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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 30996/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'S BEST nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 11 luglio 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del giorno 1 marzo 2021 con cui il Tribunale di Parma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di giustizia avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando nel complesso la dosimetria della pena applicata ed il mancato riconoscimento della ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale ha congruamente motivato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa la dosimetria della pena inflitta dando rilevo, sotto il profilo della quantità della pena irrogata, al tipo di stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto, alle modalità di confezionamento ed al numero delle cessioni, e, sotto il profilo delle invocate circostanze attenuanti generiche, rilevando all'assenza di elementi valutabili positivamente nonché del contegno processuale del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha violato la misura cautelare ad esso applicata; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'S BEST nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 11 luglio 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del giorno 1 marzo 2021 con cui il Tribunale di Parma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di giustizia avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando nel complesso la dosimetria della pena applicata ed il mancato riconoscimento della ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale ha congruamente motivato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa la dosimetria della pena inflitta dando rilevo, sotto il profilo della quantità della pena irrogata, al tipo di stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto, alle modalità di confezionamento ed al numero delle cessioni, e, sotto il profilo delle invocate circostanze attenuanti generiche, rilevando all'assenza di elementi valutabili positivamente nonché del contegno processuale del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha violato la misura cautelare ad esso applicata; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 30996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris