CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello perché tardivo, è manifestamente infondato poiché, come rilevato anche dalla Corte territoriale, dall'esame dei verbali del giudizio di primo grado emerge che all'udienza del 15 gennaio 2020, all'esito della quale veniva emessa la sentenza, erano presenti sia il difensore di fiducia che l'imputato; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che, insistendo sulla dedotta erroneità del rigetto dell'istanza di restituzione del termine ex art. 175 cod. proc. pen. non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ttobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] esténsore Il Presidente