CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 44512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione sul mancato contenimento della pena nel minimo edittale con riduzione nella massima misura per le circostanze attenuanti generiche - è inammissibile ed incomprensibile, posto che la pena base è stata determinata nel minimo edittale, con massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche e modestissimo aumento (non specificamente contestato) per la continuazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2022.