CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI CAMPOBASSOci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Isernia; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Isernia, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso avverso la sentenza del Tribunale di Isernia del 13/06/2022 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita ascrittogli, per mancanza della condizione di procedibilità. Con un unico motivo la Procura ricorrente eccepisce la violazione di legge (art.337 cod. proc. pen.) sul presupposto che - a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale - la procura conferita al difensore per la presentazione della querela non richieda l'uso di forme particolari e che anche un comportamento concludente possa essere indicativo della volontà del mandatario di agire nell'interesse del cliente mandante; che non sia necessaria una procura speciale; che la presentazione possa essere effettuata anche da un soggetto incaricato, purché la sottoscrizione sia autenticata; che, infine, la norma non preveda l'indicazione dei reati specifici per cui procedere, trattandosi di questione di competenza dell'autorità requirente. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Dall'esame degli atti - consentito in sede di legittimità, attesa la natura processuale della questione - risulta che la querela è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di legale rappresentante della persona giuridica offesa, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale profilo, va ribadito che in tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione (Cass. sez. 2, sent. n. 36119 del 26/06/2019 - dep. 14/08/2019 - Rv. 277077; in motivazione la Corte ha evidenziato che la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico). 2.2. La querela, inoltre, contiene una precisa esposizione dei fatti denunciati ed il riferimento alla rilevanza penale della condotta descritta, con conseguente richiesta di "punizione secondo il codice di rito". Ed in effetti, non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, atteso che, il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità, spettando al giudice e non al privato attribuire a esso la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano (Cass. sez. 6, sent. n. 10537 del 11/05/2000 - dep. 10/10/2000 - Rv. 217365). 2.3. Quanto alla circostanza che la querela risulta presentata da un terzo, al quale è stata a tal fine conferita procura speciale, sostiene erroneamente il Tribunale che si tratterebbe di un mandato generico, conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di chiedere ed estrarre copie e documenti, sottoscrivere e produrre memorie, senza riferimento al deposito della querela. Il mandato in realtà è stato conferito in relazione a "ogni facoltà riconosciuta dalla legge", comprese quelle indicate dal Tribunale (e non, quindi, limitatamente ad esse), per cui deve essere intesa in senso ampio, con riferimento non solo alla proposizione dell'atto che precede ma anche a tutte le attività di rappresentanza legale conseguenti. Il querelante ha inoltre sottoscritto l'atto, con firma autenticata dal difensore, per cui non vi è incertezza sulla provenienza della querela dal titolare del diritto alla proposizione della stessa. 4. In definitiva, sussiste la denunciata violazione di legge (art. 337 cod. proc. pen.), con conseguente annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Campobasso, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Campobasso. Così deciso in Roma il giorno 22 febbra