CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16627/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato da violenza sulle cose e dal fatto commesso su cose esistenti in uffici pubblici o comunque destinate a pubblico servizio (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 e n.7 prima e quarta ipotesi, cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sula sussistenza della condizione di procedibilità, è generico perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al caso concreto e, comunque, è manifestamente infondato, poiché si tratta di reato rimasto procedibile di ufficio (alla luce delle aggravanti contestate) anche dopo la riforma c.d. Cartabia (d. Igs. n. 150 del 2022) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il