CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da un unico motivo, volto a sostenere l'erronea qualificazione giuridica del furto aggravato in relazione al quale è stata condannata l'imputata, in concorso con altra complice, che sarebbe tentato piuttosto che consumato, inammissibile perché reiterativo e generico rispetto ai motivi d'appello ed alle argomentazioni in proposito svolte dalla sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato. 2. Considerato, altresì, che il suddetto motivo si pone anche in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente ed anzi il reato può dirsi consumato anche nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato per un brevissimo periodo di tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo (Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 4, n. 13505 del 4/3/2020, Shehi, Rv. 279134). Non rileva, infatti, che l'agente - come nel caso di specie - sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento delle forze di polizia, casualmente presenti sul posto, alla sfera di vigilanza del possessore derubato (vedi, in proposito, Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 5, n. 21881 del 9/4/2010, Mezzasalma, Rv. 247311; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278). Neppure rileva che le forze di polizia abbiano avuto sospetti e abbiano, per questo, tenuto d'occhio la ricorrente e la sua complice, le abbiano osservate entrare nel portone dell'abitazione teatro del furto, per poi bloccarle una volta uscite: è evidente, infatti, che gli agenti non hanno avuto alcun controllo dell'operato delle due autrici del reato, restando al di fuori dell'abitazione, sicchè alcuna analogia può proporsi con l'orientamento di legittimità, erroneamente invocato dalla difesa del ricorrente, che fa capo alla decisione delle Sezioni Unite n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso