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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04661/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25090-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4335/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25090 sez.

MT ud. 18-10-2022 -2- R.G.N25090/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], avverso due distinti avvisi di accertamento, uno per l'anno di imposta 2007 e uno per l'anno di imposta 2008 - con il quale l'Ufficio ha determinato indutti- vamente il reddito, sulla base di indici di capacità contributiva, quali le rate di quattro mutui contratti per l'acquisto di altrettanti immobili, una polizza assicurativa e la disponibilità di due vettore- ha rigettato l'appello dell'Uf- ficio.

La CTP, con la sentenza riguardante l'avviso di accertamento per l'anno 2007, ha accolto il ricorso ritenendo che "il ricorso vada comunque accolto, avendo il contribuente dimostrato per l'anno in questione la disponibilità di denaro derivante dal ricorso a scoperture di conto corrente bancario pari a 208.000 euro la cui entità è tale da giustificare le spese contestate (nel loro ammontare effettivo pari a circa 72.000 euro e non quelle determinate con l'applicazione di parametri di rivalutazione).

L'atto impugnato va con- seguentemente annullato".

Con la sentenza riguardante l'avviso di accer- tamento per l'anno 2008, ha statuito che "il ricorso va comunque accolto, avendo il contribuente dimostrato per l'anno in questione la disponibilità di denaro derivante dal ricorso a scoperture di conto corrente bancario pari a 208.000 euro e del ricavato del prezzo di vendita di immobili sia da parte sua che dal coniuge la cui entità è tale da giustificare le spese contestate (nel loro ammontare effettivo pari a circa 129.000 euro e non quelle de- terminate con l'applicazione di parametri di rivalutazione).

L'atto impu- gnato va conseguentemente annullato".

La CTR, dopo aver disposto la riunione dei due fascicoli per evidenti ragioni di connessione, ha statuito che "il ricorrente ha dato la prova contraria.

Contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, il Longo ha prodotto estratti conto bancari, dai quali risulta documentazione provata, a parere del Col- legio, la coerenza delle movimentazioni finanziarie con le spese in conte- stazione.

Nella specie, il ricorrente ha utilizzato le scoperture bancarie, per i l'importo di euro 208.804,31, di per sé indice di ridotta capacità reddituale, e beneficiato di smobilizzi immobiliari, anche essi provati attraverso la pro- duzione di copia degli atti pubblici.

Dalle vendite, il ricorrente ha tratto euro 106.373, 89 (al netto della somma utilizzata per l'estinzione di un mutuo) e euro 125.000,00.

In definitiva, le argomentazioni e la documen- tazione prodotta dal ricorrente sono ritenute dal Collegio sufficienti a suf- fragare la conferma delle sentenze impugnate e l'annullamento degli ac- certamenti".

Il contribuente si costituisce con controricorso illustrato da memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l'Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.38 del DPR 600/1973, in combinato disposto con l'art. 2729 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. in quanto la sentenza della CTR, sotto un primo profilo è illegittima perché, in violazione del criterio di giudizio presuntivo, ha capovolto la valenza probatoria dello scoperto bancario, non rispettando i canoni relativi alla gravità, univocità e alla concordanza che una presunzione deve avere per essere ammessa.

Sotto un secondo profilo, inoltre, la sentenza è illegittima per violazione della disposizione normativa invocata, perché la CTR non ha distinto affatto gli elementi probatori addotti dal contribuente per un'annualità d'imposta rispetto all'altra, valutando quindi, sopratutto per l'anno di imposta precedente (2007), la valenza probatoria in maniera con- giunta, anziché distinta.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Con l'indicato motivo si propone, sub specie del vizio di violazione di legge, una diversa valutazione della prova presuntiva contraria offerta dal contribuente rispetto a come è stata apprezzata dal giudice di me- rito.

La censura formulata tende, all'evidenza, ad ottenere una nuova valutazione delle prove, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 2414812013; Cass. n. 14541/2014), poiché «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito», non essendo conferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'in- tera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito» (cfr., ex nnultis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 cit.).

