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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 09107/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 27;6/1987 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli giudicava inammissibile per tardività, e comunque manifestamente infondata, la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del magistrato chiamato a giudicarlo - con rito abbreviato - nel procedimento n. 11764/2022 G.i.p.

Tribunale di Napoli.

2. Propone ricorso per cassazione il Vitale, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: (se - violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 172 cod. proc. pen.

La dichiarazione di ricusazione non sarebbe affatto tardiva, dato che il termine di tre giorni di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., decorrente dall'ordinanza cautelare emessa del citato Giudice del 27/10/2022, sarebbe scaduto il 30/10/2022; questa data, tuttavia, avrebbe coinciso con una domenica, così che il termine stesso sarebbe stato prorogato ex lege al primo giorno successivo non festivo, ossia al 31/10/2022, data di effettivo deposito della domanda di ricusazione; - si contesta, poi, che l'ordinanza conterrebbe una motivazione viziata anche sul merito della questione.

In particolare, la Corte di appello non avrebbe considerato che il G.i.p. - nel provvedere sulla richiesta di applicazione degli arresti donniciliari - si sarebbe pronunciato anche sul merito della res iudicanda, anticipando il proprio convincimento sulla vicenda oggetto dell'imminente giudizio abbreviato (l'inserimento del Vitale in organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti); ciò, peraltro, nonostante la richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. concernesse soltanto l'adeguatezza della misura cautelare, non i gravi indizi di colpevolezza.

Ebbene, l'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con questa censura, e non conterrebbe un'effettiva motivazione al riguardo, così imponendosi il suo annullamento. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato nel primo motivo, ma da rigettare nel secondo, di portata decisiva.

4. Con riguardo alla tempestività della dichiarazione, deve convenirsi con il ricorrente che il termine di tre giorni dall'insorgenza o dalla conoscenza della causa di ricusazione, di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., scadeva il 31/10/2022, ed è stato rispettato dal Vitale; a fronte di una scadenza naturale al giorno di domenica 30/10/2022 (decorrente dell'ordinanza emessa dal G.i.p. il 27/10/2022), operava infatti la proroga ex lege di cui all'art. 172, comma 3, cod. proc. pen.

La dichiarazione di ricusazione, dunque, non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per tardività.

5. Quanto, poi, al merito della ricusazione, occorre innanzitutto rilevare che la giurisprudenza costituzionale, con indirizzo ormai assolutamente costante, ha ben precisato le condizioni in presenza delle quali la previsione dell'incompatibilità del giudice deve ritenersi costituzionalmente necessaria, a causa di una "attività pregiudicante" compiuta dallo stesso.5.1.

In primo luogo, presupposto di ogni incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res iudicanda.

In secondo luogo - benché l'architettura del rito penale ric:hieda, in linea di principio, che le conoscenze probatorie del giudice si formino nella "fase del dibattimento - non basta a generare l'incompatibilità la semplice conoscenza di atti anteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione di essi, strumentale all'assunzione di una decisione.

In terzo luogo, tale decisione deve avere natura non «formale», ma «di contenuto»: essa deve comportare, cioè, valutazioni che attengono al merito dell'ipotesi dell'accusa, e non già al mero svolgimento del processo.

Da ultimo, affinché insorga l'incompatibilità, è necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all'interno di ciascuna delle fasi, resti preservata «l'esigenza di continuità e di globalità»: prospettiva nella quale il giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incompatibilità allorché compia valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in quella conclusiva, venendosi altrimenti a determinare una «assurda frammentazione» del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (tra le altre, sentenze nn. 16 del 2022, 153 del 2012 e 131 del 1996).

5.2. Tanto premesso in termini generali, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia rigettato nel merito la richiesta di ricusazione con un argomento tutt'altro che viziato o carente, ma pienamente congruo e logico, dunque non censurabile.

5.3. L'ordinanza, in particolare, ha riportato il passo del provvedimento cautelare che conterrebbe il pre-giudizio, ed ha evidenziato che il Giudice, in realtà, non si era espresso sui gravi indizi di colpevolezza, come ripetutamente affermato anche nel ricorso, ma soltanto sulla adeguatezza della massima misura cautelare, ossia su un profilo necessario nell'esame di un'istanza cautelare volta ad ottenere gli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere.

In quel contesto - si legge nel provvedimento qui impugnato - il Giudice aveva affermato che "la proposta misura (...), sebbene in luogo distante da Castellammare di Stabia, non risulta allo stato adeguata, a fronte della circostanza che tale misura potrebbe comunque favorire i rapporti con organizzazioni criminali dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio nazionale, stante lo spessore criminale del Vitale, e non impedirebbe comunque la detenzione e lo spaccio della sostanza illecita, in quanto quest'ultima ben potrebbe essere ceduta in ambito comunque domiciliare."

5.4. Con questo argomento, del tutto logico ed adeguato, l'ordinanza ha quindi radicalmente escluso la premessa sulla quale si basa anche il ricorso, e cioè che il Giudice avesse ecceduto la sfera dei gravi indizi di colpevolezza e si fosse espresso sul merito delle contestazioni, anticipandone il giudizio (rispetto alla celebrazione del prossimo rito abbreviato), senza arrestarsi al solo ambito di adeguatezza della misura che gli era stato sottoposto; al contrario, la Corte di appello ha evidenziato che il G.i.p. si era rigorosamente attenuto al devolutum, limitandosi a valutazioni con le quali aveva sostenuto l'inadeguatezza degli arresti domiciliari per scongiurare il pericolo di reiterazione del reato.

5.5. Una motivazione che non si presta a censure, dunque, e ciò a prescindere dall'esattezza del richiamo letterale al provvedimento del G.i.p. per come contenuto nell'atto di ricusazione (che il ricorso collega ad un mero errore di trascrizione), trattandosi di' un elemento tutt'altro che rilevante ai fini della decisione della presente impugnazione.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 27;6/1987 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli giudicava inammissibile per tardività, e comunque manifestamente infondata, la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del magistrato chiamato a giudicarlo - con rito abbreviato - nel procedimento n. 11764/2022 G.i.p. Tribunale di Napoli. 2. Propone ricorso per cassazione il Vitale, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: (se - violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 172 cod. proc. pen. La dichiarazione di ricusazione non sarebbe affatto tardiva, dato che il termine di tre giorni di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., decorrente dall'ordinanza cautelare emessa del citato Giudice del 27/10/2022, sarebbe scaduto il 30/10/2022; questa data, tuttavia, avrebbe coinciso con una domenica, così che il termine stesso sarebbe stato prorogato ex lege al primo giorno successivo non festivo, ossia al 31/10/2022, data di effettivo deposito della domanda di ricusazione; - si contesta, poi, che l'ordinanza conterrebbe una motivazione viziata anche sul merito della questione. In particolare, la Corte di appello non avrebbe considerato che il G.i.p. - nel provvedere sulla richiesta di applicazione degli arresti donniciliari - si sarebbe pronunciato anche sul merito della res iudicanda, anticipando il proprio convincimento sulla vicenda oggetto dell'imminente giudizio abbreviato (l'inserimento del Vitale in organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti); ciò, peraltro, nonostante la richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. concernesse soltanto l'adeguatezza della misura cautelare, non i gravi indizi di colpevolezza. Ebbene, l'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con questa censura, e non conterrebbe un'effettiva motivazione al riguardo, così imponendosi il suo annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato nel primo motivo, ma da rigettare nel secondo, di portata decisiva. 4. Con riguardo alla tempestività della dichiarazione, deve convenirsi con il ricorrente che il termine di tre giorni dall'insorgenza o dalla conoscenza della causa di ricusazione, di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., scadeva il 31/10/2022, ed è stato rispettato dal Vitale; a fronte di una scadenza naturale al giorno di domenica 30/10/2022 (decorrente dell'ordinanza emessa dal G.i.p. il 27/10/2022), operava infatti la proroga ex lege di cui all'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. La dichiarazione di ricusazione, dunque, non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per tardività. 5. Quanto, poi, al merito della ricusazione, occorre innanzitutto rilevare che la giurisprudenza costituzionale, con indirizzo ormai assolutamente costante, ha ben precisato le condizioni in presenza delle quali la previsione dell'incompatibilità del giudice deve ritenersi costituzionalmente necessaria, a causa di una "attività pregiudicante" compiuta dallo stesso.5.1. In primo luogo, presupposto di ogni incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res iudicanda. In secondo luogo - benché l'architettura del rito penale ric:hieda, in linea di principio, che le conoscenze probatorie del giudice si formino nella "fase del dibattimento - non basta a generare l'incompatibilità la semplice conoscenza di atti anteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione di essi, strumentale all'assunzione di una decisione. In terzo luogo, tale decisione deve avere natura non «formale», ma «di contenuto»: essa deve comportare, cioè, valutazioni che attengono al merito dell'ipotesi dell'accusa, e non già al mero svolgimento del processo. Da ultimo, affinché insorga l'incompatibilità, è necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all'interno di ciascuna delle fasi, resti preservata «l'esigenza di continuità e di globalità»: prospettiva nella quale il giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incompatibilità allorché compia valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in quella conclusiva, venendosi altrimenti a determinare una «assurda frammentazione» del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (tra le altre, sentenze nn. 16 del 2022, 153 del 2012 e 131 del 1996). 5.2. Tanto premesso in termini generali, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia rigettato nel merito la richiesta di ricusazione con un argomento tutt'altro che viziato o carente, ma pienamente congruo e logico, dunque non censurabile. 5.3. L'ordinanza, in particolare, ha riportato il passo del provvedimento cautelare che conterrebbe il pre-giudizio, ed ha evidenziato che il Giudice, in realtà, non si era espresso sui gravi indizi di colpevolezza, come ripetutamente affermato anche nel ricorso, ma soltanto sulla adeguatezza della massima misura cautelare, ossia su un profilo necessario nell'esame di un'istanza cautelare volta ad ottenere gli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere. In quel contesto - si legge nel provvedimento qui impugnato - il Giudice aveva affermato che "la proposta misura (...), sebbene in luogo distante da Castellammare di Stabia, non risulta allo stato adeguata, a fronte della circostanza che tale misura potrebbe comunque favorire i rapporti con organizzazioni criminali dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio nazionale, stante lo spessore criminale del Vitale, e non impedirebbe comunque la detenzione e lo spaccio della sostanza illecita, in quanto quest'ultima ben potrebbe essere ceduta in ambito comunque domiciliare." 5.4. Con questo argomento, del tutto logico ed adeguato, l'ordinanza ha quindi radicalmente escluso la premessa sulla quale si basa anche il ricorso, e cioè che il Giudice avesse ecceduto la sfera dei gravi indizi di colpevolezza e si fosse espresso sul merito delle contestazioni, anticipandone il giudizio (rispetto alla celebrazione del prossimo rito abbreviato), senza arrestarsi al solo ambito di adeguatezza della misura che gli era stato sottoposto; al contrario, la Corte di appello ha evidenziato che il G.i.p. si era rigorosamente attenuto al devolutum, limitandosi a valutazioni con le quali aveva sostenuto l'inadeguatezza degli arresti domiciliari per scongiurare il pericolo di reiterazione del reato. 5.5. Una motivazione che non si presta a censure, dunque, e ciò a prescindere dall'esattezza del richiamo letterale al provvedimento del G.i.p. per come contenuto nell'atto di ricusazione (che il ricorso collega ad un mero errore di trascrizione), trattandosi di' un elemento tutt'altro che rilevante ai fini della decisione della presente impugnazione. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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