CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15029/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/11/2025 del TRIBUNALE di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 5 novembre 2025 il Tribunale di Torino, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di Khadraoui MohammedIdrissi, di applicazione dell’istituto della continuazione tra i fatti giudicati con le seguentisentenze:1) n. 4153 emessa dalla Corte di appello di Torino, irrevocabile il 1° agosto 2021, dicondanna per i reati di cui agli artt. 81 e 624-bis cod. pen., commessi a Torino il 27novembre 2020;2) n. 3817 emessa dal Tribunale di Torino, irrevocabile il 27 ottobre 2021, di condannaper il reato di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., commesso a Torino il 21 settembre2021.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo delproprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.,avendo il giudice dell’esecuzione aprioristicamente escluso la continuazione in virtù del merolasso temporale intercorrente tra le due condotte.Si tratta, al contrario, di elemento non ostativo al riconoscimento della continuazione,essendo necessaria una valutazione complessiva degli elementi sintomatici.2.2. Con il secondo motivo ha eccepito l’erronea applicazione della legge penale,nonché la contraddittorietà della motivazione, avendo fondato il rigetto sul solo dato attinentealla distanza temporale tra le condotte che, peraltro, risulta essere inferiore ad un anno.Alcun riferimento, inoltre, è stato effettuato alla tipologia e alla natura dei reati.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, con riferimento ad entrambi i motivi, è infondato.2. Va ribadito, preliminarmente, che «in tema di esecuzione, grava sul condannato cheinvochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici nondi attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580-01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356-01).È ulteriore principio giurisprudenziale quello per il quale «in tema di applicazione dellacontinuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art.81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato eabbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con ilprogramma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso afavore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano unagenerale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione allevarie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).Pertanto, «esso necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, lesingole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita;è richiesto inoltre che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fosserostati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074).In aderenza a tali principi ermeneutici, il giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, hafondato il rigetto dell’istanza sull’assenza di specifica allegazione, da parte del ricorrente, diconcreti elementi da cui desumere una programmazione unitaria delle condotte, nonchésulla valorizzazione dell’apprezzabile lasso temporale intercorrente tra le stesse.In virtù di ciò, è stato ritenuto inverosimile che, al momento di commissione dei primidelitti, il condannato avesse già programmato, anche nelle linee essenziali, quellosuccessivamente commesso.3. Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato, ben potendo il lasso temporaleintercorrente tra le condotte – in assenza di ulteriori e diversi elementi positivamentevalorizzabili – assurgere ad indice sintomatico della inesistenza di un unitario e preesistentedisegno criminoso.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in tema di continuazione, il decorsodel tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini delriconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altrielementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersiimprobabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle lineefondamentali» (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193-01).Giova, altresì, richiamare l’ulteriore principio in base al quale, «in caso di reaticommessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria,che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e "nomen juris", non potevaessere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e devequindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo,Rv. 242537-01).4. Inammissibile, perché generico e aspecifico, è il secondo motivo, non avendo ilricorrente né allegato all’istanza le concrete circostanze fattuali utili a dimostrare laprogrammazione unitaria delle condotte, né indicato in ricorso quali specifici elementisarebbero stati pretermessi nella valutazione del giudice dell’esecuzione, dovendosi ribadire,infatti, l’insufficienza del riferimento alla tipologia e alla natura delle violazioni commesse.Viene genericamente ribadita, anche in questa sede, l’omogeneità dei reati commessi,senza alcuna indicazione, anche minimamente, specifica in relazione alle circostanze fattualiemergenti dalle sentenze di condanna che avrebbero dovuto essere considerate in sensofavorevole a quanto sostenuto nell’istanza originaria.La natura dei reati per i quali sono state riportate le condanne, se non accompagnatadall’allegazione di precise circostanze idonee a ricondurre gli episodi devianti ad una unicaprogrammazione iniziale, sia pure nei limiti richiesti dall’art. 81 cod. pen., si risolve nellamera allegazione di una generica emergenza classificatoria che impedisce, da solaconsiderata, di ritenere fondata la domanda di riconoscimento della continuazione.5. In virtù di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]