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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 15 febbraio 2021

Cassazione n. 15202/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della società [OSCURATO:SOCIETA]. emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Firenze il 15.2.2021, in relazione ai reati di cui all'art. 603-bis, co. 1 n. 2 cod. pen. e 110, 22 n. 12 d.lgs. n. 286/1998.

In particolare il Tribunale ha respinto la tesi difensiva dell'assenza di pertinenzialità tra la società e il reato contestato essendo solo occasionale l'impiego di manodopera irregolare; e che fossero stati violati i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità di cui all'art. 275 cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della ordinanza a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.321 cod. proc. pen. e 603-bis cod. pen. contestando l'affermazione del Tribunale secondo la quale la società e i relativi beni aziendali sono stati strumento per la commissione degli illeciti contestati in quanto destinati in modo continuativo allo svolgimento dell'attività dei lavoratori in condizioni di sfruttamento.

Per l'esponente non vi è stata destinazione in modo continuativo ma un rapporto di mera occasionalità, come dimostrerebbero i dati che l'esponente evidenzia.

Inoltre la società non è stata costituita per commettere i reati di cui trattasi.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione di lege sub specie di motivazione assente o meramente apparente in ordine alla denunciata violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

Il Tribunale ha replicato al rilievo difensivo che tali principi non sono stati lesi stante il carattere obbligatorio della confisca prevista dall'art. 603-bis n. 2 cod. pen.

Ma ciò è errato perché quei principi attengono alla misura cautelare del sequestro, anche quando sia funzionale alla confisca (sul punto ha citato alcune decisioni di questa Corte e evocato la giurisprudenza sovranazionale). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile siccome si sostanzia in una censura che attinge la ricostruzione dei fatti, portata non evidenziando una qualche violazione di legge ma unicamente asserendo che, alla luce di alcuni dati, l'utilizzazione della manodopera in questione era occasionale e non continuativa.

Occorre rammentare, al riguardo, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato ar omentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Nel caso che occupa il Tribunale ha giustificato il giudizio in ordine alla non occasionalità della destinazione in via continuativa della società e dei relativi beni allo svolgimento dell'attività di sfruttamento dei lavoratori facendo riferimento al rapporto tra lavoratori assunti regolarmente e lavoratori irregolari (nel 2019, 44 regolari e 16 irregolari) e al ricorrente utilizzo di questi ultimi per far fronte ai picchi delle commesse.

L'ancoraggio a precisi dati fattuali esclude l'apparenza della motivazione.

2. Il secondo motivo è fondato.

Conformando l'interpretazione delle pertinenti disposizioni nazionali alla giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha posto in luce come la confisca di cose servite per la commissione del reato richieda non solo la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, ma anche la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (Sez. 6 - , Sentenza n. 17763 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275886).

Anche con specifico riguardo alla materia che qui occupa è stato ribadito che, in caso di sequestro dell'azienda funzionale alla confisca obbligatoria di cui all'art. 603-bis.2 cod. pen., se non è applicabile il controllo giudiziario, essendo previsto dall'art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 come misura alternativa al solo sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., tuttavia, nei casi di sfruttamento del lavoro, il controllo giudiziario non è sempre inapplicabile dovendosi valutare, caso per caso, la sussistenza delle condizioni per la confisca dell'azienda ed in particolare la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (Sez. 4 - , Sentenza n. 40554 del 29/09/2021, Rv. 282063).

Come hanno evidenziato di recente le Sezioni Unite, "il principio di proporzionalità (è) costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (si veda, al riguardo, Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c.

Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c.

Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA])".

Inoltre, esso "costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-482/17) ed è espressamente sancito dall'art. 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, secondo cui possono essere apportate limitazioni all'esercizio dei diritti sanciti dalla suddetta Carta (quale, nella specie, il diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 17), purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui".

Nella sua ricognizione il S.C. non ha mancato di registrare la consonante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (da ultimo, Corte giustizia, 03/12/2019, C-482/17), secondo la quale "il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (sentenza dell'8 giugno 2010, Vodafone e a., C- 58/08, EU:C:2010:321, punto 51 e giurisprudenza ivi citata)»".

Anche la giurisprudenza di questa Corte ha rimarcato che, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv.246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv.261509; Sez. 2, n.29687 del 28/05/2019, Frontino, 276979), nella valutazione dell'an e del quomodo della scelta ablativa, va operato il cosiddetto test di proporzione (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226713; Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

Da questi rilevanti referenti e da altri ancora che in questa sede non è necessario riproporre, si è concluso per la indefettibilità di una valutazione concernente la proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, tanto che ne risulta influenzato anche l'onere motivazionale, che deve essere ricostruito come avente ad oggetto anche il periculum in mora pur quando si tratti del sequestro finalizzato alla confisca, senza che risulti discretivo il carattere facoltativo o obbligatorio della stessa (Sez.

U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01).

Nel caso che occupa il Tribunale ha affermato che correttamente non era stato dato conto della rispondenza della misura ai criteri di adeguatezza e di proporzionalità perché si tratta di ipotesi di confisca obbligatoria e non di confisca facoltativa.

L'assunto è errato, perché quei criteri si proiettano sulla necessità di adottare una misura in via cautelare; non assume rilievo che la confisca sia facoltativa o obbligatoria, dovendo in questa fase trovare giustificazione la proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale e non della successiva confisca.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, per un nuovo giudizio limitato alla proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, nei sensi dianzi illustrati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Firenze.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.3.2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della società [OSCURATO:SOCIETA]. emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Firenze il 15.2.2021, in relazione ai reati di cui all'art. 603-bis, co. 1 n. 2 cod. pen. e 110, 22 n. 12 d.lgs. n. 286/1998. In particolare il Tribunale ha respinto la tesi difensiva dell'assenza di pertinenzialità tra la società e il reato contestato essendo solo occasionale l'impiego di manodopera irregolare; e che fossero stati violati i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità di cui all'art. 275 cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della ordinanza a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.321 cod. proc. pen. e 603-bis cod. pen. contestando l'affermazione del Tribunale secondo la quale la società e i relativi beni aziendali sono stati strumento per la commissione degli illeciti contestati in quanto destinati in modo continuativo allo svolgimento dell'attività dei lavoratori in condizioni di sfruttamento. Per l'esponente non vi è stata destinazione in modo continuativo ma un rapporto di mera occasionalità, come dimostrerebbero i dati che l'esponente evidenzia. Inoltre la società non è stata costituita per commettere i reati di cui trattasi. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di lege sub specie di motivazione assente o meramente apparente in ordine alla denunciata violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità. Il Tribunale ha replicato al rilievo difensivo che tali principi non sono stati lesi stante il carattere obbligatorio della confisca prevista dall'art. 603-bis n. 2 cod. pen. Ma ciò è errato perché quei principi attengono alla misura cautelare del sequestro, anche quando sia funzionale alla confisca (sul punto ha citato alcune decisioni di questa Corte e evocato la giurisprudenza sovranazionale). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile siccome si sostanzia in una censura che attinge la ricostruzione dei fatti, portata non evidenziando una qualche violazione di legge ma unicamente asserendo che, alla luce di alcuni dati, l'utilizzazione della manodopera in questione era occasionale e non continuativa. Occorre rammentare, al riguardo, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato ar omentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Nel caso che occupa il Tribunale ha giustificato il giudizio in ordine alla non occasionalità della destinazione in via continuativa della società e dei relativi beni allo svolgimento dell'attività di sfruttamento dei lavoratori facendo riferimento al rapporto tra lavoratori assunti regolarmente e lavoratori irregolari (nel 2019, 44 regolari e 16 irregolari) e al ricorrente utilizzo di questi ultimi per far fronte ai picchi delle commesse. L'ancoraggio a precisi dati fattuali esclude l'apparenza della motivazione. 2. Il secondo motivo è fondato. Conformando l'interpretazione delle pertinenti disposizioni nazionali alla giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha posto in luce come la confisca di cose servite per la commissione del reato richieda non solo la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, ma anche la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (Sez. 6 - , Sentenza n. 17763 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275886). Anche con specifico riguardo alla materia che qui occupa è stato ribadito che, in caso di sequestro dell'azienda funzionale alla confisca obbligatoria di cui all'art. 603-bis.2 cod. pen., se non è applicabile il controllo giudiziario, essendo previsto dall'art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 come misura alternativa al solo sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., tuttavia, nei casi di sfruttamento del lavoro, il controllo giudiziario non è sempre inapplicabile dovendosi valutare, caso per caso, la sussistenza delle condizioni per la confisca dell'azienda ed in particolare la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (Sez. 4 - , Sentenza n. 40554 del 29/09/2021, Rv. 282063). Come hanno evidenziato di recente le Sezioni Unite, "il principio di proporzionalità (è) costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (si veda, al riguardo, Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA])". Inoltre, esso "costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-482/17) ed è espressamente sancito dall'art. 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, secondo cui possono essere apportate limitazioni all'esercizio dei diritti sanciti dalla suddetta Carta (quale, nella specie, il diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 17), purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui". Nella sua ricognizione il S.C. non ha mancato di registrare la consonante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (da ultimo, Corte giustizia, 03/12/2019, C-482/17), secondo la quale "il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (sentenza dell'8 giugno 2010, Vodafone e a., C- 58/08, EU:C:2010:321, punto 51 e giurisprudenza ivi citata)»". Anche la giurisprudenza di questa Corte ha rimarcato che, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv.246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv.261509; Sez. 2, n.29687 del 28/05/2019, Frontino, 276979), nella valutazione dell'an e del quomodo della scelta ablativa, va operato il cosiddetto test di proporzione (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226713; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Da questi rilevanti referenti e da altri ancora che in questa sede non è necessario riproporre, si è concluso per la indefettibilità di una valutazione concernente la proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, tanto che ne risulta influenzato anche l'onere motivazionale, che deve essere ricostruito come avente ad oggetto anche il periculum in mora pur quando si tratti del sequestro finalizzato alla confisca, senza che risulti discretivo il carattere facoltativo o obbligatorio della stessa (Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01). Nel caso che occupa il Tribunale ha affermato che correttamente non era stato dato conto della rispondenza della misura ai criteri di adeguatezza e di proporzionalità perché si tratta di ipotesi di confisca obbligatoria e non di confisca facoltativa. L'assunto è errato, perché quei criteri si proiettano sulla necessità di adottare una misura in via cautelare; non assume rilievo che la confisca sia facoltativa o obbligatoria, dovendo in questa fase trovare giustificazione la proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale e non della successiva confisca. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, per un nuovo giudizio limitato alla proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, nei sensi dianzi illustrati. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.3.2022.
Decreto Cassazione n. 15202/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris