenza della misura cautelare incorso di applicazione nei confronti dell’imputato che è stata indicata nel giorno 12 febbraio2027.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione all’art. 628, comma 3, n. 2 cod. pen. con riferimento allacontestazione di cui al capo H della rubrica delle imputazioni.Con riguardo al capo menzionato, si duole la difesa del ricorrente della intervenutaaffermazione di responsabilità in relazione al reato di rapina aggravata ai danni diXXXXXXXXXXXX.Sulla premessa che la vicenda ha trovato origine nella proposta da parte dell’imputato(presentatosi come titolare di una rivendita di autoveicoli) al XXXXX di un’autovettura JeepCompass da ritirarsi all’estero, ottenendo dalla persona offesa il pagamento del veicolo edesibendogli contestualmente una ricevuta, rivelatasi falsa, di ordine effettuato a Jeep Italia,poi procrastinando la consegna del veicolo (alla fine mai consegnato) e proponendogliacquisti di altri autoveicoli e di una polizza di assicurazione asseritamente a prezzovantaggioso, e che a dette condotte si è aggiunta la contestazione di avere esercitatoviolenza nei confronti della medesima persona offesa, somministrandogli sostanzestupefacenti non individuate, tanto da indurla in una condizione transitoria di incapacità diintendere e di volere, in tal modo facendosi consegnare o accreditare sul suo conto correntein varie soluzioni diverse somme di denaro per un importo pari a 67.644,00 euro, rileva ladifesa del ricorrente:a) che tra l’imputato ed il XXXXX, medico endocrinologo in pensione, si era instauratoanche un rapporto di natura professionale a causa di alcune patologie sofferte dal primo;b) che la prova della condotta dell’imputato è affidata alla sole dichiarazioni dellapersona offesa;c) che nessuno dei familiari della persona offesa (peraltro mai escussi) ha confermatole condizioni del XXXXX dopo i suoi incontri con l’imputato, né risulta che la persona offesasi sia recata presso i locali nosocomi al fine di comprendere le ragioni dei malesseri che hariferito di avere provato all’esito degli incontri con l’imputato;d) che non risulta provato che nel corso dei menzionati incontri siano statesomministrate dall’imputato alla persona offesa sostanze tali da minarne la capacità diautodeterminazione;e) che non risulta essere stata adeguatamente analizzata una conversazione registratadalla persona offesa in data 13 novembre 2023 dalla quale emergerebbero elementi peringenerare il dubbio che le dazioni di denaro effettuate dal XXXXX all’imputato erano alprimo ben note perché frutto di espresse richieste del secondo e comunque non legate acondotte clandestine del XXXX finalizzate a farsi inviare del denaro;f) che quanto emerso consentirebbe al più di ricondurre l’azione dell’imputato ad uncomplessivo ed omogeneo intento truffaldino e non ad un reato di rapina.Secondo la difesa del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe pertanto omesso dimotivare su elementi fondamentati per la decisione così come dedotti nell’atto di appello,producendo sul punto una motivazione meramente apparente che non tiene conto come dalcontenuto della conversazione registrata e sopra richiamata si ricaverebbero elementidiametralmente opposti a quelli ritenuti dai Giudici di merito.Deduce, ancora, la difesa del ricorrente che non è corretto il passaggio motivazionaledella Corte di appello laddove si afferma che le dichiarazioni della persona offesa risultanoriscontrate sulla base degli accertamenti bancari, privi di qualsivoglia indicazione dellacausale e «disposti in stretta contiguità spazio-temporale dal XXXXX subito dopo laconsumazione dei caffè con il prevenuto (ad es. in auto) ed in concomitanza … della riferitaalterazione psicofisica», ciò in quanto detta “contiguità spazio-temporale” sarebbe frutto diuna suggestione, non essendo stato possibile individuare con esattezza gli orari dei dispostipagamenti, né altrimenti stabilire sulla base del colloquio registrato detto stato di alterazione.Aggiunge, altresì, la difesa del ricorrente che la Corte di appello non si è neppureconfrontata con gli elementi addotti in sede di gravame nei quali si è evidenziato come lestesse dichiarazioni del XXXXX si presentano contraddittorie avendo quest’ultimo dapprimariferito la propria condizione di “confusione mentale” e le pregresse condizioni di salute e,poi, affermato solo in forma dubitativa che il proprio stato di alterazione era derivato dallasomministrazione di particolari sostanze («sono stato probabilissima vittima dellasomministrazione di sostanze stupefacenti, probabilmente versate nella famigerata tazza dicaffè»).2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta recidiva e con riferimento agli artt. 125 cod.proc. pen. e 99 cod. pen.Sulla premessa che nell’atto di appello si era evidenziato che i precedenti penalidell’imputato erano risalenti nel tempo e che alcuni di essi non assumono rilievo giacchéestinti ex art. 47 O.P., osserva la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha travisato ilcontenuto del gravame alla stessa sottoposto che non era quello della erroneità delladecisione del Tribunale in ordine alla ritenuta infraquinquennalità della recidiva, quantopiuttosto quello della significatività dei nuovi reati in rapporto ai risalenti precedenti penalidell’imputato, tali da consentire la configurabilità della recidiva sotto il profilo dell’accresciutapericolosità sociale del XXXX.Prosegue, inoltre, la difesa del ricorrente evidenziando come la Corte di appello haerroneamente fondato la caratterista della infraquinquennalità della recidiva richiamando unasentenza del 10 aprile 2024, non tenendo conto del fatto che trattasi di sentenza divenutairrevocabile in epoca successiva alla consumazione dei reati di cui al presenteprocedimento.In ogni caso, non sarebbe stata fatta corretta applicazione dei principi indicati dallepronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di recidiva.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente una totale mancanza di motivazione in ordine alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che erano state invocate con l’atto diappello evidenziando che l’imputato ha reso sostanziale ammissione degli addebiti e,3. Con memoria e conclusioni scritte entrambe datate 15 maggio 2026 il difensore dellaparte civile XXXXXXXXXXXXXX ha dedotto:a) l’aspecificità dei motivi di ricorso dell’imputato che non si sarebbero confrontati con laratio decidendi della sentenza impugnata limitandosi a riproporre doglianze già esaminate edisattese in sede di appello;b) l’inammissibile rivalutazione nel merito di una motivazione della sentenza impugnatache si presenta logica;c) la corretta qualificazione giuridica dei reati di falso e la conseguente correttaapplicazione della circostanza aggravante contestata.4. Come sopra indicato la difesa del ricorrente ha fatto pervenire una memoria direplica alle conclusioni di Procuratore generale nella quale ha sostanzialmente ribadito edapprofondito le questioni già proposte nel ricorso genetico ed illustrato le ragioni per le qualinon possono essere accolte le richieste del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre in premessa dare atto che, fatta eccezione per il contestato reato di rapinaricompreso nell’originaria imputazione (nella quale era indicato anche il reato di truffa) di cuial capo H della rubrica delle imputazioni, il ricorso non verte sugli ulteriori fatti-reato per iquali è intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, con laconseguenza che su detti punti le relative decisioni dei Giudici di merito sono da ritenersi giàdivenute irrevocabili.2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla contestazione di rapina di cui al menzionatocapo H è manifestamente infondato.Nella sentenza di primo grado (pagg. 10 e 11) si è dato atto che la persona offesaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha descritto con dovizia di particolari le sensazioni percepiteall’esito degli incontri avvenuti con l’imputato da ottobre ai primi di novembre del 2023presso un bar e sempre per consumare del caffè, sensazioni «consistite in un malesseregenerale con difficoltà di ideazione (“la facoltà di discernimento era intorpidita e confusa”),con vertigini, smarrimento della propria posizione nel tempo e nello spazio (“mi sembrava disognare ad occhi aperti”) tanto da non ricordare il contenuto delle conversazioni avute» alpunto da portarlo a ritenere che “molto probabilmente” aveva subito dall’imputato lasomministrazione di stupefacenti all’interno delle tazzine di caffè e che «solo per effetto ditanto aveva corrisposto al XXXX le ingenti somme di denaro specificate nel capo H diimputazione anche con operazioni addebitate al proprio figlio (per 23.500,00 euro) per untotale di oltre 90.000,00 euro».Sempre nella stessa sentenza si è dato testualmente atto che il XXXXX, ritenutoassolutamente attendibile, ha precisato che «le varie operazioni di accredito di somme didenaro venivano effettuate tramite bonifici “on line” disposti con il telefono della p.o., in autocon a fianco il XXXX, oppure tramite assegni bancari o contanti» e, ancora, che:a) i sintomi descritti dalla persona offesa, oltretutto in ragione della sua professione diendocrinologo e delle approfondite conoscenze maturate nel corso di un’intera carrieraprofessionale, appaiono compatibili con l’ipotizzata assunzione di sostanze stupefacenti;b) i numerosi bonifici effettuati dalla persona offesa sono risultati del tutto privi dicausale giustificativa oltre che di una spiegazione logica;c) non sono emersi rapporti personali tra il XXXXX ed il XXXX così stretti da potergiustificare eventuali liberalità, del resto neppure dedotte dall’imputato.La Corte di appello (pag. 16 e segg.) ha dato correttamente atto dei motivi di gravamesul punto alla stessa sottoposti (sostanzialmente riproposti anche in questa sede dilegittimità), ivi compresa la richiamata registrazione effettuata dalla vittima in data 13novembre 2023, e vi ha dato risposta anche riproponendo le medesime argomentazioni giàadottate dal primo [OSCURATO:PERSONA].Osserva l’odierno Collegio che la sentenza impugnata, in uno con quella del G.i.p. dellaquale costituisce una cd. “doppia conforme”, risulta congruamente motivata proprio sotto iprofili dedotti da parte ricorrente, avendo i Giudici di entrambi i gradi di merito ben spiegatole ragioni di attendibilità del narrato della persona offesa, operando sulla base di dettocompendio informativo una ricostruzione non manifestamente illogica dei fatti e delle dazionidi denaro (per le quali neppure l’imputato ha fornito una ricostruzione alternativa). In talequadro fattuale si inserisce anche la questione relativa alla contestualità temporale degliincontri tra imputato e persona offesa e l’effettuazione dei bonifici o dazioni di denarodella persona offesa sul punto, non occorreva alcun ulteriore accertamento relativo a taledato temporale. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, non è certo apparente, né“manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione edell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio,tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendioprobatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa CorteSuprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n.46, è - e resta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censuredalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).A ciò si aggiunge, con riguardo al contenuto della menzionata registrazione operatadalla persona offesa, che «In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnataabbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquioe dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione eidentificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attivitàpropria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata sucriteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto» (ex ceteris: Sez. 1, n.25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01), vizi non riscontrabili nel caso in esame.Infine, deve evidenziarsi che nel caso in esame il ricorrente propone, peraltro in viaipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, sostenendo cheanche i fatti contestati come integranti la violazione dell’art. 628 cod. pen. sarebbero dainquadrarsi nel più ampio contesto delle attività truffaldine poste in essere dal XXXX, ma nonindica di fatto alcun elemento a sostegno di tale tesi.Sul punto è sufficiente ricordare che in materia di ricorso per Cassazione, perché siaravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo commalett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo delgiudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativaa quella ritenuta in sentenza (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez.1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla correttaricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento adelementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramenteipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv.259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).Del resto in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte dicassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliorepossibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi averificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di unaplausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro,Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), ciò perché lacorrettezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa èindipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.3. Il secondo motivo di ricorso vertente sulla contestata e ritenuta recidiva non èfondato.Il G.i.p. (pag. 11) risulta avere adeguatamente motivato sul punto facendo ancheriferimento alla infraquinquennalità della recidiva, richiamando la circostanza che l’ultimadelle sentenze di condanna dell’imputato è divenuta irrevocabile nel 2022, e che dai fatti inesame, confrontati con le precedenti condanne del XXXX, emerge una più intensacolpevolezza e pericolosità sociale dell’imputato.E’ ben vero che nell’atto di appello (par. 5, pagg. 23 e 24) la difesa dell’imputato avevaindicato una serie di elementi (risalenza nel tempo di alcuni dei reati per i quali sonointervenute precedenti condanne, il fatto che uno dei reati emergenti dal certificato delcasellario giudiziale risalente al 2007 ha visto l’estinzione della pena per esito positivodell’affidamento in prova e che la sentenza più recente riguarda un decreto penale dicondanna a pena pecuniaria) dei quali aveva chiesto la valutazione.Tuttavia, la Corte di appello (pag. 19) sebbene si sia limitata (pag. 19) a richiamareespressamente la sola questione della infraquinquennalità della recidiva, ha sostanzialmenteevidenziato di condividere la decisione adottata sul punto dal giudice di primo grado.Con riguardo, poi, al fatto che la Corte di appello nell’ottica della configurabilità dellainfraquinquennalità della recidiva ha fatto richiamo ad una sentenza divenuta irrevocabile nel2024, quindi in epoca pacificamente successiva alla consumazione dei fatti-reato incontestazione, è però altrettanto vero che l’infraquinquennalità della recidiva emergeoggettivamente dal certificato del casellario giudiziale in atti ove è presente l’indicazione diun decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Patti relativo al reato di truffa commesso neldicembre 2020, con provvedimento divenuto irrevocabile il 16 settembre 2022.4. Non fondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso relativo alle circostanzeminimo edittale, è da ritenersi equa e commisurata alla reale gravità del fatto ed allapersonalità dell’imputato, ha sostanzialmente disatteso la richiesta di applicazione di undiverso trattamento sanzionatorio che sarebbe conseguito al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.6. Non può essere accolta la richiesta datata 15 maggio 2026 del difensore della partecivile XXXXXXXXXXXXXXdi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del presentegrado di giudizio in quanto la stessa è pervenuta (unitamente alla memoria ed alleconclusioni scritte) oltre il termine indicato dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. 8. Ricorrono, infine, le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a normadell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.