Nella fattispecie, la CTR è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile dal punto di vista logico-giuri- dico in quanto, pur trattando congiuntamente le diverse annualità di imposta (2007 e 2008), si è attenuta ai principi giurisprudenziali in ma- teria di prova in relazione alle presunzioni poste a base dell'accerta- mento, laddove ha statuito che "il ricorrente ha dato la prova contraria.

Contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, il Longo ha prodotto estratti conto bancari, dai quali risulta documentazione provata, a parere del Collegio, la coerenza delle movimentazioni finanziarie con le spese in contestazione.

Nella specie, il ricorrente ha utilizzato le scoperture ban- carie, per l'importo di euro 208.804,31, di per sé indice di ridotta capa- cità reddituale, e beneficiato di snnobilizzi immobiliari, anche essi pro- vati attraverso la produzione di copia degli atti pubblici.

Dalle vendite, il ricorrente ha tratto euro 106.373, 89 (al netto della somma utilizzata per l'estinzione di un mutuo) e euro 125.000,00.

In definitiva, le argo- mentazioni e la documentazione prodotta dal ricorrente sono ritenute dal Collegio sufficienti a suffragare la conferma delle sentenze impu- gnate e l'annullamento degli accertamenti".

4. Con il secondo motivo l'Ufficio lamenta la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art.360, comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l'art.1, comma 2, del Dlgs. 546/1992) in quanto la CTR, nel trattare congiuntamente le due annualità d'imposta e nel valutare il fatto che il ricorrente aveva smobilizzato una parte del patrimonio immobiliare suo e di sua moglie, utilizzando anche le sco- perture bancarie, ha considerato operazioni effettuato in uno solo dei due anni in contestazione, così non esaminando compiutamente le ec- cezioni formulate al riguardo dall'Ufficio.

5. Il motivo così formulato è inammissibile. 5.1.Va premesso che il principio di autosufficienza del ricorso per cas- sazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il prin- cipio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei do- cumenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di de- posito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un ri- ferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass.12481 del 19/04/2022). 5.2.Nel caso di specie, manca la cd.

"autosufficienza" del ricorso, il cui sostrato normativo risiede nell'esposizione sommaria dei fatti di causa e nella specifica indicazione degli atti processuali, delle eccezioni for- mulate nell'appello dall'Ufficio, dei documenti sui quali il ricorso si fonda, che l'art. 366, comma 1 c.p.c. richiede «a pena di inammissibi- lità», rispettivamente, ai nn. 3 e 6 (in sinergia con il principio di speci- ficità dei motivi veicolato dal n. 4) e il cui rispetto comporta che dalla sola lettura dell'atto, corredato da puntuali riferimenti normativi e do- cumentali, il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di com- prendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per po- terne poi valutare la fondatezza.

Infatti l'Ufficio si limita a considerare che "la CTR, nel trattare congiuntamente le due annualità d'imposta e nel valutare il fatto che il ricorrente aveva smobilizzato una parte del patrimonio immobiliare suo e di sua moglie, utilizzando anche le sco- perture bancarie, ha considerato operazioni effettuato in uno solo dei due anni in contestazione, così non esaminando compiutamente le ec- cezioni formulate al riguardo dall'Ufficio".

Così formulato, in ogni caso, il motivo di ricorso è inammissibile anche per l'assoluta genericità della sua illustrazione, atteso che l'illustrazione della censura è prospettata in maniera scarna e del tutto immotivata, non spiegando quali espres- sioni della sentenza della Corte territoriale non avrebbe interpretato, in relazione alla censura di violazione tra chiesto e pronunciato proposta; né ne chiarisce i dettagli quando nella censura riferisce "del ricorrente che ha smobilizzato una parte del patrimonio immobiliare suo e di sua moglie".

6. Si rammenta che il motivo di ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e completezza quale diretta espressione dei prin- cipi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, al- lorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungi- mento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.).

Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi ti- pizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la parti- colare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua spe- cificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente ar- ticolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo (Cass.n. 4741 del 2005; Cass. 16103/2019).

7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese se- guono la soccombenza come in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] zia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in C. 10.000,00, oltreE. 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e ac- ces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25090-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4335/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25090 sez. MT ud. 18-10-2022 -2- R.G.N25090/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], avverso due distinti avvisi di accertamento, uno per l'anno di imposta 2007 e uno per l'anno di imposta 2008 - con il quale l'Ufficio ha determinato indutti- vamente il reddito, sulla base di indici di capacità contributiva, quali le rate di quattro mutui contratti per l'acquisto di altrettanti immobili, una polizza assicurativa e la disponibilità di due vettore- ha rigettato l'appello dell'Uf- ficio. La CTP, con la sentenza riguardante l'avviso di accertamento per l'anno 2007, ha accolto il ricorso ritenendo che "il ricorso vada comunque accolto, avendo il contribuente dimostrato per l'anno in questione la disponibilità di denaro derivante dal ricorso a scoperture di conto corrente bancario pari a 208.000 euro la cui entità è tale da giustificare le spese contestate (nel loro ammontare effettivo pari a circa 72.000 euro e non quelle determinate con l'applicazione di parametri di rivalutazione). L'atto impugnato va con- seguentemente annullato". Con la sentenza riguardante l'avviso di accer- tamento per l'anno 2008, ha statuito che "il ricorso va comunque accolto, avendo il contribuente dimostrato per l'anno in questione la disponibilità di denaro derivante dal ricorso a scoperture di conto corrente bancario pari a 208.000 euro e del ricavato del prezzo di vendita di immobili sia da parte sua che dal coniuge la cui entità è tale da giustificare le spese contestate (nel loro ammontare effettivo pari a circa 129.000 euro e non quelle de- terminate con l'applicazione di parametri di rivalutazione). L'atto impu- gnato va conseguentemente annullato". La CTR, dopo aver disposto la riunione dei due fascicoli per evidenti ragioni di connessione, ha statuito che "il ricorrente ha dato la prova contraria. Contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, il Longo ha prodotto estratti conto bancari, dai quali risulta documentazione provata, a parere del Col- legio, la coerenza delle movimentazioni finanziarie con le spese in conte- stazione. Nella specie, il ricorrente ha utilizzato le scoperture bancarie, per i l'importo di euro 208.804,31, di per sé indice di ridotta capacità reddituale, e beneficiato di smobilizzi immobiliari, anche essi provati attraverso la pro- duzione di copia degli atti pubblici. Dalle vendite, il ricorrente ha tratto euro 106.373, 89 (al netto della somma utilizzata per l'estinzione di un mutuo) e euro 125.000,00. In definitiva, le argomentazioni e la documen- tazione prodotta dal ricorrente sono ritenute dal Collegio sufficienti a suf- fragare la conferma delle sentenze impugnate e l'annullamento degli ac- certamenti". Il contribuente si costituisce con controricorso illustrato da memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo l'Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.38 del DPR 600/1973, in combinato disposto con l'art. 2729 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. in quanto la sentenza della CTR, sotto un primo profilo è illegittima perché, in violazione del criterio di giudizio presuntivo, ha capovolto la valenza probatoria dello scoperto bancario, non rispettando i canoni relativi alla gravità, univocità e alla concordanza che una presunzione deve avere per essere ammessa. Sotto un secondo profilo, inoltre, la sentenza è illegittima per violazione della disposizione normativa invocata, perché la CTR non ha distinto affatto gli elementi probatori addotti dal contribuente per un'annualità d'imposta rispetto all'altra, valutando quindi, sopratutto per l'anno di imposta precedente (2007), la valenza probatoria in maniera con- giunta, anziché distinta. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Con l'indicato motivo si propone, sub specie del vizio di violazione di legge, una diversa valutazione della prova presuntiva contraria offerta dal contribuente rispetto a come è stata apprezzata dal giudice di me- rito. La censura formulata tende, all'evidenza, ad ottenere una nuova valutazione delle prove, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 2414812013; Cass. n. 14541/2014), poiché «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito», non essendo conferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'in- tera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito» (cfr., ex nnultis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 cit.). Nella fattispecie, la CTR è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile dal punto di vista logico-giuri- dico in quanto, pur trattando congiuntamente le diverse annualità di imposta (2007 e 2008), si è attenuta ai principi giurisprudenziali in ma- teria di prova in relazione alle presunzioni poste a base dell'accerta- mento, laddove ha statuito che "il ricorrente ha dato la prova contraria. Contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, il Longo ha prodotto estratti conto bancari, dai quali risulta documentazione provata, a parere del Collegio, la coerenza delle movimentazioni finanziarie con le spese in contestazione. Nella specie, il ricorrente ha utilizzato le scoperture ban- carie, per l'importo di euro 208.804,31, di per sé indice di ridotta capa- cità reddituale, e beneficiato di snnobilizzi immobiliari, anche essi pro- vati attraverso la produzione di copia degli atti pubblici. Dalle vendite, il ricorrente ha tratto euro 106.373, 89 (al netto della somma utilizzata per l'estinzione di un mutuo) e euro 125.000,00. In definitiva, le argo- mentazioni e la documentazione prodotta dal ricorrente sono ritenute dal Collegio sufficienti a suffragare la conferma delle sentenze impu- gnate e l'annullamento degli accertamenti". 4. Con il secondo motivo l'Ufficio lamenta la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art.360, comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l'art.1, comma 2, del Dlgs. 546/1992) in quanto la CTR, nel trattare congiuntamente le due annualità d'imposta e nel valutare il fatto che il ricorrente aveva smobilizzato una parte del patrimonio immobiliare suo e di sua moglie, utilizzando anche le sco- perture bancarie, ha considerato operazioni effettuato in uno solo dei due anni in contestazione, così non esaminando compiutamente le ec- cezioni formulate al riguardo dall'Ufficio. 5. Il motivo così formulato è inammissibile. 5.1.Va premesso che il principio di autosufficienza del ricorso per cas- sazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il prin- cipio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei do- cumenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di de- posito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un ri- ferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass.12481 del 19/04/2022). 5.2.Nel caso di specie, manca la cd. "autosufficienza" del ricorso, il cui sostrato normativo risiede nell'esposizione sommaria dei fatti di causa e nella specifica indicazione degli atti processuali, delle eccezioni for- mulate nell'appello dall'Ufficio, dei documenti sui quali il ricorso si fonda, che l'art. 366, comma 1 c.p.c. richiede «a pena di inammissibi- lità», rispettivamente, ai nn. 3 e 6 (in sinergia con il principio di speci- ficità dei motivi veicolato dal n. 4) e il cui rispetto comporta che dalla sola lettura dell'atto, corredato da puntuali riferimenti normativi e do- cumentali, il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di com- prendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per po- terne poi valutare la fondatezza. Infatti l'Ufficio si limita a considerare che "la CTR, nel trattare congiuntamente le due annualità d'imposta e nel valutare il fatto che il ricorrente aveva smobilizzato una parte del patrimonio immobiliare suo e di sua moglie, utilizzando anche le sco- perture bancarie, ha considerato operazioni effettuato in uno solo dei due anni in contestazione, così non esaminando compiutamente le ec- cezioni formulate al riguardo dall'Ufficio". Così formulato, in ogni caso, il motivo di ricorso è inammissibile anche per l'assoluta genericità della sua illustrazione, atteso che l'illustrazione della censura è prospettata in maniera scarna e del tutto immotivata, non spiegando quali espres- sioni della sentenza della Corte territoriale non avrebbe interpretato, in relazione alla censura di violazione tra chiesto e pronunciato proposta; né ne chiarisce i dettagli quando nella censura riferisce "del ricorrente che ha smobilizzato una parte del patrimonio immobiliare suo e di sua moglie". 6. Si rammenta che il motivo di ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e completezza quale diretta espressione dei prin- cipi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, al- lorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungi- mento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi ti- pizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la parti- colare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua spe- cificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente ar- ticolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo (Cass.n. 4741 del 2005; Cass. 16103/2019). 7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese se- guono la soccombenza come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] zia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in C. 10.000,00, oltreE. 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e ac- ces
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