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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16496/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di SASSARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Raffaele GARGIULO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 30 maggio 2022, con la quale era stato rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), volto all'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari (lievito e farina).

2. [OSCURATO:PERSONA] POLVERINO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., e il difetto di motivazione per assoluta mancanza e illogicità della stessa.

La motivazione del Tribunale di sorveglianza, basata sulla circostanza secondo la quale il detenuto non aveva specificato la gravità e l'attualità del danno che gli avrebbe arrecato il divieto di acquisto di quegli alimenti, come statuito dall'art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen., si sarebbe "attestata" sull'omessa specificazione del pregiudizio e non sulla legittimità, la razionalità, la proporzionalità del divieto.

Il divieto sarebbe legittimo soltanto se funzionale a scongiurare pericoli che attentano alla sicurezza pubblica, altrimenti rappresenterebbe una ingiustificata afflizione del detenuto.

POLVERINO aveva anche eccepito che altri detenuti sottoposti a regime differenziato ristretti presso la CC di [OSCURATO:PERSONA] godevano del diritto a lui negato, ma il Tribunale non aveva risposto alla specifica questione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell'Amministrazione di inosservanza di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio».Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del rimedio risarcitorio è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 ord. pen. qualifica come «diritto».

Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla cottura dei cibi e all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata incidenza anche sul diritto alla salute; fermo restando che eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono, comunque, destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018.

Nondimeno, costituisce ormai ius receptum, che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria, volti a disciplinare la vita negli istituti, garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo.

Dette misure, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo.

Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una situazione di diritto soggettivo il detenuto può investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza; fermo restando che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo investire il piano del merito, riservato alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria.

Non di meno, il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali.

2.1. Quanto, poi, al profilo relativo alla individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, la Corte costituzionale ha riconosciuto come le regole carcerarie ordinarie prevedano, ex art. 14, d.P.R. n. 230 del 2000, precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti i detenuti; e come il regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. non consenta il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultano motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato "gruppo di socialità" di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. c), ord. pen., della ulteriore limitazione alla possibilità, per il detenuto, di ricevere dall'esterno somme, beni e altri oggetti.

2.2. Ciò posto, con specifico riferimento alle questioni in esame, è, pertanto, importante che il giudice accerti e dia motivatamente conto se la particolare disciplina in tema di acquisto dei generi alimentari, prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, risponda alle finalità e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza sopra indicati.

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e corretto in punto di diritto, quanto al rigetto del reclamo proposto dal detenuto.

3.1. La consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole surplus di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281794; Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281618: Cass., sez.

VII, n. 35071 del 2022).

3.2. Nel caso in esame, in realtà, i beni oggetto della richiesta del detenuto (farina e lievito) non sono compresi nel c.d. modello 72 dell'istituto dove si tra ristretto il ricorrente.

È noto che il "servizio per il sopravvitto" si espleta, presso ogni Direzione di Istituto penitenziario, attraverso la gestione di uno spaccio interno dedicato alla vendita di generi alimentari e di conforto ai detenuti che ne facciano richiesta.

Tali generi, individuati nel Regolamento interno di ciascun Istituto e riportati in apposita lista denominata "modello n. 72", sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti di pronta e facile preparazione, frutta e verdura, articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi (tipo stoviglieria), articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste; i cui relativi costi sono posti a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati.

Sotto questo profilo, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente precisato, in base alle informazioni trasmesse dall'Amministrazione penitenziaria, che sia i soggetti sopposti a regime differenziato sia gli altri detenuti presenti nella Casa circondariale non hanno accesso al lievito e alla farina.

Pertanto, sotto tale profilo, non si è in presenza dell'ipotesi, presa in considerazione più volte dalla giurisprudenza di legittimità, rappresentata dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari, essendovi totale uniformità tra i due regimi.

3.2. Anzi, accordare la possibilità di fruire dei citati alimenti soltanto a colui che è sottoposto al regime speciale del 41-bis ord. pen., significherebbe attribuirgli una posizione di privilegio rispetto agli altri detenuti, che tali prodotti non potrebbero acquistare, quantunque non riguardante prodotti di lusso o costosi.

Sotto tale profilo la considerazione espressa dal Tribunale di sorveglianza secondo la quale non è irragionevole il diniego adottato dall'Amministrazione penitenziaria, appare una valutazione congrua, alla stregua della complessiva situazione evidenziata.

3.3. In considerazione dell'assenza di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili, il diniego opposto dall'Amministrazione penitenziaria non si risolve, quindi, in una irragionevole condizione di afflittività per i reclusi sottoposti al trattamento di cui all'art. 41-bis ord. pen.

Del resto, il detenuto, come ha bene evidenziato il Tribunale di sorveglianza, non è stato in grado di precisare la natura del pregiudizio derivante dalla citata preclusione.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di SASSARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Raffaele GARGIULO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 30 maggio 2022, con la quale era stato rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), volto all'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari (lievito e farina). 2. [OSCURATO:PERSONA] POLVERINO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., e il difetto di motivazione per assoluta mancanza e illogicità della stessa. La motivazione del Tribunale di sorveglianza, basata sulla circostanza secondo la quale il detenuto non aveva specificato la gravità e l'attualità del danno che gli avrebbe arrecato il divieto di acquisto di quegli alimenti, come statuito dall'art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen., si sarebbe "attestata" sull'omessa specificazione del pregiudizio e non sulla legittimità, la razionalità, la proporzionalità del divieto. Il divieto sarebbe legittimo soltanto se funzionale a scongiurare pericoli che attentano alla sicurezza pubblica, altrimenti rappresenterebbe una ingiustificata afflizione del detenuto. POLVERINO aveva anche eccepito che altri detenuti sottoposti a regime differenziato ristretti presso la CC di [OSCURATO:PERSONA] godevano del diritto a lui negato, ma il Tribunale non aveva risposto alla specifica questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell'Amministrazione di inosservanza di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio».Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del rimedio risarcitorio è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 ord. pen. qualifica come «diritto». Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla cottura dei cibi e all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata incidenza anche sul diritto alla salute; fermo restando che eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono, comunque, destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018. Nondimeno, costituisce ormai ius receptum, che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria, volti a disciplinare la vita negli istituti, garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo. Dette misure, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo. Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una situazione di diritto soggettivo il detenuto può investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza; fermo restando che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo investire il piano del merito, riservato alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. Non di meno, il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali. 2.1. Quanto, poi, al profilo relativo alla individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, la Corte costituzionale ha riconosciuto come le regole carcerarie ordinarie prevedano, ex art. 14, d.P.R. n. 230 del 2000, precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti i detenuti; e come il regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. non consenta il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultano motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato "gruppo di socialità" di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. c), ord. pen., della ulteriore limitazione alla possibilità, per il detenuto, di ricevere dall'esterno somme, beni e altri oggetti. 2.2. Ciò posto, con specifico riferimento alle questioni in esame, è, pertanto, importante che il giudice accerti e dia motivatamente conto se la particolare disciplina in tema di acquisto dei generi alimentari, prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, risponda alle finalità e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza sopra indicati. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e corretto in punto di diritto, quanto al rigetto del reclamo proposto dal detenuto. 3.1. La consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole surplus di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281794; Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281618: Cass., sez. VII, n. 35071 del 2022). 3.2. Nel caso in esame, in realtà, i beni oggetto della richiesta del detenuto (farina e lievito) non sono compresi nel c.d. modello 72 dell'istituto dove si tra ristretto il ricorrente. È noto che il "servizio per il sopravvitto" si espleta, presso ogni Direzione di Istituto penitenziario, attraverso la gestione di uno spaccio interno dedicato alla vendita di generi alimentari e di conforto ai detenuti che ne facciano richiesta. Tali generi, individuati nel Regolamento interno di ciascun Istituto e riportati in apposita lista denominata "modello n. 72", sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti di pronta e facile preparazione, frutta e verdura, articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi (tipo stoviglieria), articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste; i cui relativi costi sono posti a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati. Sotto questo profilo, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente precisato, in base alle informazioni trasmesse dall'Amministrazione penitenziaria, che sia i soggetti sopposti a regime differenziato sia gli altri detenuti presenti nella Casa circondariale non hanno accesso al lievito e alla farina. Pertanto, sotto tale profilo, non si è in presenza dell'ipotesi, presa in considerazione più volte dalla giurisprudenza di legittimità, rappresentata dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari, essendovi totale uniformità tra i due regimi. 3.2. Anzi, accordare la possibilità di fruire dei citati alimenti soltanto a colui che è sottoposto al regime speciale del 41-bis ord. pen., significherebbe attribuirgli una posizione di privilegio rispetto agli altri detenuti, che tali prodotti non potrebbero acquistare, quantunque non riguardante prodotti di lusso o costosi. Sotto tale profilo la considerazione espressa dal Tribunale di sorveglianza secondo la quale non è irragionevole il diniego adottato dall'Amministrazione penitenziaria, appare una valutazione congrua, alla stregua della complessiva situazione evidenziata. 3.3. In considerazione dell'assenza di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili, il diniego opposto dall'Amministrazione penitenziaria non si risolve, quindi, in una irragionevole condizione di afflittività per i reclusi sottoposti al trattamento di cui all'art. 41-bis ord. pen. Del resto, il detenuto, come ha bene evidenziato il Tribunale di sorveglianza, non è stato in grado di precisare la natura del pregiudizio derivante dalla citata preclusione. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rige
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