CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 07447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5, sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche la diffusa motivazione della sentenza impugnata sulla gravità del fatto e le valutazioni sulla personalità dell'imputato di cui sono stati richiamati i precedenti penali chene lumeggiano, negativamente, il giudizio sulla personalità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iordano Ann riscuolo DEPOSII i.[OSCURATO:PERSONA] CANCat AR 202