CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 16941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19211/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2680/2017,depositata i l 18/12/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 2680/2017, che ha negato la sussistenza in capo agli stessi dei rivendicati diritti di passaggio carraio e pedonale, con inibizione del relativo transito. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. In data 25 maggio 2023 sono stati depositati l’atto datato 24 maggio 2023 con il quale i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e l’atto, con medesima data , con il quale la controricorrente ha dichiarato di aderire alla rinuncia dei ricorrenti. L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, come dalle medesimerichiesto. P.Q.M. La Corte dichiar a l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa tra le parti le relative spese. Così deciso in Roma, nella came