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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09246/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/10/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con il decreto impugnato, il Tribunale di Milano in funzione di Giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, negato in sede di cognizione, nella sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa, divenuta irrevocabile in data 22 settembre 2019.

Considerato che il motivo unico dedotto (nullità del decreto per vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è inammissibile in quanto prospetta questioni manifestamente infondate, tenuto conto del lamentato difetto di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato.

Rilevato, peraltro, che la censura è, comunque, inammissibile perché il dedotto vizio di motivazione, fin dall'impostazione dell'argomento di critica, è privo delle dovute specificazioni, lamentando tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto, che ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica).

Considerato, altresì, che gli argomenti dedotti (mancato esame, da parte del giudice della cognizione, della prognosi di astensione da futura reiterazione di comportamenti illeciti, specificamente riservato alla posizione del ricorrente rispetto a quello svolto per i coimputati), non sono in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere riconosciuto esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen. mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (Sez. 7, ord. n. 31091 del 15/10/2020, Cavataio, Rv. 279875 - 01; Sez. 1, n. 48512 del 18/11/2004, Zerbetto, Rv. 230171 - 01), essendo consentito al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 4 comma 3, cod. proc. pen., concedere il beneficio, in tale limitato caso, anche se non riconosciuto per alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (in tal senso: Sez. 1, n. 23628 del 17/12/2013, dep. 2014, Coppedè, Rv. 262331; Sez. 1, n. 2266 del 14/12/2001, dep. 2002, Adaggio, Rv. 220699;Sez. 1, n. 3149 del 05/05/1997, Cassarino, Rv. 207421; Sez. 1, n. 4020 del 09/06/1997, Seghetti, Rv. 208353).

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata equitativamente in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/10/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con il decreto impugnato, il Tribunale di Milano in funzione di Giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, negato in sede di cognizione, nella sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa, divenuta irrevocabile in data 22 settembre 2019. Considerato che il motivo unico dedotto (nullità del decreto per vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è inammissibile in quanto prospetta questioni manifestamente infondate, tenuto conto del lamentato difetto di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato. Rilevato, peraltro, che la censura è, comunque, inammissibile perché il dedotto vizio di motivazione, fin dall'impostazione dell'argomento di critica, è privo delle dovute specificazioni, lamentando tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto, che ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica). Considerato, altresì, che gli argomenti dedotti (mancato esame, da parte del giudice della cognizione, della prognosi di astensione da futura reiterazione di comportamenti illeciti, specificamente riservato alla posizione del ricorrente rispetto a quello svolto per i coimputati), non sono in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere riconosciuto esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen. mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (Sez. 7, ord. n. 31091 del 15/10/2020, Cavataio, Rv. 279875 - 01; Sez. 1, n. 48512 del 18/11/2004, Zerbetto, Rv. 230171 - 01), essendo consentito al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 4 comma 3, cod. proc. pen., concedere il beneficio, in tale limitato caso, anche se non riconosciuto per alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (in tal senso: Sez. 1, n. 23628 del 17/12/2013, dep. 2014, Coppedè, Rv. 262331; Sez. 1, n. 2266 del 14/12/2001, dep. 2002, Adaggio, Rv. 220699;Sez. 1, n. 3149 del 05/05/1997, Cassarino, Rv. 207421; Sez. 1, n. 4020 del 09/06/1997, Seghetti, Rv. 208353). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata equitativamente in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere
Decreto Cassazione n. 09246/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris