CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](CUI 0493SVI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; alt:t% Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (4,-- ; 2 ja • •L, • udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza in epigrafe indicata, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Trento, 29/09/2021). 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato mezzo del difensore che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 e del conseguente giudizio di bilanciamento con la recidiva ai sensi dell'art. 69 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73. Con l'atto di appello, l'imputato chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria mediante assunzione del suo interrogatorio al fine di precisare i contenuti delle informazioni collaborative inerenti alla chiamata in correità del fornitore [OSCURATO:PERSONA], conosciuto durante la comune detenzione presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha ottenuto prova documentale che dimostra l'erroneità dell'informativa della Guardia di finanza di Trento che aveva escluso la coincidenza dei periodi di detenzione dei due e che costituisce elemento di riscontro della veridicità delle indicazioni. Il ricorrente, peraltro, non era limitato ad indicare un nominativo in modo generico ma aggiungeva una serie di elementi individualizzanti e di riscontro oggettivo, richiamati nel ricorso; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva: la Corte di appello non ha tenuto conto, al fine di valutarne la pericolosità, della fattiva collaborazione resa dall'imputato che ha così posto in essere un ravvedimento operoso. Il giudizio sulla recidiva, operato dai Giudici di merito, è astratto e formale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. In ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, è vero che la possibilità per l'imputato di fornire, nel giudizio di appello, mediante la richiesta di rinnovazione dell'istruzione, la prova dell'avvenuta collaborazione non è preclusa dal fatto che in primo grado si sia proceduto con le forme del rito abbreviato. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 16199 del 12/03/2013, Haytari, Rv. 255484) ha riconosciuto che non è a tal fine ostativo il principio in base al quale, qualora sia stato scelto il rito abbreviato, il procedimento non può essere sospeso o rinviato per un tempo incerto in attesa delle indagini sorte per effetto della collaborazione dell'imputato; vale invece il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, della possibilità per il giudice, nel rito abbreviato, di disporre accertamenti per conoscere l'esito delle indagini fino ad allora compiute, nel senso che la "rinnovazione dell'istruttoria in appello è compatibile con il rito abbreviato anche al fine di far valere, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante della collaborazione prevista dal d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7" (Sez. 3, n. 1858 del 22/09/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251798). Tanto premesso, mentre a carico del dichiarante vi è solo l'onere di dimostrare di aver intrapreso un percorso di collaborazione, compete tuttavia al giudice di merito valutare (anche in termini potenziali) la portata della collaborazione e della concreta utilità ai fini delle indagini e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non é suscettibile di censura in Cassazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280385; Sez. 4, n. 7956 del 15/01/2015, PG in proc. Vitali, Rv. 262438). Si è, inoltre, evidenziato che, non solo le informazioni devono avere il carattere della novità, ma occorre che siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire e che non è sufficiente la mera indicazione del nominativo del fornitore e del destinatario dello stupefacente, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R. e altro, Rv. 263822; nello stesso senso, Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010, Sivolella e altri, Rv. 247376). Nel caso in esame, il richiamato contributo, come congruamente rilevato dalla Corte territoriale, non è stato ravvisato. La sentenza impugnata ha osservato che l'imputato si è limitato ad indicare il nominativo di colui il quale gli avrebbe fornito la sostanza stupefacente, senza specificare le concrete modalità e le specifiche circostanze della cessione (qualità, quantità e prezzo corrisposto), il tempo, il luogo e ogni altro elemento utile al fine di evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, e senza concretamente aiutare l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ha altresì ritenuto irrilevante la circostanza relativa alla asserita codetenzione del prevenuto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] con il soggetto indicato, reputando inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto l'acquisizione di documentazione comprovante la circostanza medesima, atteso che l'imputato non ha fornito il contributo, come appena illustrato, per il riconoscimento dell'invocata attenuante speciale. Si tratta, all'evidenza, di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, sicché il ricorso si palesa inammissibile. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla recidiva in quanto, è sì vero che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), ma questa Corte ha, altresì, affermato che il dovere di specifica motivazione sulla stis~ della recidiva risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, P.G. ci [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274782). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha reputato, con motivazione sintetica ma esaustiva, che, tenuto conto dei gravi precedenti a carico del ricorrente, la commissione del nuovo reato appare sintomo di una maggiore pericolosità sociale. Sotto tale profilo, la pronuncia impugnata si sottrae, pertanto, alle censure dedotte. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am