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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 01141/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17332/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TORINO emessa nel procedimento n. 4485/2024, depositata il 03/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 17/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 17332/2025 Numero sezionale 32/2026 Numero di raccolta generale 1141/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17332/2025 Numero sezionale 32/2026 Numero di raccolta generale 1141/2026 Data pubblicazione 20/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17332/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TORINO emessa nel procedimento n. 4485/2024, depositata il 03/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 17/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 17332/2025 Numero sezionale 32/2026 Numero di raccolta generale 1141/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17332/2025 Numero sezionale 32/2026 Numero di raccolta generale 1141/2026 Data pubblicazione 20/01/2026
Decreto Cassazione n. 01141/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris