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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 31415/2023

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4358/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via F. Confalonieri 1 Pec. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante pro tempore, quale [OSCURATO:PERSONA] d ella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale dei medesimi Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 6960/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata in data 14/11/2019, la quale aveva rigettato il suo appello principale avverso una sentenza del Tribunale di Roma; la società [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], ha resistito con controricorso; nelle more della fissazione del ricorso per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha notificato alla parte resistente un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese; la [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], ha aderito alla rinuncia al ricorso per tramite di un atto di accettazione; Ritenuto che: l’atto di rinuncia e la sua accettazione sono regolari; si impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, co. 4, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiaraestinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella Camera di Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4358/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via F. Confalonieri 1 Pec. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante pro tempore, quale [OSCURATO:PERSONA] d ella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale dei medesimi Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 6960/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata in data 14/11/2019, la quale aveva rigettato il suo appello principale avverso una sentenza del Tribunale di Roma; la società [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], ha resistito con controricorso; nelle more della fissazione del ricorso per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha notificato alla parte resistente un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese; la [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], ha aderito alla rinuncia al ricorso per tramite di un atto di accettazione; Ritenuto che: l’atto di rinuncia e la sua accettazione sono regolari; si impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, co. 4, c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiaraestinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Cons
Sentenza Cassazione n. 31415/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris