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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19949/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23823/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatapresso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 5, come da procura speciale in calceal ricorso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura conferitagli con atto in autentica per notaio dott.

FrancescoFavilli del 30 settembre 2016 , Rep. n. 12884 e Racc. n. 6631, giusta procura in calce al controricorso,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23823/2017 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Ombrone n. 14 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 2 03 / 2017, depositata il 2marzo 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] di Salerno ha accolto il gravame principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Salerno, che aveva accolto la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento dei danni patiti ex art. 13 3 7 c.c. , con condanna dell’istituto di credi to a pagare la somma di € 224.976,59, oltre rivalutazione ed interessi; il tribunale, invece, aveva rigettato la domanda tesa alla dichiarazione di nullità del contratto per vizio di forma scritta. [OSCURATO:PERSONA], per quel che ancora qui rileva, ha rigettato l’appello incidentale della Merola in relazione alla asserita violazione degli articoli 23 e 30 del d.lgs.n. 58 del 1998, anche in quanto il contratto quadro era stato sottoscritto dalla investitrice, mentre il motivo di appello incidentale relativo al vizio di forma dei singoli ordini di acquisto era tardivo, risultando peraltro irrilevante la mancanza di forma scritta dai singoli investimenti.

Quanto alla responsabilità contrattuale dell’istituto di credito alcunaomissione poteva imputarsi alla banca in ragione della stipula del contratto quadro, avendo scelto la cliente di non fornire le informazioni sulla condizione finanziaria di partenza.

Inoltre, gli investimenti avevano riguardato diversi titoli azionari, di imprese 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23823/2017 operanti in differenti settori merceologici, “così spalmando il rischio tra prodotti azionari differenziati”.

Gli investimenti, dunque, non potevano ritenersi oggettivamente ad alto rischio, in ragione della natura dei titoli acquistati, tutti riferitia società di sana reputazione commerciale, dovendosi tenere conto della propensione al rischio della Merola, che aveva “sempre operato investimenti nel settore azionario, per cui a conoscenza delle naturali oscillazioni del mercato”.

L’investitrice aveva nel corso degli anni manifestato una soggettiva propensione al rischio, con una oggettiva conoscenza delle oscillazioni di mercato.

La diligenza della banca era, quindi, dimostrata dalla misura del capitale investito oltre che dalla diversificazione degli acquisti.

L’Istituto di credito, poi, “[aveva]fatto proprie le informazioni sulla condizione patrimoniale del cliente, in ordine ai beni immobili di proprietà”, valutando “l’abitualità all’acquisto di titoli azionari”.

Inoltre, la banca avevatenuto conto della natura dei titoli acquistati, in ragione della loro quotazione sul mercato regolamentato, e della “destinazione non solo ad operatori professionali, ma anche alla collettività”.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

3. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”.

In particolare , la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame di circostanze decisive che, se correttamente apprezzate, avrebbero certamente condotto al rigetto dell’appello. 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23823/2017 In particolare, non si sarebbe tenuto conto che l’investitrice non aveva mai compiuto in precedenza investimenti in titoli; che la Merola percepiva unicamente un reddito da pensione di reversibilità, essendo titolare del solo immobile in cui viveva, e di cui era comproprietaria per effetto della successione, con i figli; era stato impiegato negli investimenti l’intero patrimonio dell’interessata; nessuna informazione era stata acquisita dalla banca circa il profilo di rischio dell’investitrice; nessuna rendicontazione scritta era stata resa alla banca; nessuna valutazione aveva compiuto il giudice d’appello in ordine all’intrinseca rischiosità dell’acquisto di titoli azionari; risultava che nel lasso temporale di tre anni l’ investitrice aveva visto azzerare il patrimonio mobiliare, facendo persino ricorso a forme di finanziamento per poter ripianare le ulteriori perdite accumulate; le stesse operazioni di acquisto erano state effettuate allo scoperto, ossia senza che la clientelaavesse disponibilità liquide sufficienti.

Al contrario, nella motivazione la Corte d’appello ha valorizzato elementi del tutto neutri ed insignificanti, quali l’affidabilità della banca e la destinazione dell’investimento alla generalità dei clienti.

La sentenza sarebbe dunque nulla per “difetto di motivazione” in relazione all’iter logico mediante il quale il giudice d’appello giunge a sovvertire le valutazioni del tribunale.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “l’errata qualificazione giuridica del negozio oggetto di controversia; errata applicazione e violazione o falsa applicazione degli articoli 1418, 1337, c.c., 23 e 30 TUF, 117 e 127 del TUB e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

“.

Il contratto quadro, infatti, era nullo in quanto non sottoscritto dalla banca e, comunque, in assenza di ordini scritti dell’investitore.

La banca non ha mai fornito la prova scritta degli ordini impartiti dalla investitrice. 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23823/2017

3. Il ricorsoè inammissibile, in assenza della procura speciale. 3.1.L’art. 365 c.p.c. (sottoscrizione del ricorso) dispone che “il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale“.

3.2. Nella specie, dal controllo del fascicolo processuale risulta assente la procura speciale.

3.3. Inoltre, si rileva che per questa Corte a sezioni unite, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese delgiudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706; Cass., sez. 6 - 3, 16 novembre 2021, n. 34638; Cass., sez. 6-1, 20 novembre 2017, n. 27530; Cass., sez. 3, 25 maggio 2018, n. 13055; Cass., sez. 6-3, 28 maggio 2019,n. 14474). 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23823/2017 Le spese del giudizio di legittimità vannoposte, dunque, a carico del difensore della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

4. In assenza di procura speciale il contributo unificato va posto a carico del difensore.

Infatti, per questaCorte, in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass., sez. 6-1, 9 dicembre 2019, n. 32008).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il difensore della ricorrente a rimborsare in favore dell’istituto di credito le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 , oltre euro 200,00 per esporsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23823/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatapresso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 5, come da procura speciale in calceal ricorso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura conferitagli con atto in autentica per notaio dott. FrancescoFavilli del 30 settembre 2016 , Rep. n. 12884 e Racc. n. 6631, giusta procura in calce al controricorso,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23823/2017 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Ombrone n. 14 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 2 03 / 2017, depositata il 2marzo 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] di Salerno ha accolto il gravame principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Salerno, che aveva accolto la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento dei danni patiti ex art. 13 3 7 c.c. , con condanna dell’istituto di credi to a pagare la somma di € 224.976,59, oltre rivalutazione ed interessi; il tribunale, invece, aveva rigettato la domanda tesa alla dichiarazione di nullità del contratto per vizio di forma scritta. [OSCURATO:PERSONA], per quel che ancora qui rileva, ha rigettato l’appello incidentale della Merola in relazione alla asserita violazione degli articoli 23 e 30 del d.lgs.n. 58 del 1998, anche in quanto il contratto quadro era stato sottoscritto dalla investitrice, mentre il motivo di appello incidentale relativo al vizio di forma dei singoli ordini di acquisto era tardivo, risultando peraltro irrilevante la mancanza di forma scritta dai singoli investimenti. Quanto alla responsabilità contrattuale dell’istituto di credito alcunaomissione poteva imputarsi alla banca in ragione della stipula del contratto quadro, avendo scelto la cliente di non fornire le informazioni sulla condizione finanziaria di partenza. Inoltre, gli investimenti avevano riguardato diversi titoli azionari, di imprese 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23823/2017 operanti in differenti settori merceologici, “così spalmando il rischio tra prodotti azionari differenziati”. Gli investimenti, dunque, non potevano ritenersi oggettivamente ad alto rischio, in ragione della natura dei titoli acquistati, tutti riferitia società di sana reputazione commerciale, dovendosi tenere conto della propensione al rischio della Merola, che aveva “sempre operato investimenti nel settore azionario, per cui a conoscenza delle naturali oscillazioni del mercato”. L’investitrice aveva nel corso degli anni manifestato una soggettiva propensione al rischio, con una oggettiva conoscenza delle oscillazioni di mercato. La diligenza della banca era, quindi, dimostrata dalla misura del capitale investito oltre che dalla diversificazione degli acquisti. L’Istituto di credito, poi, “[aveva]fatto proprie le informazioni sulla condizione patrimoniale del cliente, in ordine ai beni immobili di proprietà”, valutando “l’abitualità all’acquisto di titoli azionari”. Inoltre, la banca avevatenuto conto della natura dei titoli acquistati, in ragione della loro quotazione sul mercato regolamentato, e della “destinazione non solo ad operatori professionali, ma anche alla collettività”. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”. In particolare , la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame di circostanze decisive che, se correttamente apprezzate, avrebbero certamente condotto al rigetto dell’appello. 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23823/2017 In particolare, non si sarebbe tenuto conto che l’investitrice non aveva mai compiuto in precedenza investimenti in titoli; che la Merola percepiva unicamente un reddito da pensione di reversibilità, essendo titolare del solo immobile in cui viveva, e di cui era comproprietaria per effetto della successione, con i figli; era stato impiegato negli investimenti l’intero patrimonio dell’interessata; nessuna informazione era stata acquisita dalla banca circa il profilo di rischio dell’investitrice; nessuna rendicontazione scritta era stata resa alla banca; nessuna valutazione aveva compiuto il giudice d’appello in ordine all’intrinseca rischiosità dell’acquisto di titoli azionari; risultava che nel lasso temporale di tre anni l’ investitrice aveva visto azzerare il patrimonio mobiliare, facendo persino ricorso a forme di finanziamento per poter ripianare le ulteriori perdite accumulate; le stesse operazioni di acquisto erano state effettuate allo scoperto, ossia senza che la clientelaavesse disponibilità liquide sufficienti. Al contrario, nella motivazione la Corte d’appello ha valorizzato elementi del tutto neutri ed insignificanti, quali l’affidabilità della banca e la destinazione dell’investimento alla generalità dei clienti. La sentenza sarebbe dunque nulla per “difetto di motivazione” in relazione all’iter logico mediante il quale il giudice d’appello giunge a sovvertire le valutazioni del tribunale. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “l’errata qualificazione giuridica del negozio oggetto di controversia; errata applicazione e violazione o falsa applicazione degli articoli 1418, 1337, c.c., 23 e 30 TUF, 117 e 127 del TUB e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “. Il contratto quadro, infatti, era nullo in quanto non sottoscritto dalla banca e, comunque, in assenza di ordini scritti dell’investitore. La banca non ha mai fornito la prova scritta degli ordini impartiti dalla investitrice. 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23823/2017 3. Il ricorsoè inammissibile, in assenza della procura speciale. 3.1.L’art. 365 c.p.c. (sottoscrizione del ricorso) dispone che “il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale“. 3.2. Nella specie, dal controllo del fascicolo processuale risulta assente la procura speciale. 3.3. Inoltre, si rileva che per questa Corte a sezioni unite, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese delgiudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706; Cass., sez. 6 - 3, 16 novembre 2021, n. 34638; Cass., sez. 6-1, 20 novembre 2017, n. 27530; Cass., sez. 3, 25 maggio 2018, n. 13055; Cass., sez. 6-3, 28 maggio 2019,n. 14474). 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23823/2017 Le spese del giudizio di legittimità vannoposte, dunque, a carico del difensore della ricorrente e si liquidano come da dispositivo. 4. In assenza di procura speciale il contributo unificato va posto a carico del difensore. Infatti, per questaCorte, in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass., sez. 6-1, 9 dicembre 2019, n. 32008). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il difensore della ricorrente a rimborsare in favore dell’istituto di credito le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 , oltre euro 200,00 per esporsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif
Sentenza Cassazione n. 19949/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris