CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Catania, in funzione digiudice del riesame cautelare;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Sentita la Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAldo Esposito, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;sentita la difesa dell’indagato ricorrente, che la concluso per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Catania,sostituendo alla custodia in carcere gli arresti domiciliari, ha parzialmente accoltol’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza applicativa a carico di StefanoSaitta di misura cautelare per la partecipazione ad associazione ex art. 74,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e per i reati fine (le fattispeciedi cui all’art. 73 T.U. stup. ascritte al capo 2).Trattasi, per quanto concerne il capo 1, di gravi indizi di colpevolezza inmerito al sodalizio operante in Randazzo (Catania), dall’ottobre 2022 al giugno2023, nei settori della cocaina, del crack e della marijuana, promosso eorganizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della partecipazionedell’indagato in qualità di addetto allo spaccio al dettaglio, al trasporto dellostupefacente acquistato per il gruppo e al recupero crediti.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su duemotivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione(ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).Le censure sono state sostenute da memoria depositata il 10 luglio 2026,deducente anche un motivo nuovo ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., a cuisono allegati provvedimenti e documenti.2.1. Con primo motivo si deducono la violazione degli artt. 267, 203 e 271cod. proc. pen. e 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv., con modif., con l. 12luglio 1991, n. 203) nonché il difetto assoluto di motivazione, in quantomeramente apparente, in merito alla ritenuta utilizzabilità degli esiti delleintercettazioni di conversazioni e comunicazioni, anche laddove operate concaptatore informatico, eseguite nel contesto di indagini per il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen. e aventi a oggetto le utenze di [OSCURATO:PERSONA] e di DaniloGiovanni [OSCURATO:PERSONA], soggetti di vertice e organizzatori del sodalizio ex art. 74 T.U.stup. di cui al capo 1.2.1.1. Si critica l’ordinanza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenutoutilizzabili le dette intercettazioni in ragione della motivazione del provvedimentoautorizzativo del 31 ottobre 2022, nonostante supportata da mere dichiarazionianonime non verbalizzate. Sul punto i giudici di merito si sarebbero limitati arilevare in termini apodittici la sussistenza anche di emergenze ulteriori, rispettoalle dichiarazioni anonime, e a valorizzare la riorganizzazione del sodaliziomafioso, con il quale l’associazione di cui al capo 1 avrebbe avuto relazioni, dopol’esecuzione di ordinanze cautelari in seno a diverso procedimento.2.1.2. A ciò si aggiunge con la medesima censura che, in tesi difensiva, daglielementi posti a sostegno del provvedimento autorizzativo non emergerebbe unariorganizzazione del sodalizio di tipo mafioso, assunta invece come avvenuta giàpochi giorni dopo l’intervento dell’Autorità. In essi vi sarebbe solo un genericoriferimento all’attività nel settore degli stupefacenti, di cui alle attualiincolpazioni, e ai contatti tra esponenti del detto sodalizio e i promotori-organizzatori dell’associazione ex art. 74 T.U. stup., senza l’emersionedell’utilizzo del c.d. metodo mafioso.2.1.3. Il primo motivo di ricorso si appunta altresì sull’autorizzato utilizzo delcaptatore informatico in violazione dell’art. 267 cod. proc. pen. conprovvedimento del dicembre 2022. La motivazione sottesa all’autorizzazione sisostanzierebbe solo in un generico riferimento alla necessità delle intercettazionitelematiche al fine di eludere le cautele adoperate dagli indagati con riferimentoalle intercettazioni telefoniche.