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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30893/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05CQLR3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /4)Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 28 ottobre 2025, con la quale il Tribunale di Milano ha applicato la pena da lui richiesta, per il reato di cui agli artt. 81, cod. pen., e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a lui contestato per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e ceduto sostanze stupefacenti di vario tipo; che, con un unico motivo, la difesa denuncia la violazione di legge penale e processuale, per l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuna delle quali dedotte dal ricorrente; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05CQLR3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /4)Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 28 ottobre 2025, con la quale il Tribunale di Milano ha applicato la pena da lui richiesta, per il reato di cui agli artt. 81, cod. pen., e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a lui contestato per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e ceduto sostanze stupefacenti di vario tipo; che, con un unico motivo, la difesa denuncia la violazione di legge penale e processuale, per l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuna delle quali dedotte dal ricorrente; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30893/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris