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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 11647/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la sua istanza volta adottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, anche terapeutico, ovvero la detenzionedomiciliare o, ancora, la semilibertà in relazione alla pena di due anni e otto mesi per il reatodi furto in abitazione, commesso il 26 ottobre 2023 e giudicato con sentenza del Tribunale diMessina, irrevocabile il 26 marzo 2025 e, con l’unico motivo, denunciache sarebbero statitrascurati plurimi elementi favorevoli (la condotta corretta dopo la scarcerazione e l’avvio diun percorso terapeutico presso il locale DSM, la valutazione positiva sul mutamentopersonale espressa in altro procedimento dal Giudice per le indagini preliminari) e,conseguentemente, negato l’accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificatogiudizio prognostico negativo;ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa allavalutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto el’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice,basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannatomedesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai finidella decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residuadell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza – diversamente da quantodenunciato dal ricorrente – non ha trascurato la corretta condotta serbata nell’istituto di penae la presa in carico da parte del Sert, ma – con motivazione adeguata ed esente da profili diillogicità – non ha ritenuto tali elementi di pregnanza tale da giustificare l’ammissione anessuna misura alternativa, valorizzando le numerose denunce per fatti analoghi a quello inesecuzione perpetrati nello stesso anno, il recente ingresso in istituto (14 aprile 2025) el’osservazione della personalità ancora in corso, non mancando di evidenziare altresì lanecessità di una prosecuzione delle attività trattamentali, con gradualesperimentazioneall’esterno;considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancataprova del ravvedimento, né ha dato rilievo ostativodecisivo alla gravità dei fatti commessi;piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattamentaledel condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazionediscrezionale finale, insindacabile in questa sede – ad un giudizio prognostico sfavorevole,frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l'avvenutasuccessiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 11647/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3322/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37728/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la sua istanza volta adottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, anche terapeutico, ovvero la detenzionedomiciliare o, ancora, la semilibertà in relazione alla pena di due anni e otto mesi per il reatodi furto in abitazione, commesso il 26 ottobre 2023 e giudicato con sentenza del Tribunale diMessina, irrevocabile il 26 marzo 2025 e, con l’unico motivo, denunciache sarebbero statitrascurati plurimi elementi favorevoli (la condotta corretta dopo la scarcerazione e l’avvio diun percorso terapeutico presso il locale DSM, la valutazione positiva sul mutamentopersonale espressa in altro procedimento dal Giudice per le indagini preliminari) e,conseguentemente, negato l’accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificatogiudizio prognostico negativo;ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa allavalutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto el’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice,basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannatomedesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai finidella decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residuadell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza – diversamente da quantodenunciato dal ricorrente – non ha trascurato la corretta condotta serbata nell’istituto di penae la presa in carico da parte del Sert, ma – con motivazione adeguata ed esente da profili diillogicità – non ha ritenuto tali elementi di pregnanza tale da giustificare l’ammissione anessuna misura alternativa, valorizzando le numerose denunce per fatti analoghi a quello inesecuzione perpetrati nello stesso anno, il recente ingresso in istituto (14 aprile 2025) el’osservazione della personalità ancora in corso, non mancando di evidenziare altresì lanecessità di una prosecuzione delle attività trattamentali, con gradualesperimentazioneall’esterno;considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancataprova del ravvedimento, né ha dato rilievo ostativodecisivo alla gravità dei fatti commessi;piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattamentaledel condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazionediscrezionale finale, insindacabile in questa sede – ad un giudizio prognostico sfavorevole,frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l'avvenutasuccessiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la sua istanza volta adottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, anche terapeutico, ovvero la detenzionedomiciliare o, ancora, la semilibertà in relazione alla pena di due anni e otto mesi per il reatodi furto in abitazione, commesso il 26 ottobre 2023 e giudicato con sentenza del Tribunale diMessina, irrevocabile il 26 marzo 2025 e, con l’unico motivo, denunciache sarebbero statitrascurati plurimi elementi favorevoli (la condotta corretta dopo la scarcerazione e l’avvio diun percorso terapeutico presso il locale DSM, la valutazione positiva sul mutamentopersonale espressa in altro procedimento dal Giudice per le indagini preliminari) e,conseguentemente, negato l’accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificatogiudizio prognostico negativo;ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa allavalutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto el’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice,basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannatomedesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai finidella decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residuadell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza – diversamente da quantodenunciato dal ricorrente – non ha trascurato la corretta condotta serbata nell’istituto di penae la presa in carico da parte del Sert, ma – con motivazione adeguata ed esente da profili diillogicità – non ha ritenuto tali elementi di pregnanza tale da giustificare l’ammissione anessuna misura alternativa, valorizzando le numerose denunce per fatti analoghi a quello inesecuzione perpetrati nello stesso anno, il recente ingresso in istituto (14 aprile 2025) el’osservazione della personalità ancora in corso, non mancando di evidenziare altresì lanecessità di una prosecuzione delle attività trattamentali, con gradualesperimentazioneall’esterno;considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancataprova del ravvedimento, né ha dato rilievo ostativodecisivo alla gravità dei fatti commessi;piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattamentaledel condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazionediscrezionale finale, insindacabile in questa sede – ad un giudizio prognostico sfavorevole,frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l'avvenutasuccessiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11647/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3322/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37728/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la sua istanza volta adottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, anche terapeutico, ovvero la detenzionedomiciliare o, ancora, la semilibertà in relazione alla pena di due anni e otto mesi per il reatodi furto in abitazione, commesso il 26 ottobre 2023 e giudicato con sentenza del Tribunale diMessina, irrevocabile il 26 marzo 2025 e, con l’unico motivo, denunciache sarebbero statitrascurati plurimi elementi favorevoli (la condotta corretta dopo la scarcerazione e l’avvio diun percorso terapeutico presso il locale DSM, la valutazione positiva sul mutamentopersonale espressa in altro procedimento dal Giudice per le indagini preliminari) e,conseguentemente, negato l’accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificatogiudizio prognostico negativo;ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa allavalutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto el’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice,basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannatomedesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai finidella decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residuadell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza – diversamente da quantodenunciato dal ricorrente – non ha trascurato la corretta condotta serbata nell’istituto di penae la presa in carico da parte del Sert, ma – con motivazione adeguata ed esente da profili diillogicità – non ha ritenuto tali elementi di pregnanza tale da giustificare l’ammissione anessuna misura alternativa, valorizzando le numerose denunce per fatti analoghi a quello inesecuzione perpetrati nello stesso anno, il recente ingresso in istituto (14 aprile 2025) el’osservazione della personalità ancora in corso, non mancando di evidenziare altresì lanecessità di una prosecuzione delle attività trattamentali, con gradualesperimentazioneall’esterno;considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancataprova del ravvedimento, né ha dato rilievo ostativodecisivo alla gravità dei fatti commessi;piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattamentaledel condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazionediscrezionale finale, insindacabile in questa sede – ad un giudizio prognostico sfavorevole,frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l'avvenutasuccessiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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