CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 1983
Cassazione n. 15990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 02/12/1983 avverso la sentenza del 26/02/2019 del GIP TRIBUNALE di CASSINO(dato avviso alle parti;" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta - che deduce il vizio di motivazione- esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stef s o Palla [OSCURATO:PERSONA] - FU_FIRIA 7 PR 2022