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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06284/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno ha rigettato la domanda di riparazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione patita in carcere e poi agli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziata, in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA] e con la figlia [OSCURATO:PERSONA], dei reati di cui agli artt. 644, comma 5, nn. 3 e 4, 81 cpv. 629, 628, comma 3, cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991, n. 7.

1.2. I tre venivano tratti in arresto in flagranza del reato di usura in data 17/09/2010. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari convalidava l'arresto ed applicava alla Galdi la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente la gravità indiziaria dei reati contestati sulla base: 1) della versione offerta, in denuncia e nelle sommarie informazioni rese alla p.g., dalle persone offese Antonio e [OSCURATO:PERSONA], che lamentavano di essere vittime di usura realizzate ai loro danni dal predetto nucleo familiare; 2) delle dichiarazioni rese dal collaboratore dei Catarozzo, [OSCURATO:PERSONA]; 3) del rinvenimento, in sede di perquisizione, di documentazione contabile e bancaria dalla quale era possibile evincere, quantomeno, l'esistenza di intensi rapporti economici tra le parti; 4) dell'applicazione di misura cautelare per fatti di usura ai danni di altri soggetti che pure erano stati accusati dai fratelli Catarozzo.

Sin dall'immediatezza dell'applicazione della misura cautelare, gli indagati dichiaravano la propria estraneità ai fatti contestati, offrendo una versione alternativa dei rapporti esistenti da tempo con i Catarozzo, che affermavano essere di natura squisitamente commerciale, come da documentazione contabile attestante le reciproche forniture effettuate tra le aziende riconducibili ai Petrosino e ai Catarozzo; smentivano inoltre talune affermazioni delle persone offese relative alla data del prestito di cui all'assegno allegato alla querela, che risultava essere stato rilasciato dal Banco di Napoli alla persona offesa in epoca successiva a quella in cui sarebbe stato consegnato alla Galdi.

1.3. Con sentenza del Tribunale di Salerno del 10/11/2022, la Galdi e i suoi familiari venivano assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste, sulla scorta di un giudizio di sostanziale inattendibilità delle persone offese e di mancanza di riscontro alle stesse, disattese, tra l'altro, proprio in riferimento alle date di emissione degli assegni consegnati a garanzia dei prestiti.

Il Tribunale aveva escluso anche la rilevanza, ai fini probatori, dell'avvenuto arresto in flagranza, essendo emerso che si era trattato di un'operazione programmata dalla p.g. e concordata con le persone offese, inidonea a dimostrare l'esistenza del ben più complesso rapporto descritto in denuncia.2.

Avverso la prefata ordinanza della Corte di appello di Salerno propongono ricorso i difensori dell'istante affidandolo a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deducono violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in relazione alla individuazione dei presupposti della norma e, in particolare, all'attribuzione della condotta gravemente colposa in capo alla ricorrente; nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della domanda e alla ritenuta condotta colposa.

I difensori evidenziano la necessità di tenere assolutamente distinte le posizioni della Galdi rispetto ai Petrosino, diversamente da quanto ha reputato il Giudice della riparazione che le ha trattate unitariamente.

L'istante, invero, non ha partecipato alla conversazione ritenuta colposa ai fini della riparazione: non può, pertanto, esserle ascritta una condotta tenuta da altri soltanto perché facenti parte del medesimo nucleo familiare.

L'ordinanza impugnata non indica alcuna condotta colposa alla stessa riconducibile;

2.2. Violazione dell'art. 43 cod. pen., in relazione alla gradazione della ritenuta condotta colposa, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta condotta gravemente colposa: la Corte di appello avrebbe dovuto indicare la ragione per cui ha ritenuto la condotta attribuita all'istante "grave" e non invece "lieve".

Non può certamente considerarsi una condotta colposa grave l'aver pattuito una compensazione, volta a venire incontro alle persone offese che avevano un debito di natura commerciale.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Nel caso di specie, il Giudice della riparazione - sostenendo in premessa che la vicenda necessitava di una trattazione unitaria, che la Galdi non aveva dedotto l'estraneità ai rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, che la stessa aveva ricoperto «un ruolo attivo nella gestione dell'azienda di famiglia» - ha ritenuto ostativa all'invocato indennizzo la circostanza rappresentata da una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendente delle persone offese (che registrava il dialogo), nel corso della quale si faceva riferimento a prestiti di denaro, a tassi di interesse, al timore di incriminazioni per i prestiti effettuati ed alla circostanza che i Petrosino accettavano, quale "atipica modalità di definizione della posizione debitoria" delle persone offese, che costoro consegnassero merce in luogo della somma dovuta per la ristrutturazione dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e ciò nonostante il rapporto debito/credito fosse intercorso tra le società "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" ed in mancanza di qualsivoglia accordo scritto.

Giova ricordare che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale; e che il concetto di colpa rilevante quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Occorre, pertanto, considerare quanto compiuto dal singolo interessato sul piano materiale, dovendo considerare che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, del tutto pretermettendo il significato e il valore attribuiti dal Tribunale a tale conversazione, fa discendere la colpa grave della ricorrente da una conversazione tra terzi (i suoi familiari e il Carucci), alla quale ella non ha partecipato, di tal che risulta difficile comprendere in che cosa tale conversazione possa aver concretato una condotta colposa della Galdi, nel senso di una sua macroscopica negligenza o imprudenza idonea a trarre in inganno il Giudice della cautela, determinandolo all'adozione e al mantenimento della misura.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno ha rigettato la domanda di riparazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione patita in carcere e poi agli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziata, in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA] e con la figlia [OSCURATO:PERSONA], dei reati di cui agli artt. 644, comma 5, nn. 3 e 4, 81 cpv. 629, 628, comma 3, cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991, n. 7. 1.2. I tre venivano tratti in arresto in flagranza del reato di usura in data 17/09/2010. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari convalidava l'arresto ed applicava alla Galdi la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente la gravità indiziaria dei reati contestati sulla base: 1) della versione offerta, in denuncia e nelle sommarie informazioni rese alla p.g., dalle persone offese Antonio e [OSCURATO:PERSONA], che lamentavano di essere vittime di usura realizzate ai loro danni dal predetto nucleo familiare; 2) delle dichiarazioni rese dal collaboratore dei Catarozzo, [OSCURATO:PERSONA]; 3) del rinvenimento, in sede di perquisizione, di documentazione contabile e bancaria dalla quale era possibile evincere, quantomeno, l'esistenza di intensi rapporti economici tra le parti; 4) dell'applicazione di misura cautelare per fatti di usura ai danni di altri soggetti che pure erano stati accusati dai fratelli Catarozzo. Sin dall'immediatezza dell'applicazione della misura cautelare, gli indagati dichiaravano la propria estraneità ai fatti contestati, offrendo una versione alternativa dei rapporti esistenti da tempo con i Catarozzo, che affermavano essere di natura squisitamente commerciale, come da documentazione contabile attestante le reciproche forniture effettuate tra le aziende riconducibili ai Petrosino e ai Catarozzo; smentivano inoltre talune affermazioni delle persone offese relative alla data del prestito di cui all'assegno allegato alla querela, che risultava essere stato rilasciato dal Banco di Napoli alla persona offesa in epoca successiva a quella in cui sarebbe stato consegnato alla Galdi. 1.3. Con sentenza del Tribunale di Salerno del 10/11/2022, la Galdi e i suoi familiari venivano assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste, sulla scorta di un giudizio di sostanziale inattendibilità delle persone offese e di mancanza di riscontro alle stesse, disattese, tra l'altro, proprio in riferimento alle date di emissione degli assegni consegnati a garanzia dei prestiti. Il Tribunale aveva escluso anche la rilevanza, ai fini probatori, dell'avvenuto arresto in flagranza, essendo emerso che si era trattato di un'operazione programmata dalla p.g. e concordata con le persone offese, inidonea a dimostrare l'esistenza del ben più complesso rapporto descritto in denuncia.2. Avverso la prefata ordinanza della Corte di appello di Salerno propongono ricorso i difensori dell'istante affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deducono violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in relazione alla individuazione dei presupposti della norma e, in particolare, all'attribuzione della condotta gravemente colposa in capo alla ricorrente; nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della domanda e alla ritenuta condotta colposa. I difensori evidenziano la necessità di tenere assolutamente distinte le posizioni della Galdi rispetto ai Petrosino, diversamente da quanto ha reputato il Giudice della riparazione che le ha trattate unitariamente. L'istante, invero, non ha partecipato alla conversazione ritenuta colposa ai fini della riparazione: non può, pertanto, esserle ascritta una condotta tenuta da altri soltanto perché facenti parte del medesimo nucleo familiare. L'ordinanza impugnata non indica alcuna condotta colposa alla stessa riconducibile; 2.2. Violazione dell'art. 43 cod. pen., in relazione alla gradazione della ritenuta condotta colposa, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta condotta gravemente colposa: la Corte di appello avrebbe dovuto indicare la ragione per cui ha ritenuto la condotta attribuita all'istante "grave" e non invece "lieve". Non può certamente considerarsi una condotta colposa grave l'aver pattuito una compensazione, volta a venire incontro alle persone offese che avevano un debito di natura commerciale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Nel caso di specie, il Giudice della riparazione - sostenendo in premessa che la vicenda necessitava di una trattazione unitaria, che la Galdi non aveva dedotto l'estraneità ai rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, che la stessa aveva ricoperto «un ruolo attivo nella gestione dell'azienda di famiglia» - ha ritenuto ostativa all'invocato indennizzo la circostanza rappresentata da una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendente delle persone offese (che registrava il dialogo), nel corso della quale si faceva riferimento a prestiti di denaro, a tassi di interesse, al timore di incriminazioni per i prestiti effettuati ed alla circostanza che i Petrosino accettavano, quale "atipica modalità di definizione della posizione debitoria" delle persone offese, che costoro consegnassero merce in luogo della somma dovuta per la ristrutturazione dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e ciò nonostante il rapporto debito/credito fosse intercorso tra le società "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" ed in mancanza di qualsivoglia accordo scritto. Giova ricordare che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale; e che il concetto di colpa rilevante quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Occorre, pertanto, considerare quanto compiuto dal singolo interessato sul piano materiale, dovendo considerare che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. Nel caso di specie, la Corte territoriale, del tutto pretermettendo il significato e il valore attribuiti dal Tribunale a tale conversazione, fa discendere la colpa grave della ricorrente da una conversazione tra terzi (i suoi familiari e il Carucci), alla quale ella non ha partecipato, di tal che risulta difficile comprendere in che cosa tale conversazione possa aver concretato una condotta colposa della Galdi, nel senso di una sua macroscopica negligenza o imprudenza idonea a trarre in inganno il Giudice della cautela, determinandolo all'adozione e al mantenimento della misura. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap
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