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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 34802/2025

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 del Giudice Udienza preliminare Tribunale di Forlì.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2

8. 6 .20 24 , i l Tribunale di Forl ì, all ’ esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2 , lett. c ), cod. strada ed ha, inoltre, applicato all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida per la durata di anni uno.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo violazione di legge, per avere il giudice omesso di raddoppiare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pur avendo accertato che il veicolo condotto dal prevenuto appartenevaa persona estranea al reato.

3. [OSCURATO:PERSONA] sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la rettifica della sentenza in ordine alla durata della sanziona amministrativa accessoriadella sospensione della patente, determinandola in anni due.

4. Il ricorso è fondato.

5. Con la sentenza impugnata il prevenutoè stato condannat o per il reato di cui all'art. 186 , comma 2, lett. c), cod. strada, per aver condotto in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l , un veicolo non di sua proprietà.

Il Tribunale, nel determinare in anni uno la durata della sospensione della patentedi guida, non ha provveduto al raddoppio della durata della menzionata sanzione amministrativa accessoria, come previsto dalla norma citata qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

6. L'impugnata sentenza deve essere, pertanto , annullata senza rinvio, limitatamente alla durata della sospensione de lla patente di guida, che va raddoppiata ai sensi di legge.

Tale raddoppio, in quanto non suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicat o direttamente dalla Corte di cassazione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, durata che ridetermina in anni due.

Così deciso il 17 settembre 2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 del Giudice Udienza preliminare Tribunale di Forlì. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 8. 6 .20 24 , i l Tribunale di Forl ì, all ’ esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2 , lett. c ), cod. strada ed ha, inoltre, applicato all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida per la durata di anni uno. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo violazione di legge, per avere il giudice omesso di raddoppiare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pur avendo accertato che il veicolo condotto dal prevenuto appartenevaa persona estranea al reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la rettifica della sentenza in ordine alla durata della sanziona amministrativa accessoriadella sospensione della patente, determinandola in anni due. 4. Il ricorso è fondato. 5. Con la sentenza impugnata il prevenutoè stato condannat o per il reato di cui all'art. 186 , comma 2, lett. c), cod. strada, per aver condotto in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l , un veicolo non di sua proprietà. Il Tribunale, nel determinare in anni uno la durata della sospensione della patentedi guida, non ha provveduto al raddoppio della durata della menzionata sanzione amministrativa accessoria, come previsto dalla norma citata qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato. 6. L'impugnata sentenza deve essere, pertanto , annullata senza rinvio, limitatamente alla durata della sospensione de lla patente di guida, che va raddoppiata ai sensi di legge. Tale raddoppio, in quanto non suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicat o direttamente dalla Corte di cassazione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, durata che ridetermina in anni due. Così deciso il 17 settembre 2025 Il C
Sentenza Cassazione n. 34802/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris