CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13491/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 25 novembre 2024, con cui la Corte di appello di Lecce rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato, gli ultimi due dei quali già unificati dal vincolo invocato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui ai punti 2 e 3 e quella di cui al punto 1 non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto del fatto che né le vicende criminose sottoposte a unificazione non apparivano collegate al residuo reato, che si concretizzava, come evidenziato a pagina 2 del provvedimento censurato, a causa «di una discussione avvenuta tra l'imputato e i suoi familiari, come dichiarato da questi ultimi [...]». Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, analogamente al caso di Ciampi, non è sufficiente il riferimento all'astratta omogeneità dei reati, occorrendo «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso