CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 128-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 943/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00128 sez. ML - ud. 15-11-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 19 novembre 2020, la Corte d'Appello di Catanzaro, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Crotone di accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati in forza dei plurimi contratti a termine conclusi con il MIUR prima dell'intervenuta immissione in ruolo con condanna dell'Amministrazione a collocarlo nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata ed al pagamento delle relative differenze retributive, dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello del Miur; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'impugnazione riferita alla sentenza n. 280 emessa dallo stesso Tribunale di Crotone in data 6.3.2017 che, stante l'applicabilità del termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. come novellato dall'art. 46, comma 17, I. n. 69/2009, avrebbe dovuto essere impugnata entro il 6.9.2017 quando, invece, l'appello proposto dal MIUR risultava depositato il 28.5.2018; che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, QÀ Lioed3g affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione a-1-1-a`qtra+e il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difesa alcuna; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost, avendo la Corte territoriale travisato la sentenza fatta oggetto di gravame dal MIUR che non era la n. 280 del 6.3.2017 bensì la n. 1107 emessa dal Tribunale di Crotone il 29.11.2017, che si pronunziava nel merito sulla medesima questione già definita tra le parti dalla sentenza n. 280/2017, risultando pertanto inficiata dalla violazione del principio del "ne bis in idem", che integrava la censura avanzata dal MIUR nell'atto d'appello proposto avverso la sentenza n. 1107/2017 con il ricorso depositato il 28.5.2018; - che con il secondo motivo denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c. come novellato dall'art. 46, comma 17, I. n. 69/2009, il Ministero ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia ove riferita orglla sentenza effettivamente impugnata ) per non essere decorso il termine semestrale di impugnazione che sarebbe scaduto il successivo 29.5.2018 - che il motivo merita accoglimento, risultando desumibile dagli atti l'equivoco in cui è incorsa la Corte territoriale nel fare riferimento alla prima sentenza di accoglimento delle domande del Seminara e non alla seconda che, in quanto avente ad oggetto le medesime domande, nuovamente definite nel merito dal Tribunale di Crotone, risultava essere stata emessa in violazione del principio del "ne bis in idem" e perciò impugnata dal MIUR • tempestivamente j essendo scaduto il termine semestrale in data successiva al deposito del ricorso in appello; che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione. Così deciso in