CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 05492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e della cantina, che costituisce l’attuale residua materia del contendere, la Corte perugina ha osservato che il Collegio arbitrale aveva evidenziato che ai fini della quantificazione del danno assumeva rilievo la sola anticipazione della costruzione, che sarebbe stato comunque necessario effettuare al termine del contratto. Perciò, secondo la Corte di appello, non vi era stata sostituzione di una causale di inadempimento con un’altra, quanto, più semplicemente, l'adozione di un differente criterio di determinazione del danno, basato su di una frazione dell'importo commisurato al costo complessivo dell'opera. La Corte territoriale ha precisato, in proposito, che non era decisivo che la parte avesse mancato di dedurre di aver fatto ricorso al credito bancario, «apparendo evidente che si [era] trattato di un criterio equitativo di determinazione del danno, che F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4170/2018 Numero sezionale 413/2022 come è noto è possibile che venga utilizzato anche dagli arbitri, in Numero di raccolta generale 5492/2022Data pubblicazione 18/02/2022 presenza di un criterio certo nell'an, ma di difficoltosa quantificazione». 3. La sentenza della Corte perugina è impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso articolato in due motivi. 3.1. Col primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ. A tal proposito osserva che gli arbitri avevano individuato, quali pregiudizi risarcibili, due tipologie di danni che non erano state dedotte nel giudizio arbitrale: i costi affrontati per la vinificazione presso un'altra cantina e gli oneri finanziari sostenuti per l'anticipazione dell'investimento, e cioè per la realizzazione della cantina dal 2017 (termine finale del contratto associativo) al 2009. La ricorrente, con riguardo a questa ultima voce di danno, rileva che tra il diritto reclamato dall'attrice (l'intero costo della nuova cantina) e quanto riconosciuto dagli arbitri (l'ammontare degli oneri finanziari dell'investimento) non vi era alcuna corrispondenza, in quanto i fatti costitutivi delle due forme di pregiudizio risultavano tra loro completamente diversi. La ricorrente osserva, inoltre, che il danno liquidato non presentava alcuna connessione con le domande formulate dalla società attrice, che non aveva allegato di avere sostenuto oneri finanziari per la realizzazione della nuova cantina e, in particolare, non aveva dedotto di aver fatto ricorso al credito bancario, a finanziamenti onerosi dei soci o, infine, a nuovi conferimenti dei medesimi. 3.2. Col secondo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1226 cod.civ.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4170/2018 Numero sezionale 413/2022 Sostiene la ricorrente che tale disposizione non Numero di raccolta generale 5492/2022Data pubblicazione 18/02/2022 consentirebbe di affermare un «indebitamento oneroso», connotato da costi finanziari, in assenza di allegazioni da parte dell'attore e in mancanza dell'acquisizione di pertinenti riscontri probatori. Deduce, altresì, che nella circostanza sarebbe mancato «il preventivo accertamento dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà di una stima esatta del danno, dipendente da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità». 4. Ha resistito con controricorso la società S. Antimo, proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale basata su di un unico motivo. Il motivo, svolto in via condizionata, oppone il giudicato interno formatosi sul lodo arbitrale con riferimento al tema della liquidazione equitativa del danno. Sostiene, in particolare, la società S. Antimo che il Collegio arbitrale aveva statuito sull'applicazione del criterio equitativo, liquidando così il danno in ragione di € 63.000,00 pari a nove anni di interessi da corrispondersi al tasso annuo del 3,50%; la Corte di appello avrebbe quindi riesaminato un aspetto della questione che non era stato oggetto di impugnazione e che era quindi coperto dal giudicato interno. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n.34282 del 15.11.2021 la Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza, rilevando che il ricorso prospettava profili meritevoli di approfondimento in quella sede, con particolare riguardo ai limiti del sindacato di legittimità che investa la pronuncia della corte di appello resa in sede di impugnativa del lodo, allorquando si faccia questione della liquidazione equitativa del danno. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale rito «cartolare» F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4170/2018 Numero sezionale 413/2022 previsto dall’art.23, comma 8 bis, del d.l.137 del 28.10.2020, Numero di raccolta generale 5492/2022Data pubblicazione 18/02/2022 convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020 n.176 e prorogato a tutto il 2022 dal d.l. 30.12.2021 n.228. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ. perché gli arbitri avrebbero individuato, quali pregiudizi risarcibili, due tipologie di danni che non erano state dedotte nel giudizio arbitrale, ossia i costi affrontati per la vinificazione presso un'altra cantina e gli oneri finanziari sostenuti per l'anticipazione dell'investimento, e cioè per la realizzazione della cantina non come previsto nel 2017 (termine finale del contratto associativo) ma già nel 2009. 6.1. La ricorrente contesta solo questa ultima voce di danno, perché la Corte di appello ha accolto le sue tesi quanto all’altra voce, e sostiene che il pregiudizio dedotto dall'attrice (l'intero costo della nuova cantina) non aveva alcuna corrispondenza con quello riconosciuto (l'ammontare degli oneri finanziari dell'investimento) per la totale diversità dei fatti costitutivi. 6.2. La censura, in questi termini, è infondata. Appare corretto, infatti, il ragionamento della Corte umbra, che, non caso, ha differenziato questa voce di danno dall’altra, pure contestata dalla reclamante: l’evento pregiudizievole, ossia la necessità della immediata realizzazione della cantina, era stato effettivamente dedotto dalla S.Antimo, al pari del danno consequenziale della relativa spesa e gli arbitri, in ciò confortati dalla Corte di appello, hanno semplicemente ridotto il suo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4170/2018 Numero sezionale 413/2022 ammontare a una frazione di esso sulla base del ragionamento che Numero di raccolta generale 5492/2022Data pubblicazione 18/02/2022 prima o poi la spesa avrebbe dovuto essere affrontata. 6.3. Con la seconda parte del motivo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene anche che la società attrice non aveva allegato di avere sostenuto oneri finanziari per la realizzazione della nuova cantina e, in particolare, non aveva dedotto di aver fatto ricorso al credito bancario, a finanziamenti onerosi dei soci o, infine, a nuovi conferimenti dei medesimi. La seconda parte della censura merita esame congiunto con quello del secondo motivo. 7. Con esso la ricorrente principale denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1226 cod.civ. 7.1. La ricorrente sostiene che tale disposizione non consentirebbe di affermare un «indebitamento oneroso», connotato da costi finanziari, in assenza di allegazioni da parte dell'attore e in mancanza dell'acquisizione di pertinenti riscontri probatori. Deduce, altresì, che nella circostanza sarebbe mancato «il preventivo accertamento dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà di una stima esatta del danno, dipendente da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità». 7.2. Il motivo è fondato e va accolto in connessione con il primo, seconda censura, nei limiti e nei termini di cui appresso. 7.3. Una cosa è che fosse possibile risarcire la S.Antimo con una parte soltanto del ristoro richiesto e sul presupposto di un fatto che essa aveva dedotto, ossia la necessità della immediata realizzazione della cantina; altra cosa, e ben diversa, è che nella liquidazione del risarcimento si desse ingresso a un fatto storico mai dedotto in causa e mai sottoposto alla dialettica del contraddittorio, ossia che la S.Antimo avesse fatto ricorso al credito bancario, assumendo oneri finanziari per conseguirlo. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4170/2018 Numero sezionale 413/2022 Fatto questo, per giunta, suscettibile di prova documentale Numero di raccolta generale 5492/2022Data pubblicazione 18/02/2022 più che agevole, preclusiva dell’ingresso a una liquidazione equitativa. 7.4. La liquidazione così operata non è corretta, in pacifica assenza, prima ancor della prova, della stessa allegazione della contrazione di un finanziamento da parte della controricorrente Il che comporta due vizi della decisione; il primo, inerente alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quanto allo specifico danno risarcito; l’altro, inerente all’accesso indebito alla liquidazione equitativa di un pregiudizio, quale l’esborso di interessi passivi su di un finanziamento, agevolmente suscettibile di prova. 7.5. Indubbiamente anche quando chi costruisce non ricorre al finanziamento è ben possibile ipotizzare pregiudizi patrimoniali diversi dai costi di costruzione; in difetto del non dedotto e non dimostrato pagamento di interessi passivi su di un finanziamento bancario, ben può sussistere, quantomeno, la perdita di un proficuo investimento delle somme impiegate per costruire, laddove il danno non consiste in un interesse debitore ma nella perdita di un rendimento attivo. Si tratta però all’evidente di un pregiudizio diverso e di diversa consistenza. 8. In ragione della fondatezza dei motivi di ricorso principale ut supra occorre esaminare il ricorso incidentale condizionato della S.Antimo. 8.1. Essa sostiene che gli arbitri nel liquidare il danno in ragione di € 63.000,00, pari a nove anni di interessi da corrispondersi al tasso annuo del 3,50%, non avevano applicato un criterio equitativo, tanto che la [OSCURATO:PERSONA], impugnando il lodo non lo aveva censurato per violazione dell’art.1226 cod.civ. Al contrario – ipotizza alternativamente la ricorrente incidentale - se invece si dovesse ritenere che gli arbitri avevano F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4170/2018 Numero sezionale 413/2022 liquidato il danno equitativamente, era mancata l’impugnazione sul Numero di raccolta generale 5492/2022Data pubblicazione 18/02/2022 punto da parte della attuale ricorrente e si sarebbe conseguentemente formato il giudicato interno. La diversa opinione espressa dalla Corte di appello a pagina 19 comportava la violazione del giudicato interno denunciata con il ricorso incidentale; S.Antimo sostiene dunque, in sintesi, che la Corte di appello avrebbe riesaminato un aspetto della questione che non era stato oggetto di impugnazione e che era quindi coperto dal giudicato interno. 8.2. Le alternative sono dunque, secondo la controricorrente: o gli arbitri non avevano applicato l’art.1226 cod.civ. oppure se lo avevano fatto, tale statuizione non era stata censurata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 8.3. La suggestiva argomentazione, che segue un percorso logico indubbiamente intricato, posta a base del ricorso condizionato, non è fondata. Innanzitutto, gli arbitri non hanno affatto applicato un criterio di liquidazione equitativa, come si evince dalle pagine 22 e 23 del lodo, trascritte puntualmente nella nota 2, di pag.16, del controricorso: il riferimento equitativo è solo al tasso di interesse applicato al mutuo fondiario e non alla decisione di risarcire gli oneri finanziari in sé e per sé. Quindi la Corte umbra ha semplicemente errato nel giustificare la decisione arbitrale, attribuendole un ricorso a criteri equitativi in realtà inesistente e tale errata statuizione è stata efficacemente censurata dalla ricorrente, senza che si fosse formato alcun giudicato interno sulla scelta di liquidazione equitativa. 9. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con il rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4170/2018 Numero sezionale 413/2022Numero di raccolta generale 5492/2022 P.Q.M. Data pubblicazione 18/02/2022 La Corte accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo motivo di ricorso principale, respinto il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale condizionato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 3 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L.C.G.[OSCURATO:PERSONA] Chiara F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5