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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01022/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2880/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ex lege l a rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 658/2022 depositata il 16/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Con ricorso affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza n. 658/2022, resa dalla Corte d’Appello di Potenza, depositata il 16/11/2022 e notificata in pari data, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, aveva rigettato la domanda da lui proposta di risarcimento del danno nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’asserita responsabilità dei magistrati che si sono occupati, a vario titolo, del procedimento penale scaturito dalla querela proposta da esso Degli Angeli verso altro soggetto, C.A., per i delitti di minaccia e ingiuria.

1.2. Il procedimento penale si era concluso in prime cure con la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che condannava l’imputato anche al risarcimento del danno di euro 1.000,00 in favore del querelante; a seguito di gravame proposto dall’imputato, il Tribunale penale di Lecce, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, assolveva l’imputato, perché il fatto ascrittogli (secondo la contestazione presente nel decreto di rinvio a giudizio) non risultava sussistente.

1.3. A seguito del ricorso proposto dal Degli Angeli, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, peraltro rilevando ... è indubbio che il Giudice di Pace, avendo rilevato una discrepanza tra il fatto accertato nel dibattimento e quello originariamente contestato con l’atto imputativo, avrebbe dovuto, a fronte della mancata iniziativa del pubblico ministero ex art. 516 cpp., provvedere ai sensi del successivo art. 521 comma 2 .

1.4. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio avanti al Tribunale di Lecce la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, stante l’errata formulazione del capo di imputazione da parte del sostituto procuratore della Repubblica dott.

G.G., la mancata richiesta di modifica del capo di imputazione ai sensi dell’art. 516, comma 1, cod. proc. pen. da parte del sostituto procuratore della Repubblica dott.ssa R.A. e del sostituto procuratore della Repubblica dott.ssa E.F. e, infine, la responsabilità del giudice di Pace di Lecce E.D. per non aver sollecitato il sostituto procuratore della Repubblica alla modifica del capo di imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. e per non aver disposto con ordinanza la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica ai sensi dell’art. 521, co. 2, cod. proc. pen. 2.

Il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda risarcitoria, ma, a seguito dell’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la decisione veniva riformata in appello, con rigetto della domanda in questione, donde il presente ricorso per cassazione della sentenza pronunciata dalla corte di merito.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il PM non ha depositato conclusioni.

Nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Premesso che la difesa del ricorrente prospetta espressamente: Nel caso non creduto di eventuali errori commessi in sede di individuazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, in base al principio dell’onere della specificità ex art. 366 cod. proc. civ., n. 4, ci si appella alla recente Sentenza n. 17931, emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno applicato con essa il seguente principio: il diritto di ogni cittadino alla effettività della tutela giurisdizionale, così come già precisato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo , il ricorso è affidato a due motivi, che si illustrano qui di seguito.

1.1. Con il primo motivo (da p. 21 a p. 25 del ricorso) il ricorrente denuncia Violazione o falsa applicazione della Legge n° 117/1988; Violazione o falsa applicazione art. 2 comma 3 lett. a) legge n° 117/1988; Violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 della legge n° 117/1998 “c.d. clausola di salvaguardia .

Premetteparte ricorrente che : 1 ) il comma 2 dell’art. 2 della legge n. 117/1988 applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, espressamente prevede: nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove ; 2) il successivo comma 3, prevede: Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento .

Sostiene, quindi, il ricorrente che la corte territoriale è incorsa in violazione o falsa applicazione delle suddette norme.

Deduce, in particolare, che la corte di merito ha errato, omettendo di correttamente applicare queste disposizioni di legge ed altresì estendendo, in maniera definita aberrante , la cd. clausola di salvaguardia oltre la portata del citato comma 2 dell’art. 2 della legge 117/1988.

Assume, infatti (v. p. 25 ricorso), espressamente che: Non si può parlare di attività interpretativa dei Magistrati, a partire dal PM Dr.

G. G., perché nel caso di specie non c’era niente da interpretare: doveva il PM semplicemente COPIARE la frase ingiuriosa e minacciosa precisata dal DEGLI ANGELI in denuncia- querela e riportarla pari pari nel decreto di citazione a giudizio ex art. 20 del D. Lgs. n° 274/2000 .

1.2. Con il secondo motivo (da p. 26 e ss. del ricorso) il ricorrente denuncia Violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma 3 lett. b) e c) legge n° 117/1998 .

Lamenta, citando dei precedenti di legittimità, che la corte di merito non ha correttamente applicato le suindicate disposizioni, considerato che: l’errore fattuale che dà luogo a responsabilità del giudice, tanto nella sua errata affermazione, quanto nella sua errata negazione, è quello revocatorio consistente nella supposizione di una circostanza di fatto la cui inesistenza sia chiaramente evidenziata dalle risultanze acquisite] , ed ancora che in tema di risarcimento del danno per responsabilità civile del magistrato, l’ipotesi di colpa grave di cui all’art. 2, comma 3, legge n° 117/1988 sussiste quando il comportamento del magistrato si concretizza in una violazione grossolana e macroscopica della norma ovvero in una lettura di essa contrastante con ogni criterio logico, che comporta l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo e lo sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero .

Per quanto riguarda il concetto di negligenza inescusabile, poi, rileva il ricorrente che la Suprema Corte ha sostenuto che questo esige un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata dall’art. 2236 cod. civ., nel senso che la colpa stessa si deve presentare come inesplicabile , e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del magistrato; nel caso di specie Le dedotte violazioni di legge e gli errori cc.dd. revocatori come allegati non si mostrano in alcun modo giustificate (...) Le prefate violazioni, peraltro, hanno indotto, dapprima, il Giudice di appello e, di poi, la Cassazione a ritenere insussistente il fatto ascritto al C. .

2. Nell’illustrazione di entrambi i motivi il ricorrente lamenta esservi stata una negligenza inescusabile, a partire dal PM dr.

G.G., per poi passare ai VPO dr.sse E.F. e R.A., fino a giungere al Giudice di Pace penale, avv.

E.D.

Vi sarebbe stata, da un lato, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento (il fatto emergente dal capo di imputazione, cioè l’affermazione “tu si nnu cuiune, denunciame, io nnu tegnu paura te nienti“, la quale è, secondo il ricorrente, stat a inventat a di sana pianta dal PM, né è mai stata corrett a dai VPO) e, dall’altro lato, la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento (cioè il fatto rappresentato dalla frase presente nella denuncia querela “Tie cuiune non vuoi sopravvivere, non stai capendo ce sta faci……..io nu te fazzu sopravvivere, statte attentu me sta distruggi nna famiglia”, il quale è incontrastabilmente risultante dagli atti del processo, come confermatosostanzialmente in dibattimento).

Si assume, poi, quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica dr.G.G. ha disposto la citazione diretta a giudizio (con decreto reso il dì 11 luglio 2007) dell’imputato C.A. dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, formulando la imputazione del delitto previsto dall’art. 612 cod. pen. tu si nnu cuiune, denunciame, io - nnu tegnu paura te nienti DEGLI ANGELI Fabio.

Reato commesso in Carmiano il 03.06.2004 , caratterizzata: a) non solo dalla incongruenza tra la norma evocata (art. 612 cod. pen.) ed il contenuto del relativo capo, integrante, secondo il ricorrente, la diversa fattispecie di ingiuria); b) ma anche dalla palese difformità dal fatto rappresentato dall’esponente nella querela sporta il 9 luglio 2004 ( IL C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]” ; … IL C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] FAMIGLIA” ). [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, Dott.ssa R. A., PM delegato per l’udienza del 21 ottobre 2009, non ha provveduto a richiedere la modifica del capo di imputazione ai sensi dell’art.516 comma 1 cod. proc. pen., pur a fronte delle inequivoche dichiarazioni rese dal querelante in qualità di teste nel corso della relativa udienza di escussione. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, Dott.ssa E.F., PM delegato per l’udienza del 5 maggio 2010, ha anch’ella omesso di richiedere la modifica del capo di imputazione ai sensi dell’art.516 comma 1 cod. proc. pen., pur a fronte delle dichiarazioni rese dal teste FILIERI Cosimo nella relativa udienza di escussione: C.A. … si è avvicinato al finestrino ed ha apostrofato il DEGLI ANGELI: “coglione” e poi tirandogli un orecchio ha continuato dicendo: “non vuoi vivere… mi stai rovinando la famiglia”, tutto questo in dialetto .

Infine, il Giudice di Pace di Lecce, che ha da ultimo pronunciato la sentenza resa il 27 settembre 2011, con la quale C.A. era riconosciuto responsabile del reato ascrittogli ed era condannato alla pena della multa per euro 51,65, ha, per un verso, omesso di sollecitare i due VPO delegati alle udienze dibattimentali alla modifica del capo di imputazione ai sensi dell’art. 516, comma 1, cod. proc. pen., sulla scorta delle diverse risultanze dell’istruzione dibattimentale (in particolare, delle dichiarazioni rese dai due testi escussi) e, per altro verso, ha omesso di disporre con ordinanza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., nonostante la constatazione della difformità del fatto alla descrizione del capo di imputazione nel decreto di citazione diretta a giudizio.

3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

3.1. In disparte il non marginale rilievo per cui il ricorrente (v. p. 30 del ricorso) afferma che la difformità e le incongruenze del capo di imputazione e la omessa richiesta di modifica della imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. risulterebbero inspiegabili, atteso che anche una mera lettura degli atti del procedimento e delle dichiarazioni rese dai testi nel corso delle udienze ben avrebbe dovuto indurre all’assunzione di diverse condotte, e -così affermando- sollecita quindi un sindacato di questa Corte sulla quaestio facti e sull’attività valutativa dei magistrati del merito, va rilevato, in via del tutto dirimente, che il pur generico riferimento agli atti del procedimento non rivela, ed anzi smentisce, che il P.M. avesse basato la formulazione del capo di imputazione solo sul contenuto della denuncia-querela del Degli Angeli, per cui, nella descritta situazione, non può essere ravvisata la sua colpa grave, invocata dall’odierno ricorrente sulla base della difformità tra il contenuto del capo di imputazione ed il contenuto della – sola - denuncia - querela.

Ulteriore elementorivelatore dell’assenza di colpa grave è dato poi dal silenzio serbato dalla difesa dall’allora denunciante, qui ricorrente, in ordine al contenuto del capo di imputazione, come formulato dal P.M., del quale, all’epoca, alcun errore è stato fatto constare, rispetto alla asserita inspiegabile e grossolana negligenza che l’attuale ricorrente ora lamenta avanti a questa Corte.Si badi che sarebbe stato comunque onere della parte ricorrente precisarlo ed indicare se e dove nel presente giudizio l’aveva dedotto.

Costituisce poi profilo indubbiamente valutativo quello attinente alla contestazione del reato di minaccia ex art. 612 cod. pen., sulla base di espressioni che, nella prospettazione dell’odierno ricorrente, non la rivelavano, per cui, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, va senz’altro esclusa la configurabilità della colpa grave (v.

Cass., 29/01/1996, n. 654, secondo cui l’attività del P.M. in ordine alla formulazione del capo di imputazione costituisce attività interpretativa e discrezionale, soggetta a verifica in sede dibattimentale; si è poi precisato, più in generale, che non può dar luogo a responsabilità del magistrato l’attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione del fatto e della prova, e che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2, l. 117/1988 non può soffrire interpretazioni riduttive, in quanto giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e dall'esigenza di attuare compiutamente l'indipendenza del giudice: Cass., 19/01/2018, n. 1266; Cass., 17/01/2019, n. 1068).

3.2. Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine alle ulteriori doglianze del ricorrente in relazione ai comportamenti dei VPO che si sono avvicendati in udienza dibattimentale e del Giudice di Pace che ha emesso la sentenza definitiva del giudizio penale in primo grado.

Non risulta infatti che in udienza penale il difensore del Degli Angeli, allora persona offesa, abbia sollecitato l’applicazione dell’art. 516 cod. proc. pen. da parte del P.M. di udienza né dell’art. 521 cod. proc. pen. da parte del giudice, ed anzi, si ribadisce, proprio il comportamento del difensore, che non ha mai evidenziato l’errore del decreto di citazione a giudizio nel corso del presente giudizio - o perlomeno non ha mai fatto constare di averlo evidenziato- denota che non era evidente il presupposto per cui, rispettivamente il P.M. di udienza ed il Giudice di Pace avanti a cui si è svolto il processo penale, avrebbero dovuto rilevare la necessità della modifica del capo di imputazione e conseguentemente agire secondo le suindicate norme del codice di procedura penale.

3.3. Parimenti infondata è infine l’ulteriore censura, secondo cui avanti al tribunale collegale in primo grado il presente giudizio di responsabilità civile aveva superato il filtro di inammissibilità, previsto dalla legge 117/1988, con ogni conseguenza ed implicazione in ordine all’accertamento positivo della responsabilità dei magistrati, inquirenti e giudicante, che hanno trattato il processo penale in cui il Degli Angeli era persona offesa.

Infatti -ed in disparte i non marginali profili di inammissibilità per cui la censura non investe direttamente la sentenza di appello impugnata - secondo costante orientamento di questa Corte il filtro di ammissibilità assume rilievo costituzionale, poiché finalizzato ad escludere azioni risarcitorie temerarie ed intimidatorie ed a salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia della funzione giurisdizionale ex artt. 101 e ss. Cost. (v.

Cass., 03/01/2014, n. 41; Cass., 04/05/2005, n. 9288), ma, per espressa previsione dell’art. 5, comma 3, della legge 117/1988, applicabile ratione temporis, ha specificatamente ad oggetto la verifica del rispetto dei termini o dei presupposti di cui agli artt. 2, 3, 4, ovvero la manifesta infondatezza della domanda risarcitoria, senza condizionare, una volta ritenuta l a domanda ammissibile, il suo successivo esame nel merito in termini di accoglimento piuttosto che di rigetto.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. L’alterno esito dei due gradi di merito e la peculiarità della vicenda costituiscono, ad avviso del Collegio, ragione per l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2880/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ex lege l a rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 658/2022 depositata il 16/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con ricorso affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza n. 658/2022, resa dalla Corte d’Appello di Potenza, depositata il 16/11/2022 e notificata in pari data, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, aveva rigettato la domanda da lui proposta di risarcimento del danno nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’asserita responsabilità dei magistrati che si sono occupati, a vario titolo, del procedimento penale scaturito dalla querela proposta da esso Degli Angeli verso altro soggetto, C.A., per i delitti di minaccia e ingiuria. 1.2. Il procedimento penale si era concluso in prime cure con la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che condannava l’imputato anche al risarcimento del danno di euro 1.000,00 in favore del querelante; a seguito di gravame proposto dall’imputato, il Tribunale penale di Lecce, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, assolveva l’imputato, perché il fatto ascrittogli (secondo la contestazione presente nel decreto di rinvio a giudizio) non risultava sussistente. 1.3. A seguito del ricorso proposto dal Degli Angeli, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, peraltro rilevando ... è indubbio che il Giudice di Pace, avendo rilevato una discrepanza tra il fatto accertato nel dibattimento e quello originariamente contestato con l’atto imputativo, avrebbe dovuto, a fronte della mancata iniziativa del pubblico ministero ex art. 516 cpp., provvedere ai sensi del successivo art. 521 comma 2 . 1.4. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio avanti al Tribunale di Lecce la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, stante l’errata formulazione del capo di imputazione da parte del sostituto procuratore della Repubblica dott. G.G., la mancata richiesta di modifica del capo di imputazione ai sensi dell’art. 516, comma 1, cod. proc. pen. da parte del sostituto procuratore della Repubblica dott.ssa R.A. e del sostituto procuratore della Repubblica dott.ssa E.F. e, infine, la responsabilità del giudice di Pace di Lecce E.D. per non aver sollecitato il sostituto procuratore della Repubblica alla modifica del capo di imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. e per non aver disposto con ordinanza la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica ai sensi dell’art. 521, co. 2, cod. proc. pen. 2. Il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda risarcitoria, ma, a seguito dell’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la decisione veniva riformata in appello, con rigetto della domanda in questione, donde il presente ricorso per cassazione della sentenza pronunciata dalla corte di merito. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il PM non ha depositato conclusioni. Nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Premesso che la difesa del ricorrente prospetta espressamente: Nel caso non creduto di eventuali errori commessi in sede di individuazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, in base al principio dell’onere della specificità ex art. 366 cod. proc. civ., n. 4, ci si appella alla recente Sentenza n. 17931, emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno applicato con essa il seguente principio: il diritto di ogni cittadino alla effettività della tutela giurisdizionale, così come già precisato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo , il ricorso è affidato a due motivi, che si illustrano qui di seguito. 1.1. Con il primo motivo (da p. 21 a p. 25 del ricorso) il ricorrente denuncia Violazione o falsa applicazione della Legge n° 117/1988; Violazione o falsa applicazione art. 2 comma 3 lett. a) legge n° 117/1988; Violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 della legge n° 117/1998 “c.d. clausola di salvaguardia . Premetteparte ricorrente che : 1 ) il comma 2 dell’art. 2 della legge n. 117/1988 applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, espressamente prevede: nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove ; 2) il successivo comma 3, prevede: Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento . Sostiene, quindi, il ricorrente che la corte territoriale è incorsa in violazione o falsa applicazione delle suddette norme. Deduce, in particolare, che la corte di merito ha errato, omettendo di correttamente applicare queste disposizioni di legge ed altresì estendendo, in maniera definita aberrante , la cd. clausola di salvaguardia oltre la portata del citato comma 2 dell’art. 2 della legge 117/1988. Assume, infatti (v. p. 25 ricorso), espressamente che: Non si può parlare di attività interpretativa dei Magistrati, a partire dal PM Dr. G. G., perché nel caso di specie non c’era niente da interpretare: doveva il PM semplicemente COPIARE la frase ingiuriosa e minacciosa precisata dal DEGLI ANGELI in denuncia- querela e riportarla pari pari nel decreto di citazione a giudizio ex art. 20 del D. Lgs. n° 274/2000 . 1.2. Con il secondo motivo (da p. 26 e ss. del ricorso) il ricorrente denuncia Violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma 3 lett. b) e c) legge n° 117/1998 . Lamenta, citando dei precedenti di legittimità, che la corte di merito non ha correttamente applicato le suindicate disposizioni, considerato che: l’errore fattuale che dà luogo a responsabilità del giudice, tanto nella sua errata affermazione, quanto nella sua errata negazione, è quello revocatorio consistente nella supposizione di una circostanza di fatto la cui inesistenza sia chiaramente evidenziata dalle risultanze acquisite] , ed ancora che in tema di risarcimento del danno per responsabilità civile del magistrato, l’ipotesi di colpa grave di cui all’art. 2, comma 3, legge n° 117/1988 sussiste quando il comportamento del magistrato si concretizza in una violazione grossolana e macroscopica della norma ovvero in una lettura di essa contrastante con ogni criterio logico, che comporta l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo e lo sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero . Per quanto riguarda il concetto di negligenza inescusabile, poi, rileva il ricorrente che la Suprema Corte ha sostenuto che questo esige un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata dall’art. 2236 cod. civ., nel senso che la colpa stessa si deve presentare come inesplicabile , e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del magistrato; nel caso di specie Le dedotte violazioni di legge e gli errori cc.dd. revocatori come allegati non si mostrano in alcun modo giustificate (...) Le prefate violazioni, peraltro, hanno indotto, dapprima, il Giudice di appello e, di poi, la Cassazione a ritenere insussistente il fatto ascritto al C. . 2. Nell’illustrazione di entrambi i motivi il ricorrente lamenta esservi stata una negligenza inescusabile, a partire dal PM dr. G.G., per poi passare ai VPO dr.sse E.F. e R.A., fino a giungere al Giudice di Pace penale, avv. E.D. Vi sarebbe stata, da un lato, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento (il fatto emergente dal capo di imputazione, cioè l’affermazione “tu si nnu cuiune, denunciame, io nnu tegnu paura te nienti“, la quale è, secondo il ricorrente, stat a inventat a di sana pianta dal PM, né è mai stata corrett a dai VPO) e, dall’altro lato, la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento (cioè il fatto rappresentato dalla frase presente nella denuncia querela “Tie cuiune non vuoi sopravvivere, non stai capendo ce sta faci……..io nu te fazzu sopravvivere, statte attentu me sta distruggi nna famiglia”, il quale è incontrastabilmente risultante dagli atti del processo, come confermatosostanzialmente in dibattimento). Si assume, poi, quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica dr.G.G. ha disposto la citazione diretta a giudizio (con decreto reso il dì 11 luglio 2007) dell’imputato C.A. dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, formulando la imputazione del delitto previsto dall’art. 612 cod. pen. tu si nnu cuiune, denunciame, io - nnu tegnu paura te nienti DEGLI ANGELI Fabio. Reato commesso in Carmiano il 03.06.2004 , caratterizzata: a) non solo dalla incongruenza tra la norma evocata (art. 612 cod. pen.) ed il contenuto del relativo capo, integrante, secondo il ricorrente, la diversa fattispecie di ingiuria); b) ma anche dalla palese difformità dal fatto rappresentato dall’esponente nella querela sporta il 9 luglio 2004 ( IL C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]” ; … IL C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] FAMIGLIA” ). [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, Dott.ssa R. A., PM delegato per l’udienza del 21 ottobre 2009, non ha provveduto a richiedere la modifica del capo di imputazione ai sensi dell’art.516 comma 1 cod. proc. pen., pur a fronte delle inequivoche dichiarazioni rese dal querelante in qualità di teste nel corso della relativa udienza di escussione. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, Dott.ssa E.F., PM delegato per l’udienza del 5 maggio 2010, ha anch’ella omesso di richiedere la modifica del capo di imputazione ai sensi dell’art.516 comma 1 cod. proc. pen., pur a fronte delle dichiarazioni rese dal teste FILIERI Cosimo nella relativa udienza di escussione: C.A. … si è avvicinato al finestrino ed ha apostrofato il DEGLI ANGELI: “coglione” e poi tirandogli un orecchio ha continuato dicendo: “non vuoi vivere… mi stai rovinando la famiglia”, tutto questo in dialetto . Infine, il Giudice di Pace di Lecce, che ha da ultimo pronunciato la sentenza resa il 27 settembre 2011, con la quale C.A. era riconosciuto responsabile del reato ascrittogli ed era condannato alla pena della multa per euro 51,65, ha, per un verso, omesso di sollecitare i due VPO delegati alle udienze dibattimentali alla modifica del capo di imputazione ai sensi dell’art. 516, comma 1, cod. proc. pen., sulla scorta delle diverse risultanze dell’istruzione dibattimentale (in particolare, delle dichiarazioni rese dai due testi escussi) e, per altro verso, ha omesso di disporre con ordinanza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., nonostante la constatazione della difformità del fatto alla descrizione del capo di imputazione nel decreto di citazione diretta a giudizio. 3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. 3.1. In disparte il non marginale rilievo per cui il ricorrente (v. p. 30 del ricorso) afferma che la difformità e le incongruenze del capo di imputazione e la omessa richiesta di modifica della imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. risulterebbero inspiegabili, atteso che anche una mera lettura degli atti del procedimento e delle dichiarazioni rese dai testi nel corso delle udienze ben avrebbe dovuto indurre all’assunzione di diverse condotte, e -così affermando- sollecita quindi un sindacato di questa Corte sulla quaestio facti e sull’attività valutativa dei magistrati del merito, va rilevato, in via del tutto dirimente, che il pur generico riferimento agli atti del procedimento non rivela, ed anzi smentisce, che il P.M. avesse basato la formulazione del capo di imputazione solo sul contenuto della denuncia-querela del Degli Angeli, per cui, nella descritta situazione, non può essere ravvisata la sua colpa grave, invocata dall’odierno ricorrente sulla base della difformità tra il contenuto del capo di imputazione ed il contenuto della – sola - denuncia - querela. Ulteriore elementorivelatore dell’assenza di colpa grave è dato poi dal silenzio serbato dalla difesa dall’allora denunciante, qui ricorrente, in ordine al contenuto del capo di imputazione, come formulato dal P.M., del quale, all’epoca, alcun errore è stato fatto constare, rispetto alla asserita inspiegabile e grossolana negligenza che l’attuale ricorrente ora lamenta avanti a questa Corte.Si badi che sarebbe stato comunque onere della parte ricorrente precisarlo ed indicare se e dove nel presente giudizio l’aveva dedotto. Costituisce poi profilo indubbiamente valutativo quello attinente alla contestazione del reato di minaccia ex art. 612 cod. pen., sulla base di espressioni che, nella prospettazione dell’odierno ricorrente, non la rivelavano, per cui, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, va senz’altro esclusa la configurabilità della colpa grave (v. Cass., 29/01/1996, n. 654, secondo cui l’attività del P.M. in ordine alla formulazione del capo di imputazione costituisce attività interpretativa e discrezionale, soggetta a verifica in sede dibattimentale; si è poi precisato, più in generale, che non può dar luogo a responsabilità del magistrato l’attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione del fatto e della prova, e che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2, l. 117/1988 non può soffrire interpretazioni riduttive, in quanto giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e dall'esigenza di attuare compiutamente l'indipendenza del giudice: Cass., 19/01/2018, n. 1266; Cass., 17/01/2019, n. 1068). 3.2. Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine alle ulteriori doglianze del ricorrente in relazione ai comportamenti dei VPO che si sono avvicendati in udienza dibattimentale e del Giudice di Pace che ha emesso la sentenza definitiva del giudizio penale in primo grado. Non risulta infatti che in udienza penale il difensore del Degli Angeli, allora persona offesa, abbia sollecitato l’applicazione dell’art. 516 cod. proc. pen. da parte del P.M. di udienza né dell’art. 521 cod. proc. pen. da parte del giudice, ed anzi, si ribadisce, proprio il comportamento del difensore, che non ha mai evidenziato l’errore del decreto di citazione a giudizio nel corso del presente giudizio - o perlomeno non ha mai fatto constare di averlo evidenziato- denota che non era evidente il presupposto per cui, rispettivamente il P.M. di udienza ed il Giudice di Pace avanti a cui si è svolto il processo penale, avrebbero dovuto rilevare la necessità della modifica del capo di imputazione e conseguentemente agire secondo le suindicate norme del codice di procedura penale. 3.3. Parimenti infondata è infine l’ulteriore censura, secondo cui avanti al tribunale collegale in primo grado il presente giudizio di responsabilità civile aveva superato il filtro di inammissibilità, previsto dalla legge 117/1988, con ogni conseguenza ed implicazione in ordine all’accertamento positivo della responsabilità dei magistrati, inquirenti e giudicante, che hanno trattato il processo penale in cui il Degli Angeli era persona offesa. Infatti -ed in disparte i non marginali profili di inammissibilità per cui la censura non investe direttamente la sentenza di appello impugnata - secondo costante orientamento di questa Corte il filtro di ammissibilità assume rilievo costituzionale, poiché finalizzato ad escludere azioni risarcitorie temerarie ed intimidatorie ed a salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia della funzione giurisdizionale ex artt. 101 e ss. Cost. (v. Cass., 03/01/2014, n. 41; Cass., 04/05/2005, n. 9288), ma, per espressa previsione dell’art. 5, comma 3, della legge 117/1988, applicabile ratione temporis, ha specificatamente ad oggetto la verifica del rispetto dei termini o dei presupposti di cui agli artt. 2, 3, 4, ovvero la manifesta infondatezza della domanda risarcitoria, senza condizionare, una volta ritenuta l a domanda ammissibile, il suo successivo esame nel merito in termini di accoglimento piuttosto che di rigetto. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 5. L’alterno esito dei due gradi di merito e la peculiarità della vicenda costituiscono, ad avviso del Collegio, ragione per l’integrale compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazio
Sentenza Cassazione n. 01022/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris