CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07650/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in epigrafe indicata, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Viterbo in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 nn. 7 ed 11, 646 cod. pen., per essersi appropriato della somma di euro 117.200,00, quale provento della cessione di un immobile in favore dello stesso Spizzirri, somma che era stata depositata su conto corrente del venditore, il suo amico [OSCURATO:PERSONA], attraverso bonifici effettuati in suo favore grazie alla disponibilità del dispositivo che consente l'effettuazione di operazioni bancarie via web. Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge, per erronea applicazione degli artt. 646 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per essersi fondato il giudizio della Corte territoriale unicamente sul racconto interessato della persona offesa, asseritamente riscontrato da elementi che, però, ad avviso del ricorrente "nulla hanno a che vedere con la veridicità o meno del racconto della persona offesa", quali la dazione di due assegni dello Spizzirri in favore del Filesi e la sottrazione della som'à di euro 117.200,00 dal conto corrente di questo. Si assume, quindi, l'inverosimiglianza del racconto della persona offesa, secondo il quale questo avrebbe dovuto ristrutturare un'abitazione con denaro proveniente da un mutuo e simulare quindi una vendita, esponendosi a rischi sebbene la casa fosse agibile, tanto da superare la verifica del perito della banca, mentre lo Spizzirri si sarebbe assunto senza motivo l'alto rischio di acquistare in maniera fittizia un appartamento vincolandosi ad anni di pagamenti rateali, per poi alienarlo in seguito al Filesi. 1.2. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione laddove ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente sulla base di elementi che, invece, provavano solo la materialità dei fatti senza nulla rappresentare in ordine all'effettivo animus dei soggetti coinvolti nella vicenda ed agli accordi realmente presi tra imputato e parte civile. 2. Con requisitoria scritta del 4/11/2024 il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. Premesso, infatti, che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 - 01), deve rilevarsi che la sentenza impugnata, con un percorso argomentativo privo di vizi logici, ha evidenziato come il giudizio di penale responsabilità dello Spizzirri non si fonda soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, comunque ritenute attendibili perché logiche e lineari, ma anche su puntuali riscontri che queste hanno ricevuto dalla documentazione allegata alle sue denunce e dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, riferite in dibattimento: dal contratto di compravendita dell'immobile di cui si tratta emerge, infatti, che al momento del rogito lo Spizzirri aveva consegnato al Fìlesi due assegni bancari dell'importo complessivo di 138.000,00 euro, versati dalla persona offesa sul suo conto corrente, come è emerso dall'estratto conto e dalle dichiarazioni dei dipendenti della banca. Da tale conto, però, erano stati effettuati prelievi per euro 117.200,00 tramite operazioni di "home banking" poste in essere da un'utenza mobile riferibile alla moglie del ricorrente e, in un'occasione, alla madre dello stesso, circostanze ritenute riscontrare l'assunto della persona offesa dì non aver mai ricevuto la chiave per le operazioni "home banking", atteso anche che il conto corrente inizialmente indicava il domicilio della persona offesa, ma poi tale indirizzo era stato modificato con l'indicazione di un nuovo domicilio corrispondente a quello dei genitori del ricorrente. Il ricorso non si confronta in alcun modo con tali chiari e convergenti elementi di fatto, così incorrendo nel vizio di aspecificità, dovendo questa essere apprezzata non solo sotto il profilo della genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). fl ricorrente, inoltre, senza fornire alcuna plausibile spiegazione dell'appropriazione delle somme provenienti dal conto corrente della persona offesa, con entrambi i motivi di ricorso si limita a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/ 1997, n. 6402, Ftv. 207944). Ciò in quanto, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).Del pari, deve ritenersi inammissibile anche il motivo con il quale viene prospettata una violazione del secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., sotto il profilo dell'asserito difetto di precisione e concordanza degli elementi a carico del ricorrente, non solo perché la prospettazione del ricorso non si confronta con gli elementi di riscontro al racconto della persona offesa, ma anche perché anche le sezioni Unite di questa Corte di Cassazione hanno ribadito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U , n. 29541 del 16/07/2020,Rv. 280027 - 04). 4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d