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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31927/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 23/11/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 30 settembre 2021, con cui era stata disposta l'applicazione nei confronti del Garuja della misura della custodia in carcere, rigettava l'istanza di riesame.

2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando due motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo vizi di legge e motivazione in relazione alla valutazione degli indizi di colpevolezza con riguardo agli artt. 273 cod. proc., pen. e 74 DPR 309/90.

Non sarebbero state considerate le plurime doglianze difensive.

In particolare con riguardo alle censure relative alla inconfigurabilità di una condotta di partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso ex art. 74 citato.

Il tribunale non avrebbe "adattato" al ricorrente la motivazione invece elaborata nei confronti di altro indagato, [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe indugiato in assedi generici, altresì richiamando la giurisprudenza di legittimità riguardante l'acquirente e facendo leva solo sulle cessioni di cui ai reati fine, senza indicare gli elementi dimostrativi dell'avvenuto passaggio da una rapporto di reciproco affidamento all'instaurazione di un vincolo associativo stabile.

E trascurando gli elementi che escluderebbero la sussistenza del predetto requisito.

L'assenza di un vincolo stabile con il sodalizio deriverebbe, come illustrato in sede di riesame, dal breve rapporto instaurato con [OSCURATO:PERSONA] (interrotto dopo il 10 febbraio 2017), dalla indifferenza del ricorrente rispetto alle esigenze di [OSCURATO:PERSONA] con cui interloquiva per le cessioni di droga, e dall'atteggiamento di diffidenza del ricorrente stesso.

Specialmente dopo il subito furto di droga perpetrato nel novembre del 2016 a suo danno da soggetti rom dell'area del Catanzarese.

Per cui non vi sarebbe la ritenuta disponibilità in favore del gruppo associativo ipotizzato.

Né potrebbe trascurarsi come la cessazione di forniture di eroina da parte del ricorrente non abbia inciso sulla operatività del sodalizio.

Il tribunale avrebbe anche trascurato il contenuto economico non rilevante delle transazioni, laddove come tali esse si attaglierebbero piuttosto con la vendita al dettaglio e non si inserirebbero nel quadro di una struttura organizzata.

4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Il tribunale non avrebbe valutato le doglianze proposte in tema di esigenze cautelari.

Doglianze con cui si sarebbero contestate le esigenze cautelari per la risalenza nel tempo dei fatti rispetto alla data di applicazione della misura cautelare, per la sussistenza del cd.

"tempo silente", e per il carattere meramente apparente sul punto della motivazione della ordinanza genetica.

Non risultando la ragione giustificativa della misura adottata anche nei confronti dell'attuale indagato.

Posto che diversamente da altri coindagati egli non sarebbe gravato da precedenti penali né da carichi pendenti.

Cosicché era inconferente rispetto al caso di specie la affermazione del Gip della recessività di ogni considerazione sul decorso del tempo.

Il tribunale nel giustificare le esigenze cautelari avrebbe utilizzato espressioni elaborate per altri indagati, che invero gestivano il traffico di stupefacenti nell'hinterland catanzarese.

A tali lacune motivazionali si aggiungerebbe la omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del Gip.

E alfine la omessa valutazione della specifica posizione del ricorrente.

Il tribunale non avrebbe fatto applicazione di plurimi principi dettati in tema di esigenze cautelari e richiamati attraverso la citazione di precedenti giurisprudenziali, con riguardo al tempo trascorso dai fatti e in particolare al cd.

"tempo silente".

Con insussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari.

Né vi sarebbe motivazione sulla asserita inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, invece idonei a fronteggiare le esigenze cautelari alla luce della condotta del ricorrente, che effettuava personalmente le consegne e della assenza di dati inerenti condotte illecite perpetrate dal medesimo nel territorio Pugliese, con applicazione del braccialetto elettronico.

Tanto più alla luce di una sperequazione sul punto con altri indagati sottoposti invece alla misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Innanzitutto nelle parti in cui si invocano indistinti vizi di motivazione, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

La disposizione, letta in combinazione con l'art.581 c.p.p., per cui è onere del ricorrente enunciare tra l'altro i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, evidenzia che non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2", sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329).

Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito tale indirizzo, laddove si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano).

Si tratta di vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato.

I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.).

1.1. Va aggiunto che il tribunale ha illustrato le ragioni della ritenuta partecipazione del ricorrente nel sodalizio criminoso, sia descrivendo la organizzazione e ivi rappresentando le modalità operative della stessa, anche facendo riferimento alla condotta del Garuja, sia poi richiamando tanto le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia in ordine alla attività, propria del ricorrente, di fornitore di droga del gruppo criminale ipotizzato nel presente procedimento, sia attività di "OCP" e conversazioni intercettate, delineanti ragionevolmente il ruolo stabile, consapevole e costante del Garuja nell'assicurare forniture di droga all'associazione, con particolare riferimento sia alle modalità dei contatti, coinvolgenti tanto il capo del sodalizio che altri partecipi, attraverso l'utilizzo, da parte di costoro, sempre della medesima utenza dedicata, sia al relativo contenuto, disvelatore della costanza e ripetitività dei rapporti oltre che dello svolgimento di un compito cruciale nel sodalizio, tanto da suscitare apprensione allorquando il ricorrente non riesce, per un periodo, a garantire la medesima quantità e qualità di droga già fornita.

Tanto in linea con il principio di diritto per cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo (Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016 Rv. 266405 - 01).

Nè in questo quadro appare rilevante, anche perchè eminentemente inerente il piano della valutazione delle circostanze emerse, inammissibile questa sede, ogni prospettazione sulla durata della partecipazione, atteso che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, S n. 47602 del 29/11/2012 Rv. 254105 - 01).

1.2. A fronte di tale motivazione, immune da vizi, le considerazioni censorie del ricorrente appaiono inadeguate a scalfire l'iter argomentativo, oltre che incentrate, come poco prima anticipato, essenzialmente su una personale rivalutazione di circostanze processuali.

E del resto, quanto alla ritenuta mancata risposta a doglianze difensive, viene qui in rilievo, alla luce della validità delle argomentazioni di cui alla ordinanza impugnata, il principio per cui i vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato - come nel caso in esame - le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

2. Inammissibile è anche il secondo motivo.

Innanzitutto per la richiamata presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. rispetto alla quale questo collegio condivide il principio per cui in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo; tale, cioè, da dar luogo ad una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria' (Sez. 5 - , n. 91 del 01/12/2020 Cc. (dep. 04/01/2021 ) Rv. 280248 - 01).L' "antinomia" tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale.

La dimensione consolidata dell'interpretazione appena richiamata non appare ridimensionata dall'orientamento, minoritario, e non condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce Io stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231).

E' sufficiente, al riguardo, osservare che, ribadendo la correttezza e condivisi bilità dell'interpretazione sistematica affermata dall'orientamento assolutamente prevalente, un'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque consentita soltanto nelle ipotesi in cui il perimetro semantico della norma la consenta, dovendo altrimenti percorrersi la diversa opzione della questione di illegittimità costituzionale.

Rispetto a tale dato il ricorrente non oppone in ricorso elementi sopraggiunti e concreti che denotino nel quadro del tempo trascorso tra i fatti e la misura circostanze concrete in grado di elidere la presunzione, insistendo piuttosto essenzialmente, ed insufficientemente, sul decorso del tempo in sé.

In ogni caso deve anche rilevarsi che il giudizio di concretezza e attualità del pericolo di recidivanza è stato motivato attraverso valutazioni di circostanze concrete, quali le modalità delle condotte criminose, indicative di un elevato grado di professionalità criminale nel settore del traffico di stupefacenti, dimostrative di una personalità fortemente negativa, dati questi correttamente ritenuti indici univoci di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie.

La suesposta motivazione appare del resto in linea anche con l'ulteriore principio per cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302).Quanto agli invocati arresti domiciliari con braccialetto elettronico la rilevanza delle citata presunzione relativa di per sé assorbe e rende pleonastica in realtà ogni disquisizione in ordine alla applicabilità della diversa misura degli arresti domiciliari ancorchè con il dispositivo di controllo di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen.

Quanto alla deduzione della assenza di autonoma valutazione nella ordinanza genetica, si tratta di censura inammissibile siccome aspecifica, oltre che priva delle necessarie allegazioni (richiesta del P.M. e ordinanza genetica) traducendosi in un mero accenno non meglio illustrato.

Peraltro appare nuova non emergendo nel riepilogo elaborato dal tribunale del riesame né risultando tale riepilogo contestato sul punto.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

La Corte dispone ino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 23/11/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 30 settembre 2021, con cui era stata disposta l'applicazione nei confronti del Garuja della misura della custodia in carcere, rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo vizi di legge e motivazione in relazione alla valutazione degli indizi di colpevolezza con riguardo agli artt. 273 cod. proc., pen. e 74 DPR 309/90. Non sarebbero state considerate le plurime doglianze difensive. In particolare con riguardo alle censure relative alla inconfigurabilità di una condotta di partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso ex art. 74 citato. Il tribunale non avrebbe "adattato" al ricorrente la motivazione invece elaborata nei confronti di altro indagato, [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe indugiato in assedi generici, altresì richiamando la giurisprudenza di legittimità riguardante l'acquirente e facendo leva solo sulle cessioni di cui ai reati fine, senza indicare gli elementi dimostrativi dell'avvenuto passaggio da una rapporto di reciproco affidamento all'instaurazione di un vincolo associativo stabile. E trascurando gli elementi che escluderebbero la sussistenza del predetto requisito. L'assenza di un vincolo stabile con il sodalizio deriverebbe, come illustrato in sede di riesame, dal breve rapporto instaurato con [OSCURATO:PERSONA] (interrotto dopo il 10 febbraio 2017), dalla indifferenza del ricorrente rispetto alle esigenze di [OSCURATO:PERSONA] con cui interloquiva per le cessioni di droga, e dall'atteggiamento di diffidenza del ricorrente stesso. Specialmente dopo il subito furto di droga perpetrato nel novembre del 2016 a suo danno da soggetti rom dell'area del Catanzarese. Per cui non vi sarebbe la ritenuta disponibilità in favore del gruppo associativo ipotizzato. Né potrebbe trascurarsi come la cessazione di forniture di eroina da parte del ricorrente non abbia inciso sulla operatività del sodalizio. Il tribunale avrebbe anche trascurato il contenuto economico non rilevante delle transazioni, laddove come tali esse si attaglierebbero piuttosto con la vendita al dettaglio e non si inserirebbero nel quadro di una struttura organizzata. 4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il tribunale non avrebbe valutato le doglianze proposte in tema di esigenze cautelari. Doglianze con cui si sarebbero contestate le esigenze cautelari per la risalenza nel tempo dei fatti rispetto alla data di applicazione della misura cautelare, per la sussistenza del cd. "tempo silente", e per il carattere meramente apparente sul punto della motivazione della ordinanza genetica. Non risultando la ragione giustificativa della misura adottata anche nei confronti dell'attuale indagato. Posto che diversamente da altri coindagati egli non sarebbe gravato da precedenti penali né da carichi pendenti. Cosicché era inconferente rispetto al caso di specie la affermazione del Gip della recessività di ogni considerazione sul decorso del tempo. Il tribunale nel giustificare le esigenze cautelari avrebbe utilizzato espressioni elaborate per altri indagati, che invero gestivano il traffico di stupefacenti nell'hinterland catanzarese. A tali lacune motivazionali si aggiungerebbe la omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del Gip. E alfine la omessa valutazione della specifica posizione del ricorrente. Il tribunale non avrebbe fatto applicazione di plurimi principi dettati in tema di esigenze cautelari e richiamati attraverso la citazione di precedenti giurisprudenziali, con riguardo al tempo trascorso dai fatti e in particolare al cd. "tempo silente". Con insussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari. Né vi sarebbe motivazione sulla asserita inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, invece idonei a fronteggiare le esigenze cautelari alla luce della condotta del ricorrente, che effettuava personalmente le consegne e della assenza di dati inerenti condotte illecite perpetrate dal medesimo nel territorio Pugliese, con applicazione del braccialetto elettronico. Tanto più alla luce di una sperequazione sul punto con altri indagati sottoposti invece alla misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Innanzitutto nelle parti in cui si invocano indistinti vizi di motivazione, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». La disposizione, letta in combinazione con l'art.581 c.p.p., per cui è onere del ricorrente enunciare tra l'altro i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, evidenzia che non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2", sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito tale indirizzo, laddove si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano). Si tratta di vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato. I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). 1.1. Va aggiunto che il tribunale ha illustrato le ragioni della ritenuta partecipazione del ricorrente nel sodalizio criminoso, sia descrivendo la organizzazione e ivi rappresentando le modalità operative della stessa, anche facendo riferimento alla condotta del Garuja, sia poi richiamando tanto le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia in ordine alla attività, propria del ricorrente, di fornitore di droga del gruppo criminale ipotizzato nel presente procedimento, sia attività di "OCP" e conversazioni intercettate, delineanti ragionevolmente il ruolo stabile, consapevole e costante del Garuja nell'assicurare forniture di droga all'associazione, con particolare riferimento sia alle modalità dei contatti, coinvolgenti tanto il capo del sodalizio che altri partecipi, attraverso l'utilizzo, da parte di costoro, sempre della medesima utenza dedicata, sia al relativo contenuto, disvelatore della costanza e ripetitività dei rapporti oltre che dello svolgimento di un compito cruciale nel sodalizio, tanto da suscitare apprensione allorquando il ricorrente non riesce, per un periodo, a garantire la medesima quantità e qualità di droga già fornita. Tanto in linea con il principio di diritto per cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo (Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016 Rv. 266405 - 01). Nè in questo quadro appare rilevante, anche perchè eminentemente inerente il piano della valutazione delle circostanze emerse, inammissibile questa sede, ogni prospettazione sulla durata della partecipazione, atteso che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, S n. 47602 del 29/11/2012 Rv. 254105 - 01). 1.2. A fronte di tale motivazione, immune da vizi, le considerazioni censorie del ricorrente appaiono inadeguate a scalfire l'iter argomentativo, oltre che incentrate, come poco prima anticipato, essenzialmente su una personale rivalutazione di circostanze processuali. E del resto, quanto alla ritenuta mancata risposta a doglianze difensive, viene qui in rilievo, alla luce della validità delle argomentazioni di cui alla ordinanza impugnata, il principio per cui i vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato - come nel caso in esame - le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 2. Inammissibile è anche il secondo motivo. Innanzitutto per la richiamata presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. rispetto alla quale questo collegio condivide il principio per cui in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo; tale, cioè, da dar luogo ad una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria' (Sez. 5 - , n. 91 del 01/12/2020 Cc. (dep. 04/01/2021 ) Rv. 280248 - 01).L' "antinomia" tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale. La dimensione consolidata dell'interpretazione appena richiamata non appare ridimensionata dall'orientamento, minoritario, e non condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce Io stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231). E' sufficiente, al riguardo, osservare che, ribadendo la correttezza e condivisi bilità dell'interpretazione sistematica affermata dall'orientamento assolutamente prevalente, un'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque consentita soltanto nelle ipotesi in cui il perimetro semantico della norma la consenta, dovendo altrimenti percorrersi la diversa opzione della questione di illegittimità costituzionale. Rispetto a tale dato il ricorrente non oppone in ricorso elementi sopraggiunti e concreti che denotino nel quadro del tempo trascorso tra i fatti e la misura circostanze concrete in grado di elidere la presunzione, insistendo piuttosto essenzialmente, ed insufficientemente, sul decorso del tempo in sé. In ogni caso deve anche rilevarsi che il giudizio di concretezza e attualità del pericolo di recidivanza è stato motivato attraverso valutazioni di circostanze concrete, quali le modalità delle condotte criminose, indicative di un elevato grado di professionalità criminale nel settore del traffico di stupefacenti, dimostrative di una personalità fortemente negativa, dati questi correttamente ritenuti indici univoci di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie. La suesposta motivazione appare del resto in linea anche con l'ulteriore principio per cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302).Quanto agli invocati arresti domiciliari con braccialetto elettronico la rilevanza delle citata presunzione relativa di per sé assorbe e rende pleonastica in realtà ogni disquisizione in ordine alla applicabilità della diversa misura degli arresti domiciliari ancorchè con il dispositivo di controllo di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. Quanto alla deduzione della assenza di autonoma valutazione nella ordinanza genetica, si tratta di censura inammissibile siccome aspecifica, oltre che priva delle necessarie allegazioni (richiesta del P.M. e ordinanza genetica) traducendosi in un mero accenno non meglio illustrato. Peraltro appare nuova non emergendo nel riepilogo elaborato dal tribunale del riesame né risultando tale riepilogo contestato sul punto. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. La Corte dispone ino
Sentenza Cassazione n. 31927/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris