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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17942/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza in data 15/5/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Potenza in data 15/5/2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un episodio di usura da lui posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché estinto per prescrizione e confermava, per il resto, la condanna nei confronti dello stesso Ruggiero, riducendo la pena.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore il quale deduce il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione ex artt. 606 lett. e) e 556 lett. e) c.p.p., in quanto la Corte d'appello per motivare la condanna, relativamente al reato di usura posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe richiamato in modo acritico le dichiarazioni testimoniali, il contenuto di intercettazioni, la documentazione bancaria, il teste [OSCURATO:PERSONA], senza rispondere alle censure sollevate con l'atto di impugnazione, relative al tenore delle intercettazioni che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero che il prestito elargito dal Ruggiero, al Monaco, era di 5.000,00 euro da restituire in cinque mesi, in rate mensili di mille euro e non prevedeva interessi .

Inoltre, la Corte d'appello avrebbe omesso di rispondere a specifiche doglianze consistenti nella necessità di rivalutare le dichiarazioni della p.o., la quale, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, non aveva mai dichiarato di avere emesso, a fronte del prestito di euro 5.000,00, ricevuto dal Ruggiero, a giugno, un assegno di euro 6.000 con scadenza agosto 2010.

Si tratterebbe, ad avviso della difesa, di una ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale, insostenibile in quanto non collimante con le dichiarazioni della p.o. la quale ha riferito di dover restituire, ogni mese, solo quanto poteva.

Comunque quand'anche si dovesse ritenere che la p.o. dovesse restituire euro 700 o 800 euro mensili, come affermato dal Tribunale, in tre mesi, tali importi con non portavano alla restituzione, della somma di euro 6.000,00. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Il ricorrente introduce, sotto forma di censure di legittimità, motivi che sollecitano la Corte ad una rilettura del materiale probatorio, quando in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Si intende qui ribadire che alla Corte di legittimità non si può chiedere la rivalutazione di una prova o di un indizio (o, addirittura, la diretta interpretazione di un elemento del procedimento), ma solo il controllo sulle modalità con le quali il detto elemento è stato raccolto, nonché il controllo sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita.

In sintesi, quel che alla corte deve esser chiesto, se si ipotizza un vizio dell'apparato motivazionale, è un mero giudizio di congruità logica sulla interpretazione che del materiale probatorio/indiziario è stata effettuata dai giudicanti; solo nei limiti - è il caso di ribadirlo - in cui la riproduzione di detto materiale è funzionale al vaglio di logicità, ne è consentita la allegazione al ricorso, ovvero la trascrizione all'interno dello stesso.

Conseguentemente, offrire al giudice di legittimità alcuni frammenti probatori, come nel caso specie, con riferimento ad una intercettazione telefonica e pretendere che su di essa la Corte di cassazione esprima un giudizio comporta un profondo fraintendimento del ruolo e dei poteri della corte stessa.

Invero, la motivazione di un provvedimento dovrebbe essere aggredita esclusivamente sotto il triplice profilo della completezza, della logicità e della aderenza del ragionamento ai dati fattuali.

E ciò è esattamente quel che il ricorrente non fa perché si limita a trascrivere la conversazione sostenendo che il giudice di appello e il Tribunale non li ha saputi leggere e comprendere.

Viceversa, il Tribunale e poi la Corte d'appello non si sono sottratti allo specifico compito di valutare il materiale intercettivo nel suo complesso, unitamente alle dichiarazioni delle persone offese ed alla documentazione bancaria, dati probatori che adeguatamente valorizzati hanno dimostrato la sussistenza di un prestito con tasso usurario del 10% mensile a fronte di un tasso soglia annuo del 11,50%.

In altri termini la Corte d'appello, nel ritenere, conformemente al giudice di primo grado, integrato il delitto di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha utilizzato una pluralità di elementi, tra i quali le intercettazioni telefoniche che attestavano l'esistenza di un rapporto debitorio tra le parti, le dichiarazioni confessorie del Ruggiero stesso che ha ammesso la indicazione di un 10% in più sugli assegni ricevuti dalle pp.00, l'entità del tasso percentuale riferito dalle vittime pari al 120% annuo con una motivazione "di merito" che ha chiarito per quale ragione e sulla base di quali elementi, è stata elaborata (o condivisa) una determinata ipotesi ricostruttiva e per qual ragione ne siano state scartate altre.

Inoltre, come già osservato dal giudice di appello le censure avverso la sentenza di primo grado erano generiche, sostanziandosi in doglianze aspecifiche rispetto al richiamato assunto motivazionale limitandosi alla sterile trascrizione di stralci di intercettazioni.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza in data 15/5/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Potenza in data 15/5/2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un episodio di usura da lui posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché estinto per prescrizione e confermava, per il resto, la condanna nei confronti dello stesso Ruggiero, riducendo la pena. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore il quale deduce il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione ex artt. 606 lett. e) e 556 lett. e) c.p.p., in quanto la Corte d'appello per motivare la condanna, relativamente al reato di usura posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe richiamato in modo acritico le dichiarazioni testimoniali, il contenuto di intercettazioni, la documentazione bancaria, il teste [OSCURATO:PERSONA], senza rispondere alle censure sollevate con l'atto di impugnazione, relative al tenore delle intercettazioni che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero che il prestito elargito dal Ruggiero, al Monaco, era di 5.000,00 euro da restituire in cinque mesi, in rate mensili di mille euro e non prevedeva interessi . Inoltre, la Corte d'appello avrebbe omesso di rispondere a specifiche doglianze consistenti nella necessità di rivalutare le dichiarazioni della p.o., la quale, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, non aveva mai dichiarato di avere emesso, a fronte del prestito di euro 5.000,00, ricevuto dal Ruggiero, a giugno, un assegno di euro 6.000 con scadenza agosto 2010. Si tratterebbe, ad avviso della difesa, di una ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale, insostenibile in quanto non collimante con le dichiarazioni della p.o. la quale ha riferito di dover restituire, ogni mese, solo quanto poteva. Comunque quand'anche si dovesse ritenere che la p.o. dovesse restituire euro 700 o 800 euro mensili, come affermato dal Tribunale, in tre mesi, tali importi con non portavano alla restituzione, della somma di euro 6.000,00. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente introduce, sotto forma di censure di legittimità, motivi che sollecitano la Corte ad una rilettura del materiale probatorio, quando in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Si intende qui ribadire che alla Corte di legittimità non si può chiedere la rivalutazione di una prova o di un indizio (o, addirittura, la diretta interpretazione di un elemento del procedimento), ma solo il controllo sulle modalità con le quali il detto elemento è stato raccolto, nonché il controllo sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. In sintesi, quel che alla corte deve esser chiesto, se si ipotizza un vizio dell'apparato motivazionale, è un mero giudizio di congruità logica sulla interpretazione che del materiale probatorio/indiziario è stata effettuata dai giudicanti; solo nei limiti - è il caso di ribadirlo - in cui la riproduzione di detto materiale è funzionale al vaglio di logicità, ne è consentita la allegazione al ricorso, ovvero la trascrizione all'interno dello stesso. Conseguentemente, offrire al giudice di legittimità alcuni frammenti probatori, come nel caso specie, con riferimento ad una intercettazione telefonica e pretendere che su di essa la Corte di cassazione esprima un giudizio comporta un profondo fraintendimento del ruolo e dei poteri della corte stessa. Invero, la motivazione di un provvedimento dovrebbe essere aggredita esclusivamente sotto il triplice profilo della completezza, della logicità e della aderenza del ragionamento ai dati fattuali. E ciò è esattamente quel che il ricorrente non fa perché si limita a trascrivere la conversazione sostenendo che il giudice di appello e il Tribunale non li ha saputi leggere e comprendere. Viceversa, il Tribunale e poi la Corte d'appello non si sono sottratti allo specifico compito di valutare il materiale intercettivo nel suo complesso, unitamente alle dichiarazioni delle persone offese ed alla documentazione bancaria, dati probatori che adeguatamente valorizzati hanno dimostrato la sussistenza di un prestito con tasso usurario del 10% mensile a fronte di un tasso soglia annuo del 11,50%. In altri termini la Corte d'appello, nel ritenere, conformemente al giudice di primo grado, integrato il delitto di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha utilizzato una pluralità di elementi, tra i quali le intercettazioni telefoniche che attestavano l'esistenza di un rapporto debitorio tra le parti, le dichiarazioni confessorie del Ruggiero stesso che ha ammesso la indicazione di un 10% in più sugli assegni ricevuti dalle pp.00, l'entità del tasso percentuale riferito dalle vittime pari al 120% annuo con una motivazione "di merito" che ha chiarito per quale ragione e sulla base di quali elementi, è stata elaborata (o condivisa) una determinata ipotesi ricostruttiva e per qual ragione ne siano state scartate altre. Inoltre, come già osservato dal giudice di appello le censure avverso la sentenza di primo grado erano generiche, sostanziandosi in doglianze aspecifiche rispetto al richiamato assunto motivazionale limitandosi alla sterile trascrizione di stralci di intercettazioni. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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