CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29614/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Bergamo, via dei Partigiani, - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Pornezia, - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 572/2018, depositata i! 29 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 29 marzo 2018, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la sua opposizione al decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 96.688,04, in parte, quale saldo di conto corrente acceso dalla madre [OSCURATO:PERSONA] e, per la parte residua, in adempimento di un contratto di mutuo da questa concluso, nonché la sua domanda riconvenzionale per la condanna della banca alla restituzione della somma di euro 30.389,03, asseritamente depositata dalla correntista; - il giudice di appello ha disatteso il gravame evidenziando il valore probatorio della dichiarazione di debito resa dal ricorrente il 20 giugno 2001, l'avvenuta contabilizzazione nel ricorso per ingiunzione dei pagamenti effettuati per euro 23.571,01, nonché l'insussistenza del credito oggetto della domanda riconvenzionale; - il ricorso è affidato a cinque motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735, primo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata disatteso il valore confessorio della quietanza resa dalla banca alla correntista in data 26 ottobre 2000, attestante l'estinzione del debito derivante dalla conclusione del contatto di mutuo, e ritenuto che la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente contenuta nella proposta di pagamento dilazionato del 20 giugno 2001 - recte, dell'11 ottobre 2001 - fosse idonea a privare di efficacia la confessione insita nella menzionata dichiarazione della banca; - evidenzia, altresì, l'erroneità della decisione nella parte in cui ha affermato che l'efficacia probatoria della quietanza era infirmata dalla mancata produzione della documentazione attestante il versamento delle rate residue, disconoscendo, così, la natura di prova legale della confessione; - il motivo è inammissibile; - la Corte di appello, lungi dal negare valore confessorio della comunicazione della banca di estinzione del debito derivante dalla conclusione del contratto di mutuo, ha accertato che la stessa fosse «stata trasmessa ... a seguito dell'operazione (concordata inter partes) di contabilizzazione sul conto corrente ... delle rate di mutuo scadute, oltre accessori maturati» e che, conseguentemente, tutto il residuo importo restitutorio del finanziamento fosse stato addebitato sul conto corrente, con azzeramento della relativa originaria partita; - la doglianza non si confronta con tale accertamento fattuale, posto a fondamento della motivazione, e, per tale ragione, non può essere presa in esame; - sotto altro profilo, si osserva che la censura difetta anche di autosufficienza, in quanto non riporta, nei punti essenziali, nessuna delle due dichiarazioni, onde consentire alla Corte di delibarne la rilevanza ai fini della decisione; - come noto, infatti, il ricorrente che intende censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (cfr. Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass. 24 luglio 2014, n. 16872; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846); - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.1427 e ss. cod. civ., nella parte in cui la Corte di appello ritenuto che la data presente sulla quietanza sottoscritta dalla banca fosse stata erroneamente indicata nel 26 ottobre 2000 anziché in epoca coeva alla sottoscrizione del piano di rientro dell'Il ottobre 2001, senza verificare la riconoscibilità dell'errore per il destinatario della dichiarazione; - anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché non riporta i fatti secondo i quali la dichiarazione della banca sarebbe stata frutto di errore, né quelli da cui desumere che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, tale errore - qualificato nella sentenza quale «refuso di scritturazione» - fosse idoneo a spiegare effetti invalidanti sulla dichiarazione medesima; - manca, poi, l'indicazione degli elementi espressivi della conciudenza dell'invocato dell'errore nella dichiarazione nella questione controversa; - con il terzo motivo il ricorrente si duole della manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione e, quindi, nell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso dei giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la firma dell'impiegato di banca sui libretti di deposito fosse idonea a dimostrare che la correntista avesse prelevato - mediante 32 operazioni - le somme ivi originariamente depositate, pur in assenza della produzione in giudizio delle contabili di rimborso sottoscritte dalla titolare dei libretti; - il motivo è, in parte, infondato, avendo la Corte coerentemente accertato che si trattava di operazioni di prelievo da reputarsi - in via presuntiva - compiute dalla madre del ricorrente, in quanto unica intestataria del libretto, che per il prelievo non era necessaria la firma della depositante e che nessuna prova sussisteva - ad inficiare tale accertamento - in ordine a un ipotetico pagamento a persone non legittimate; - inammissibile è, poi, la censura per vizio di omesso esame di un fatto decisivo, difettando l'allegazione del fatto storico che il giudice di merito non avrebbe preso in considerazione; - con il quarto motivo il ricorrente critica la decisione impugnata per violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse dimostrato di aver restituito le somme oggetto di deposito sui libretti a soggetti non legittimati per difetto della relativa prova specifica da parte del depositante; - il motivo è inammissibile, poiché muove da un'erronea interpretazione della sentenza di appello, la quale, lungi, dal porre in capo al depositante l'onere di dimostrare che la restituzione delle somme depositate sia avvenuta in favore di soggetti non legittimati, ha ritenuto sufficientemente dimostrata la regolarità delle operazioni di restituzione delle somme, anche sotto il profilo contestato della legittimazione dei soggetti che hanno provveduto al ritiro delle somme, trovando conferma della sua affermazione nel fatto che non fossero emersi elementi (la «prova specifica») idonei a infirmare tale accertamento; - si rammenta, sul punto, che la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26769); - con l'ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1835 cod. civ., per aver la Corte di appello esonerato la banca dall'onere di dimostrare l'avvenuta restituzione delle somme depositati sui libretti; - il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi; - la sentenza di appello, infatti, non ha esonerato la banca dell'onere di provare l'adempimento della dedotta obbligazione restitutoria, ma ha ritenuto tale onere fosse stato assolto mediante l'annotazione dell'impiegato sul libretto, non reputando necessari anche la produzione della contabile dell'operazione sottoscritta dal depositario; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per