CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15250/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 31129 / 20 18 propost i da: Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 dicembre 1966 ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso da s è medesimo ( pec: [OSCURATO:EMAIL]; telefax : n. 06/3728646) e con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.24 ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 359 8 / 20 18 emessa d a l la C TR del Lazio in data 29/05/2018e non notif icata ; Avviso accertamento rettifica classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, individuando con riferimento alla zona in cui erano ubicati due unità immobiliari di sua proprietà uno scostamento del 99% (e, quindi, senz’altro superiore al minimo del 35% di cui al provvedimento n. 40 del 2005 dell’Agenzia del Territorio), aveva rettificato il loro classamento (da cl. 2 a cl. 5), ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, rideterminandone, per l’effetto, la rendita catastale. 2. La CTP di Roma rigettava il ricorso, rilevando che il notevole scostamento verificato, l’utilizzo dei valori OMI riferiti al secondo semestre 2004, il riferimento alla migliorata qualità del contesto urbano della microzona ed il richiamo ad altre unità immobiliari costituivano, nella loro complessità, una forte presunzione idonea a giustificare la rettifica operata. 3. Sull’impugnazione del contribuente, la CTR del Lazio accoglieva parzialmente il gravame, evidenziando che l’Ufficio aveva preso in esame la microzona, prestando particolare attenzione al valore degli altri immobili della stessa, e che l’avviso impugnatoconteneva le ragioni fonti del tributo, l’iter logico-giuridico ed i fatti rilevanti, in tal guisa permettendo al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa, ma l’appartamento distinto in catasto al foglio 572, p.lla 78, sub. 33, era ubicato al piano seminterrato con evidenti ridotte caratteristiche o elementi di apprezzamento, sicchè poteva allo stesso essere attribuita la classe 4. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 16 giugno 2021, questo Collegio ha rinviato a nuovo ruolo il presente procedimento, per consentire, a seguito della eccezione di litisconsorzio necessario sollevata dalla Agenzia delle Entrate, la trattazione congiunta dello stesso ovvero la riunione con il ricorso n. 16620/2017 rg. Proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultimo sarebbe comproprietario di uno degli appartamenti oggetto dell’avviso di accertamento emessi dalla Agenzia del Territorio ab origine impugnato dall’odierno ricorrente. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato nuova memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e 9 d.P.R.n. 138/1988, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’avviso di accertamento fosse correttamente motivato. 2. Con il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, sull’assunto che dal dedotto deficit di esplicitazione degli specifici presupposti del riclassamento operato conseguiva il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale. 3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla documentazione prodotta (contratti di locazione, articoli di stampa, nonché consulenza tecnica di parte), alla cui stregua poteva desumersi l’ingiustificatezza delle classi di merito riattribuite alle unità immobiliari a fronte del loro obiettivo deprezzamento. 4. Preliminarmente, va evidenziato che, nel caso di specie (in cui una delle due unità immobiliari oggetto dell’avviso di accertamento –l’appartamento censito nel NCEU al foglio 572, particella 78, sub. 33 - risulta in comproprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])trova applicazione il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento –vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15489 del 30/06/2010; conf. Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 1272 del 21/01/2020). Invero, anche a non voler ritenere applicabile alla fattispecie in esame il principiodettato in tema di solidarietà tributaria [ secondo cui la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitivaconclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che, ex art. 324 cod. proc. civ., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6411 del 09/03/2021)], l’esito del presente giudizio è perfettamente in linea con quanto statuito in quello che ha visto coinvolto il predetto comproprietario – si veda il giudica to favorevole a [OSCURATO:PERSONA] (l’ordinanza n. 32331 emessa da questa Sezione in data 21.11.2023-. E’ noto, infatti, che lo scopo del litisconsorzio necessario è quellodi evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, scopo che ugualmente è assicurato quando il litisconsorte pretermesso “non avrebbe potuto fare di meglio” se avesse partecipato al simultaneus processus,essendo in questa sede anch’egli totalmente vittorioso, stante - vedi infra – l’annullamento dell’atto di classamento per vizio motivazionale(cfr. motivazione Cass. Sez 5,20/11/2023, n. 32120; Cass. SU 04/06/2008, n. 14815). 4.1. Invero, prendendo in esame i due motiv i di ricorso , va richiama t o l’orientamento interpretativo di questa Corte,venutosi progressivamente a consolidare, alla cui stregua la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n. 13390). In particolare: - la disposizione di cui all’art. 1, comma 335, cit., va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; - i dati normativi che, così, vengono in considerazione - per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249) -esplicitano che la revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, commi 5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell’immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - la disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento - in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali» - in tegra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3); - difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzion ale, l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - l’indicazione delle «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, c. 7) torna ad assumere (col fattorecd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1,conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall’art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento. In definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (rectedel loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; Come risulta dallo stesso contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento, il giudice del gravame ha risolto l’obbligo motivazionale, nella fattispecie rilevante, sotto l’esclusivo profilo dei presupposti giustificativi del riclassamento di natura diffusa - presupposti peraltro genericamente esposti nello stesso avviso di accertamento - senza considerare, con ciò, che l’atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe dell'unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, rilevata la fondatezza dei primi due motivi di gravame (assorbito l’esame del terzo motivo), il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario del contribuente. La circostanza che l’orientamento di questa Corte in ordine alla questione principale si sia consolidato tra il 2019 e il 2020 giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti, e, decide