CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2021 il Tribunale di Bari, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti dell'ordinanza del 18 ottobre 2021 del Giudice per, le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in forza della quale era stata disposta a carico dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, sono state dedotte mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione e conseguente erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, dal momento che la ricostruzione alternativa fornita dalla difesa non era stata condivisa dal Tribunale della libertà, peraltro fornendo una motivazione gravemente viziata. In primo luogo infatti il modesto dato ponderale dello stupefacente detenuto (8,4 grammi lordi di hashish, 15,4 grammi lordi di cocaina) non era univoco nella destinazione allo spaccio, mentre era illogica la presunta valutazione di irrilevanza degli esiti eventualmente favorevoli di analisi ematologiche e tricologiche. Allo stesso tempo il ricorrente era in grado di sostenere finanziariamente l'acquisto delle sostanze attesa l'esistenza di più fonti di reddito familiare, mentre trovavano altre ragionevoli spiegazioni il possesso di un bilancino, la presenza di un'agenda con cifre e di un impianto di telesorveglianza dell'ingresso. Del pari doveva considerarsi inverosimile un'attività di spaccio compiuta da un soggetto in detenzione domiciliare, mentre era mancata la verifica - tramite un mero appostamento - circa la presenza di eventuali acquirenti della droga. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al motivo di impugnazione complessivamente azionato, è nozione consolidata che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704). Ciò posto, è parimenti nozione comune che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 4.2. In specie, il ricorso si è invece speso proprio in detta inammissibile direzione, dal momento che ha inteso allegare ipotesi alternative a tutti gli elementi, invero del tutto convergenti, che sono stati evidenziati a sostegno della prospettazione accusatoria, tra l'altro nella presente sede cautelare. Al riguardo, l'attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo quindi l'indagato l'onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa, di proporre una plausibile ricostruzione alternativa (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047). In sostanza, a fronte dell'esistenza di conclusioni logicamente infinite compatibili con i fatti noti, l'accusato non può limitarsi ad offrire le possibili interpretazioni dei fatti, ma ha l'onere di proporre appunto una plausibile ricostruzione alternativa, se vuole evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa (Sez. 5, n. 2471 del 31/10/1995, Annis e altro, Rv. 203391). 4.3. In proposito l'ordinanza impugnata - in esito alla coerente lettura del materiale acquisito - ha puntualmente negato plausibilità alla prospettata ipotesi alternativa che, in definitiva, si è limitata a fornire, quanto alle circostanze di fatto evidenziate, spiegazioni separate, non intrinsecamente connesse le une con le altre e prive di qualsivoglia riscontro, come è stato correttamente sottolineato anche dal procuratore generale. Tutto ciò tanto in relazione alla presenza nell'alloggio di forbici e bilancini di precisione, quanto all'esistenza di occultata microcamera che riprendeva il portone d'ingresso; tanto in merito al rinvenimento di agenda sequestrata ricca di cifre e di nominativi, quanto al rintraccio di euro 1.130,00 in contanti in banconote di piccolo e medio taglio; tanto in relazione alla scoperta di due distinte tipologie di stupefacente, quanto all'andirivieni di giovani che si presentavano all'abitazione del ricorrente, in detenzione domiciliare nella propria abitazione, ed immediatamente dopo scendevano e si dileguavano; quanto infine alle modalità di conservazione dello stupefacente, in tesi difensiva oggetto di termosaldatura in occasione di ogni singolo prelievo del ricorrente a titolo di uso personale. 4.4. La valutazione di non plausibilità delle ipotesi alternative, siccome formulata dall'ordinanza impugnata, si presenta certamente non irragionevole ed anzi dotata di ben sufficiente logicità. Tanto più che, proprio ai fini dell'accertamento di responsabilità, è invero necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). In specie, invero, non è certamente viziato il percorso argomentativo, del tutto idoneo invece a fondare il giudizio di qualificata probabilità, di cui alla sede cautelare (cfr. Sez. 4 n. 16158 cit.). 5. La complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di éuro trem