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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30309/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 28 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e lesioni personali.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alla penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che ha ricostruito i fatti evidenziando, in particolare alle pagine 3 e 4 della motivazione, come la condotta posta in essere dal prevenuto non potesse integrare il furto con strappo, trattandosi di violenza realizzata al fine di consolidare la precedente sottrazione, secondo lo schema della rapina impropria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 28 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alla penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che ha ricostruito i fatti evidenziando, in particolare alle pagine 3 e 4 della motivazione, come la condotta posta in essere dal prevenuto non potesse integrare il furto con strappo, trattandosi di violenza realizzata al fine di consolidare la precedente sottrazione, secondo lo schema della rapina impropria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ma
Sentenza Cassazione n. 30309/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris