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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 37723/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08-06-2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; • udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito i! Pubblico Ministero, in persona del -[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dellS giugno 2021, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia del 27 novembre 2019, con cui il Tribunale di Agrigento, riconosciute le attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] aiia pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed euro 100 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, reato a lui contestato perché„ nella qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] con sede in Nero, ometteva il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il mese di marzo 2013, per l'importo complessivo di 21.186,30 euro.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con I primo, è stata eccepita la violazione dell'art. 157 cod. pen., nella misura in cui non è stata dichiarata la prescrizione del reato, sebbene la stessa sia maturata prima della sentenza impugnata, risalendo i fatti al marzo 2013.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la. mancata applicazione dell'art. 2 comma 1 bis dei d.

I. n. 463 del 1983, essendo emerso dall'istruttoria che l'imputato ha pagato nel gennaio 2015 le ritenute contestategli, pur senza aver ricevuto l'avviso di accertamento delle violazioni, posto che tale avviso è stato notificato i! 29 luglio 2014 non al ricorrente, ma a sua madre.

Con il terzo motivo, la difesa invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., stante l'integrale pagamento delle ritenute previdenziali da parte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 5 gennaio 2015,-non avendo egli ricevuto la diffida ad adempiere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Iniziando per ragioni di priorità logica dal secondo motivo, premesso che non è stato contestato il giudizio sulla configurabilità del reato ascritto al ricorrente, occorre evidenziare che legittimamente è stata esclusa nel caso di specie l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, avendo la Corte di appello evidenziato che, in data 29 luglio 2014, è stata notificata all'imputato la diffida dell'Inps contenente l'addebito delle violazioni, con l'invito ad adempiere nel successivi tre mesi.

Tale missiva è stata ricevuta dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], per cui la notifica è stata correttamente ritenuta valida, sia perché vi era corrispondenza tra il luogo di residenza dell'imputato e il luogo di notifica della diffida, sia perché non risulta che la madre non fosse convivente con il figlio all'epoca della notifica.Il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle ritenute previdenziali non corrisposte è avvenuto il 5 gennaio 2015, pertanto dopo che, il 29 ottobre 2014, era scaduto il termine trimestrale per avvalersi della causa di non punibilità.

Ne consegue che, rispetto alla mancata applicazione dell'istituto invocato dalla difesa, non si ravvisa alcuna criticità, non avendo peraltro la difesa confutato le circostanze di fatto ragionevolmente valorizzate dal Tribunale prima e dalla Corte di appello poi al fine di giustificare il rigetto della doglianza difensiva.

2. Venendo al terzo motivo, deve rilevarsi che anche il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non presta il fianco alle censure difensive.

Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare, la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 delV08/11/2018, Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere .effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

In applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi che, nella vicenda in esame, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità in esame presenti vizi di legittimità, avendo la Corte di appello rimarcato non solo la tardività del pagamento del debito erariale, ma soprattutto l'importo delle ritenute non pagate, pari a 21.186,30, elemento fattuale questo oggettivamente idoneo a escludere una qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità, e ciò a prescindere dalle successive evoluzioni della situazione contributiva.

Orbene, il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, in quanto fondato su argomenti non illogici, resiste alle obiezioni difensive, rivelatesi anche sul punto non adeguatamente specifiche.

3. Passando ora ai primo motivo, deve evidenziarsi che, al momento della decisione impugnata, non era maturata la prescrizione del reato contestato.

Ed invero al termine massimo di prescrizione, pari a 7 anni e 6 mesi e decorrente dai 16 luglio 2013 (ovvero da tre mesi dopo il 16 aprile 2013, termine di scadenza per ii pagamento delle ritenute del mese di marzo) devono aggiungersi 5 mesi (dai 3 maggio al 2 ottobre 2018), dovuti alla sospensione per l'adesione della difesa all'astensione delle udienze proclamata dall'associazione di categoria, per cui il termine finale di prescrizione è quello del 16 giugno 2021, successivo • alla data di emissione della sentenza impugnata (8 giugno 2021).

Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità òriginaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).

4. Ne consegue che i; ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone ché il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, .di e.uro 3.030 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuail e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08-06-2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; • udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito i! Pubblico Ministero, in persona del -[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dellS giugno 2021, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia del 27 novembre 2019, con cui il Tribunale di Agrigento, riconosciute le attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] aiia pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed euro 100 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, reato a lui contestato perché„ nella qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] con sede in Nero, ometteva il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il mese di marzo 2013, per l'importo complessivo di 21.186,30 euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con I primo, è stata eccepita la violazione dell'art. 157 cod. pen., nella misura in cui non è stata dichiarata la prescrizione del reato, sebbene la stessa sia maturata prima della sentenza impugnata, risalendo i fatti al marzo 2013. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la. mancata applicazione dell'art. 2 comma 1 bis dei d. I. n. 463 del 1983, essendo emerso dall'istruttoria che l'imputato ha pagato nel gennaio 2015 le ritenute contestategli, pur senza aver ricevuto l'avviso di accertamento delle violazioni, posto che tale avviso è stato notificato i! 29 luglio 2014 non al ricorrente, ma a sua madre. Con il terzo motivo, la difesa invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., stante l'integrale pagamento delle ritenute previdenziali da parte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 5 gennaio 2015,-non avendo egli ricevuto la diffida ad adempiere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando per ragioni di priorità logica dal secondo motivo, premesso che non è stato contestato il giudizio sulla configurabilità del reato ascritto al ricorrente, occorre evidenziare che legittimamente è stata esclusa nel caso di specie l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, avendo la Corte di appello evidenziato che, in data 29 luglio 2014, è stata notificata all'imputato la diffida dell'Inps contenente l'addebito delle violazioni, con l'invito ad adempiere nel successivi tre mesi. Tale missiva è stata ricevuta dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], per cui la notifica è stata correttamente ritenuta valida, sia perché vi era corrispondenza tra il luogo di residenza dell'imputato e il luogo di notifica della diffida, sia perché non risulta che la madre non fosse convivente con il figlio all'epoca della notifica.Il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle ritenute previdenziali non corrisposte è avvenuto il 5 gennaio 2015, pertanto dopo che, il 29 ottobre 2014, era scaduto il termine trimestrale per avvalersi della causa di non punibilità. Ne consegue che, rispetto alla mancata applicazione dell'istituto invocato dalla difesa, non si ravvisa alcuna criticità, non avendo peraltro la difesa confutato le circostanze di fatto ragionevolmente valorizzate dal Tribunale prima e dalla Corte di appello poi al fine di giustificare il rigetto della doglianza difensiva. 2. Venendo al terzo motivo, deve rilevarsi che anche il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non presta il fianco alle censure difensive. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare, la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 delV08/11/2018, Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere .effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti. In applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi che, nella vicenda in esame, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità in esame presenti vizi di legittimità, avendo la Corte di appello rimarcato non solo la tardività del pagamento del debito erariale, ma soprattutto l'importo delle ritenute non pagate, pari a 21.186,30, elemento fattuale questo oggettivamente idoneo a escludere una qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità, e ciò a prescindere dalle successive evoluzioni della situazione contributiva. Orbene, il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, in quanto fondato su argomenti non illogici, resiste alle obiezioni difensive, rivelatesi anche sul punto non adeguatamente specifiche. 3. Passando ora ai primo motivo, deve evidenziarsi che, al momento della decisione impugnata, non era maturata la prescrizione del reato contestato. Ed invero al termine massimo di prescrizione, pari a 7 anni e 6 mesi e decorrente dai 16 luglio 2013 (ovvero da tre mesi dopo il 16 aprile 2013, termine di scadenza per ii pagamento delle ritenute del mese di marzo) devono aggiungersi 5 mesi (dai 3 maggio al 2 ottobre 2018), dovuti alla sospensione per l'adesione della difesa all'astensione delle udienze proclamata dall'associazione di categoria, per cui il termine finale di prescrizione è quello del 16 giugno 2021, successivo • alla data di emissione della sentenza impugnata (8 giugno 2021). Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità òriginaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). 4. Ne consegue che i; ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone ché il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, .di e.uro 3.030 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuail e della somma
Decreto Cassazione n. 37723/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris