Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03652/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente con cui si contrastano le conclusioni del Pm e si insiste per laccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la il Tribunale della libertà di Catanzaro ha confermato l'ordinanza 24 dicembre 2020 del GIP del Tribunale di Catanzaro di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.

A fondamento della decisione, a fronte di contestazioni riguardanti le ritenute esigenze cautelari, la irrilevanza in sede di appello cautelare del tempo trascorso dal momento di commissione dei fatti, la permanenza della contestazione dell'aggravante del metodo mafioso in capo al ricorrente, l'impossibilità di ipotizzare alcun affievolimento in difetto di elementi nuovi e alla luce della personalità dell'imputato per come dimostrata dai precedenti penali e dalla commissione di ulteriori illeciti non appena uscito dal carcere.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando i seguenti motivi.

2.1. Mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, all'attualità ed all'adeguatezza della misura custodiale in carcere con riferimento al tempo trascorso dal momento di commissione dei fatti nonché violazione dell'articolo 70 cod pen.

Il ricorrente afferma la rilevanza della caducazione della presunzione di adeguatezza in relazione capi 57-58-59 della contestazione e la rilevanza dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione in relazione a due coimputati.

Vi sarebbe poi motivazione apparente in conseguents&della mancata valutazione di tali fatti nuovi e delle deduzioni della difesa riguardanti il luogo proposto per l'esecuzione della misura domiciliare, l'assenza di un pericolo di fuga e all'inconsistenza del pericolo di reiterazione delle condotte contestate. .

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto attualità delle esigenze cautelari, adeguatezza della misura custodiale in carcere ed omessa valutazione della circostanza oggettiva ex art. 70 C.p e della possibilità di disporre la misura domiciliare con dispositivi elettronici di controllo.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

4. Con motivi nuovi trasmessi via PEC, il ricorrente lamenta • la mancata valutazione di prove a discarico contenute nella memoria difensiva costituite dalla modifica dell'imputazione contenuta nell'avviso di conclusione indagini, dalle sentenze 6724-7790 emesse dalla terza sezione della Corte di cassazione e dall'ordinanza 1242/2020 RR Pers.

In particolare, nell'avviso di conclusione indagini risultava che non erano più contestati il capo 53 e l'aggravante del metodo mafioso relazione ai capi 57-58-59. • violazione di legge in conseguenza della mancata valutazione degli effetti che il contenuto dei diversi provvedimenti depositati assume nei confronti del ricorrente; • mancanza di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura della misura.

4.1. La difesa dell'imputato ha inoltre depositato conclusioni scritte contrastando le conclusioni del PM e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso e i motivi aggiunti successivamente depositati sono inammissibili.

2. Nel contesto dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato sussiste una serie di valutazioni che prescindono dalla contestazione di delitti in materia di criminalità organizzata e dell'aggravante del metodo mafioso e dalla conseguente applicabilità della presunzione di cui all'articolo 275 codice di procedura penale.

Infatti, il provvedimento impugnato svolge specifica valutazione della personalità del ricorrente evidenziando come l'importanza delle condanne riportate, la pluralità dei precedenti penali vantati, la contiguità alla criminalità organizzata desumibile dai precedenti penali medesimi nonché la reiterazione di condotte criminose non appena uscito dal carcere evidenzino la presenza di una scelta criminale stabile tale da far desumere la perdurante attualità delle esigenze cautelari e l'impossibilità di alcuna attenuazione del regime cautelare stesso.

Si tratta di valutazioni con cui i motivi di ricorso nemmeno si confrontano e che ne palesano la manifesta infondatezza.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

4. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp.att,cod.proc.pen .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente con cui si contrastano le conclusioni del Pm e si insiste per laccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la il Tribunale della libertà di Catanzaro ha confermato l'ordinanza 24 dicembre 2020 del GIP del Tribunale di Catanzaro di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. A fondamento della decisione, a fronte di contestazioni riguardanti le ritenute esigenze cautelari, la irrilevanza in sede di appello cautelare del tempo trascorso dal momento di commissione dei fatti, la permanenza della contestazione dell'aggravante del metodo mafioso in capo al ricorrente, l'impossibilità di ipotizzare alcun affievolimento in difetto di elementi nuovi e alla luce della personalità dell'imputato per come dimostrata dai precedenti penali e dalla commissione di ulteriori illeciti non appena uscito dal carcere. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando i seguenti motivi. 2.1. Mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, all'attualità ed all'adeguatezza della misura custodiale in carcere con riferimento al tempo trascorso dal momento di commissione dei fatti nonché violazione dell'articolo 70 cod pen. Il ricorrente afferma la rilevanza della caducazione della presunzione di adeguatezza in relazione capi 57-58-59 della contestazione e la rilevanza dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione in relazione a due coimputati. Vi sarebbe poi motivazione apparente in conseguents&della mancata valutazione di tali fatti nuovi e delle deduzioni della difesa riguardanti il luogo proposto per l'esecuzione della misura domiciliare, l'assenza di un pericolo di fuga e all'inconsistenza del pericolo di reiterazione delle condotte contestate. . 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto attualità delle esigenze cautelari, adeguatezza della misura custodiale in carcere ed omessa valutazione della circostanza oggettiva ex art. 70 C.p e della possibilità di disporre la misura domiciliare con dispositivi elettronici di controllo. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso 4. Con motivi nuovi trasmessi via PEC, il ricorrente lamenta • la mancata valutazione di prove a discarico contenute nella memoria difensiva costituite dalla modifica dell'imputazione contenuta nell'avviso di conclusione indagini, dalle sentenze 6724-7790 emesse dalla terza sezione della Corte di cassazione e dall'ordinanza 1242/2020 RR Pers. In particolare, nell'avviso di conclusione indagini risultava che non erano più contestati il capo 53 e l'aggravante del metodo mafioso relazione ai capi 57-58-59. • violazione di legge in conseguenza della mancata valutazione degli effetti che il contenuto dei diversi provvedimenti depositati assume nei confronti del ricorrente; • mancanza di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura della misura. 4.1. La difesa dell'imputato ha inoltre depositato conclusioni scritte contrastando le conclusioni del PM e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso e i motivi aggiunti successivamente depositati sono inammissibili. 2. Nel contesto dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato sussiste una serie di valutazioni che prescindono dalla contestazione di delitti in materia di criminalità organizzata e dell'aggravante del metodo mafioso e dalla conseguente applicabilità della presunzione di cui all'articolo 275 codice di procedura penale. Infatti, il provvedimento impugnato svolge specifica valutazione della personalità del ricorrente evidenziando come l'importanza delle condanne riportate, la pluralità dei precedenti penali vantati, la contiguità alla criminalità organizzata desumibile dai precedenti penali medesimi nonché la reiterazione di condotte criminose non appena uscito dal carcere evidenzino la presenza di una scelta criminale stabile tale da far desumere la perdurante attualità delle esigenze cautelari e l'impossibilità di alcuna attenuazione del regime cautelare stesso. Si tratta di valutazioni con cui i motivi di ricorso nemmeno si confrontano e che ne palesano la manifesta infondatezza. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 4. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp.att,cod.proc.pen . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc.
Decreto Cassazione n. 03652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris