CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 35407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Bari per rispondere del reato di evasione, commesso in Bari il 28 ottobre 2017, quando si sarebbe allontanato, senza giustificato motivo, dall'abitazione, ove era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari. 2. Il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 30 ottobre 2017 all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato al medesimo ascritto e lo ha condannato, applicata la diminuente per il rito, alla pena di otto mesi di reclusione. 3. La Corte di appello di Bari, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo, il difensore ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Rileva, inoltre, il difensore che la Corte di appello non avrebbe considerato le conclusioni scritte depositate dalla difesa, a mezzo posta elettronica certificata dell'8 marzo 2022. Ad avviso del difensore, peraltro, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per carenza di dolo (e, dunque, della volontà di sottrarsi ai controlli delle forze di polizia), in quanto sarebbe stato trovato a breve distanza dall'abitazione. Immotivata sarebbe, da ultimo, la mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la generica affermazione dell'intensità del dolo e della particolare lesività della condotta sarebbero obiettivamente in contrasto con le circostanze oggettive del reato e, in particolare, con il modesto, per tempo e distanza, allontanamento dall'abitazione posto in essere dall'imputato e con le circostanze oggettive del reato. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo, il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 125 e 533 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione in ordine agli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. 2. Il motivo è infondato. Il ricorrente deduce, in via preliminare, l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello delle conclusioni scritte rassegnate dalla difesa per l'udienza. A riprova dell'assunto, il difensore allega la copia di una e-mail datata 8 marzo 2023, alla quale sarebbe allegato un atto denominato «Pero conclusioni scritte corte appello bari.docx», che, tuttavia, è palesemente tardiva rispetto al termine indicato dall'art. 23-bis c. 2 d.l. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020. Tale disposizione, infatti, prevede che le conclusioni scritte del difensore debbano essere trasmesse entro il quinto giorno antecedente l'udienza fissata, che, nel caso di specie, si è tenuta 1'11 marzo 2022. Nella e-mail indirizzata a penale.ca.bari@giustizia cert.it, inoltre, il difensore precisa che le conclusioni trasmesse debbono intendersi quale «rettifica delle precedenti», delle quali, tuttavia, non v'è traccia, né negli atti, né negli allegati del ricorso. Il ricorso, peraltro, non contiene alcuna specificazione del contenuto delle conclusioni che sarebbero state ignorate dalla Corte e, dunque, non è possibile stabilire se l'allegato avesse un contenuto diverso dalla mera riproduzione o dalla sintesi dei contenuti dell'atto d'appello compiutamente valutato dalla Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (ex plurimis: Sez. 6, n. 44424 del 2022, Rv. 284004 - 01, principio affermato in una fattispecie in cui la S.0 ha ritenuto che la omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dia luogo ad una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente «apparenti»). 3. Inammissibili sembrano le ulteriori censure. Il ricorso reitera la deduzione secondo la quale il fatto che l'imputato sia stato colto a breve distanza dall'abitazione, nella quale avrebbe dovuto permanere in regime di arresti domiciliari, dimostrerebbe l'assenza dell'elemento psicologico del reato di evasione. La censura, tuttavia, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata che evidenzia come l'imputato fosse stato sorpreso su una strada interpoderale, che non costituiva una pertinenza della propria abitazione. La segnalazione dell'evasione era, peraltro, stata effettuata da una congiunta, che, venti minuti prima dell'intervento della Polizia, aveva incontrato l'imputato alla guida di un'autovettura e si era vista rivolgere la richiesta di un prestito di 100 euro. Non è, inoltre, manifestamente illogica, né tanto meno apodittica o generica, come assume il ricorrente, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello ha fondato congruamente il proprio apprezzamento sulla valutazione complessiva dei profili oggettivi e soggettivi della condotta illecita, realizzata peraltro ricorrendo ad un'autovettura. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a