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, anche in terminidi difetto assoluto di motivazione in quanto meramente apparente, in ordine allaritenuta sussistenza della gravità indiziaria in merito alla partecipazioneall’associazione e alla commissione dei reati fine, oltre che alla sussistenza delleesigenze cautelari in termini di pericolo di reiterazione.2.2.1. In tesi difensiva, diversamente da quanto ritenuto dai giudici dimerito, non sarebbero emersi gravi indizi della partecipazione del prevenuto. Lerisultanze investigative avrebbero evidenziato non una consapevole condottafunzionale all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio ma solo otto contatti tral’indagato e gli associati (coindagati) nel periodo in contestazione e unasporadica disponibilità manifestata dal prevenuto nei riguardi di un singoloassociato. Ciò si sarebbe dovuto argomentare anche in considerazionedell’incensuratezza dell’indagato, del mancato rinvenimento di stupefacente nellasua disponibilità oltre che dell’assenza di attività di diretta cessione a terzi daparte di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai reati fine di cui al capo 2, difatti,differentemente da quanto avvenuto con riferimento ad altri indagati, nonsarebbero emerse attività sintomatiche dello spaccio, in ragione dell’assenza dirinvenimento di stupefacente nella disponibilità dell’indagato e di riscontriobiettivi di cessioni, acquisti e attività di trasporto dello stesso stupefacente.2.2.2. Quanto alle ritenute esigenze cautelari, si deduce il difetto assoluto dimotivazione in ordine alla concretezza del pericolo di reiterazione e alla sua2.3. Con il motivo aggiunto si deduce l’inutilizzabilità delle intercettazionifrutto della prima proroga, disposta con provvedimento del 9 dicembre 2022, perdifetto assoluto di motivazione in quanto facente riferimento ad atti di unprocedimento penale diverso da quello in oggetto, per come emergentedall’inciso: «visti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]+ 1 per il delitto di cui agli artt. 74 DPR 309/90».3. Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Si deve sin da ora chiarire che la memoria difensiva, il cui contenuto non hala portata di replica rispetto alla memoria depositata dalla Procura generale dellaRepubblica, non potrà essere presa in considerazione, in quanto depositata inviolazione dei termini previsti dall’art. 611, comma 1-quinquies, cod. proc. pen.,salva la parte in cui con essa si propone il motivo nuovo in quanto, ex art. 311,comma 4, cod. proc. pen., enunciabile fino alla discussione che, nella specie, èavvenuta mediante trattazione orale (vds., quanto alle conseguenze dellatardività della memoria anche con riferimento al giudizio di cassazione definito inesito a trattazione orale, Sez. 4, n. 25491 del 15/05/2026, non mass. sul punto,e Sez. Sez. 6, n. 3256 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 289224 – 01).2. Sono suscettibili di trattazione congiunta il primo motivo e il motivonuovo, deducenti violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenutautilizzabilità degli esiti delle attività d’intercettazione.Tutte le censure in esame sono difatti accomunate dall’assorbente profilod’inammissibilità per l’intrinseca aspecificità derivante dall’essere state dedottesenza la specifica indicazione delle conversazioni in rilievo e, più in generale,senza assolvere l’onere di chiarire l’incidenza dei denunciati vizi sul valutatocompendio indiziario, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenutacomplessiva del provvedimento impugnato (vds., ex plurimis: Sez. U, n. 23868del 23/04/2009, Rv. 243416 – 01, nonché, tra le più recenti, Sez. 2, n. 12960del 17/02/2026, Rv. 289838 – 01, Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801– 01, e Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, non mass.).2.1. Al profilo di cui innanzi, comune a tutte le censura in oggetto, se neaggiungono altri con riferimento alle singole doglianze, tutti autonomamentefondanti l’inammissibilità delle stesse.2.2. Nel dettaglio, la censura di cui al primo motivo si appunta sullamotivazione del provvedimento autorizzativo del 31 ottobre 2022 in terminiinammissibili sotto plurimi profili.2.2.1. La doglianza, come emerge dalla sintesi si cui al paragrafo 2.1.2.della ricostruzione del fatto processuale, mira a sostituite valutazioni delricorrente a quelle del Tribunale in merito alla congruità della motivazione delprovvedimento autorizzativo.Ne consegue l’inammissibilità della doglienza laddove lamenta l’inesistenzadella gravità indiziaria: il sindacato di legittimità nell’esame delle questioniprocessuali comprende difatti il potere di esaminare gli atti per verificarel’integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare inmodo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti abase della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 – 01).2.2.2. La censura, laddove si mostra contenuta nei limiti di cui innanziquanto a vizi motivazionali e violazione di legge, è invece articolata nei terminiestrinsecamente aspecifici sintetizzati al paragrafo n. 2.1.1. della precedentericostruzione del fatto processuale. Ciò in ragione del mancato confronto con laratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato e, quindi, del conseguentevenir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso ilricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anchecon riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, nonmass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468– 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivid’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso percassazione).I giudici di merito sono lungi dall’aver omesso di motivare ovvero dall’averargomentato in ragione delle dichiarazioni anonime, quindi in violazione dell’art.267, comma 1-bis, con proc. pen. (in relazione all’art. 203 del medesimo codicedi rito). Rileva sul punto l’apparato argomentativo che (a pag. 2 e ss.) fariferimento alla motivazione del provvedimento autorizzativo il quale fa perno,oltre che su emergenze di altri procedimenti, cui rinvia per relationem: a) sulledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; c) sulle intercettazionirelative alle utenze utilizzate da soggetto di spicco del sodalizio mafioso, nonchésu elementi inerenti all’arruolamento di «nuove leve», tra cui i soggetti di spiccodel sodalizio ex art. 74, T.U. stup. coindagati del prevenuto.2.3. Il primo motivo si appunta altresì sull’utilizzo del captatore informaticoper l’esecuzione di intercettazioni di conversazioni tra presenti, assumendoanche la violazione dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen.2.3.1. Occorre preliminarmente rilevare che il periodo del comma 1 dell’art.267 cod. proc. pen. che si assume violato disponeva (per i procedimenti penaliiscritti dopo il 31 agosto 2020), prima delle modifiche apportate nel 2023, che:«…[…]… Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti medianteinserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica lespecifiche ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delleindagini”».L’art. 1, comma 2-bis, d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (conv., con modif., dallal. 9 ottobre 2023, n. 137) ha modificato tale disposizione nel senso per cui ildecreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento dicaptatore informatico su dispositivo elettronico portatile «espone con autonomavalutazione le ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per losvolgimento delle indagini».Come chiarito da Sez. 5, n. 29613 del 23/07/2025, Rv. 288375 – 02,trattasi di nuova formulazione, non escludente la legittimità di una motivazioneper relationem, vigente a partire dal 10 ottobre 2023 e applicabile ai decretiautorizzativi emessi da tale data, stante l’assenza di una disposizione transitoriae in applicazione del principio tempus regit actum.2.3.2. Quanto innanzi evidenzia l’aspecificità intrinseca della censura perchéarticolata in considerazione del parametro normativo di cui all’art. 267, comma1, cod. proc. pen. nella formulazione in vigore dal 10 ottobre 2023, facenteriferimento all’esposizione con autonoma valutazione delle ragioni che rendononecessaria, in concreto, la modalità di svolgimento delle indagini con captatore,ma con riferimento a provvedimento emesso antecedentemente all’ottobre 2023,segnatamente, nel dicembre 2022, per il quali dunque la detta formulazione nonopera.2.3.3. Deve altresì aggiungersi, quale ulteriore e autonomo profilod’inammissibilità della censura per estrinseca aspecificità, il mancato confrontotanto con la motivazione del Tribunale, facente riferimento all’esigenza di vincerele condotte degli indagati vanificanti l’utilizzo di sistemi di intercettazione“tradizionali”, quanto con lo stesso provvedimento autorizzativo, laddove motivaper relationem con riferimento non solo alla richiesta di autorizzazione ma anchealla sottostante estesa annotazione di polizia giudiziaria.2.4. L’inammissibilità del primo motivo di ricorso, invero di tutte le censure(per quanto di seguito evidenziato), determina ex art. 585, comma 4, secondoperiodo, cod. proc. pen., l’inammissibilità derivata del motivo aggiunto. Lacensura è peraltro inammissibile in ragione della mancata connessione ai motivioriginariamente proposti laddove si appunta su un differente provvedimento, laproroga delle operazioni d’intercettazione autorizzata il 9 dicembre 2022.Deve difatti sul punto ribadirsi che il principio generale delle impugnazioniconcernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e imotivi nuovi non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione contro iprovvedimenti cautelari; in tale materia l’unica diversità attiene difatti solo altermine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorniprima dell’udienza ma è spostato all’inizio della discussione ex art. 311, comma4, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv.284036 – 01, in materia di reali; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv. 266295 –01, in merito ai provvedimenti cautelari personali).La censura è comunque manifestamente infondata.Il difetto assoluto di motivazione è articolato in ragione della circostanza percui nel provvedimento di autorizzazione alla proroga si fa riferimento ad atti diun procedimento penale diverso da quello in oggetto. Trattasi però di un meroerrore materiale presente nell’incipit dell’autorizzazione alla proroga (pag. 1:«visti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 1 per ildelitto di cui agli artt. 74 DPR 309/90»). Il provvedimento è invece motivato perrelationem alla relativa richiesta e alla sottostante nota della polizia giudiziariadel 7 dicembre 2022, entrambe specificamente inerenti a indizi di reato afferential procedimento in seno al quale la proroga stessa ha operato.3. Il secondo motivo si appunta sull’accertata gravità indiziaria dellapartecipazione del prevenuto al sodalizio (non anche in ordine all’esistenza eall’operatività dell’associazione) e della commissione dei reati fine di cui al capo 2nonché sull’esistenza del pericolo di reiterazione.Trattasi dunque di giudizi sindacabili in sede di legittimità soltanto se sitraducono nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza,contraddittorietà insanabile ovvero in manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità nonconcerne dunque la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis, tra le più recenti,Sez. 4, n. 17978 del 15/04/2026, non mass.; si vedano altresì: Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698– 01).3.1. Orbene, come emerge dal raffronto con i motivi di riesame (sintetizzatia pag. 1 e s. dell’ordinanza impugnata), le censure, anche laddove prospettatecome rivolte alla specifica motivazione del Tribunale, sono fondateesclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelle già dedotte in sede di riesame e puntualmente disattese con motivazioneesente da critiche in quanto coerente e non manifestamente illogica (pag. 4 ess.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltantoapparenti in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n.26319 del 17/06/2025, Rv. 288486 – 01, non mass. sul punto, tra le più recenti,e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; si veda altresì Sez. 2, n.19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01, che conclude invece nel senso dellamanifesta infondatezza del motivo meramente reiterato).3.2. A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità delle doglianze,deve altresì aggiungersi che le censure in oggetto, nei termini esplicitati in sededi ricostruzione del fatto processuale, sono versate in fatto, perché miranti asostituire a quella del Tribunale una diversa valutazione degli elementi probatoriagli atti, compresi quelli emergenti da indagini c.d. tecniche, oltre cheestrinsecamente aspecifiche, in ragione del mancato confronto con la ratiodecidendi sottesa all’ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno inradice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso percassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione e sui relativi limitidi ammissibilità, vds. i riferimenti giurisprudenziali di cui al precedente par.2.2.2.).Il Tribunale, anche riprendendo criticamente l’ordinanza genetica,ricostruisce in termini di gravità indiziaria la sussistenza del sodalizio (ancorchénella specie non contestata) quale associazione promossa e organizzata daSabato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché partecipata, oltre che dalprevenuto, da altri soggetti, emergente anche da intercettazioni e riprese videoeseguite presso i centri operativi costituiti da luoghi nella disponibilità delsoggetto di vertice. I Giudici del riesame si diffondono altresì sul ruoloconsapevolmente assunto in senso all’associazione dall’indagato in qualità diaddetto allo spaccio al dettaglio, al trasporto dello stupefacente per il gruppo eoperante, a tale ultimo fine, insieme al vertice del sodalizio mediante uncollaudato sistema di approvvigionamento basato su organizzati viaggi a Catania.Sul punto sono valorizzati diversi specifici riferimenti a plurimi elementiemergenti dalle intercettazioni, peraltro evidenzianti il comune uso di unalinguaggio criptico, anche in merito al supporto prestato all’attività di spaccioeseguita utilizzando quale base logistica l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], soggettodi vertice del sodalizio, e all’ulteriore ruolo di recupero crediti per il sodalizio inun particolare momento di fibrillazione dello stesso dovuto all’arresto di uno degliorganizzatori, [OSCURATO:PERSONA]. Differentemente da quanto dedotto dalricorrente, i Giudici di merito considerano anche le deduzioni difensive, quanto asporadicità dei contatti e condotta partecipativa, e con motivazione coerente enon manifestamente illogica confermano la gravità indiziaria facendo perno oltreche sulla commissione dai reati fine da parte del prevenuto anche sul numero deicontatti e dei rapporti dello stesso indagato con i sodali, caratterizzati dall’uso diun comune linguaggio criptico, dipanatisi in un periodo di tempo considerato nonesiguo, e sulla loro finalizzazione all’approvvigionamento e al recupero deicrediti.A quanto innanzi va altresì aggiunta l’intrinseca aspecificità della censurache si appunta sulla gravità indiziaria in merito ai reati fine, avendo fatto sulpunto l’ordinanza impugnata propria la motivazione del provvedimento cautelaregenetico ed essendosi comunque soffermata sui plurimi approvvigionamenti distupefacente mediante viaggi a Catania e sull’ausilio di ausilio prestato rispettoalla cessione di stupefacente operata da [OSCURATO:PERSONA] presso la propriaabitazione.3.3. Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari afferenti alpericolo di reiterazione, il ricorrente non si confronta con l’ordinanza impugnata,oltre che con il dato normativo, laddove la stessa evoca il doppio regimepresuntivo (relativo) di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e il relativomancato superamento se non con riferimento all’adeguatezza della diversamisura cautelare degli arresti domiciliari.Il Tribunale, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quantocoerente e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non siconfronta, oltre a motivare il mancato superamento della presunzione disussistenza delle esigenze cautelari ha peraltro esplicitato gli elementi sottesi alpericolo di reiterazione (in considerazione della non rilevanza del regimepresuntivo con riferimenti ai reati fine).Il riferimento è, in particolare, al periodo di operatività del sodalizio, ritenutonon esiguo in quanto protrattosi dall’ottobre 2022 al giugno 2023, e ai reati fine,oltre che alle descritte modalità della condotta di partecipazione, ancorché tenutada soggetto incensurato.Argomentando nei termini di cui innanzi, peraltro, il Tribunale,sostanzialmente, ha fatto corretta applicazione del principio governante lamateria in relazione al reato associativo di cui all’art. 74 T.U. stup., con il qualeinvece il ricorrente non si confronta con censura che, quindi, sotto tale aspetto simanifesta infondata (per la manifesta infondatezza in relazione al mancatoconfronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governantila materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n.32 del 22/11/2000, non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del27/01/2026, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916– 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Rv. 276062 – 01).In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, difatti, la prognosi di pericolosità non si rapporta soloall’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine ma ha ad oggettoanche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesimaprofessionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali checaratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, unavalutazione complessiva, nell’ambito della quale, come avvenuto nella specie, iltempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissionedel vincolo (in ipotesi anche in ragione della cessazione della permanenza delsodalizio) non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa diplurimis: Sez. 3, n. 163 del 12/01/2021, Rv. 281293 – 01; Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Rv. 280243 – 01).4. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che siritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente