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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 05368/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Perugia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 3 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Perugia accoglieva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva residua che il condannato doveva ancora scontare.

Nell'accogliere il beneficio penitenziario invocato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia richiamava il residuo di pena che [OSCURATO:PERSONA] doveva scontare - quantificato in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione -, che consentiva la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale nella stessa misura, alla luce dei parametri edittali previsti dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47, comma 1, Ord. pen., conseguente all'erronea valutazione dei parametri edittali relativi alla concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, riguardanti la frazione di pena detentiva che il condannato doveva scontare.

Si deduceva, in proposito, che tali parametri, sotto il profilo edittale, erano stati valutati erroneamente dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, che non aveva tenuto conto della rideterminazione della pena effettuata dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Perugia il 15 ottobre 2021, a seguito della sentenza della Corte di cassazione pronunciata il 14 ottobre 2021, che imponeva di ritenere applicabile, al caso di specie, il dettato normativo dell'art. 47, comma 1, Ord. pen.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, pur accogliendo l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], non teneva conto del provvedimento di rideterminazione t della pena emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Perugia il 15 ottobre 2021, con la conseguente erroneità della determinazione della durata della misura alternativa alla detenzione, quantificata, in eccesso, in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione.

Si consideri, in proposito, che, ai sensi dell'art. 47, comma 1, Ord. pen., la durata del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale corrisponde al periodo effettivo della pena detentiva che il condannato deve scontare.

Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, nel caso di specie, avrebbe dovuto determinare il periodo di affidamento di [OSCURATO:PERSONA] al servizio sociale nella stessa misura della pena detentiva che doveva essere scontata dal condannato, alla luce del provvedimento di rideterminazione della pena, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Perugia il 15 ottobre 2021.

Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale di sorveglianza di Perugia non teneva conto del provvedimento di rideterminazione della pena emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Perugia, sopra citato, che comportava l'erronea determinazione della durata dell'affidamento in prova al servizio sociale oggetto di vaglio, che avrebbe dovuto essere diversamente determinata.

Non può, in proposito, non rilevarsi che, ai sensi dell'art. 47, comma 1, Ord. pen., la durata della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale corrisponde alla frazione di pena che il condannato deve scontare, con la conseguenza che il tribunale di sorveglianza, quando si trova a decidere sull'esistenza dei presupposti di questo beneficio penitenziario, deve determinarne il periodo nell'esatta misura della pena detentiva che deve essere ancora scontata.

Né potrebbe essere diversamente, attesa la formulazione normativa dell'art. 47, comma 1, Ord. pen., a tenore della quale «il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare».

Ne discende conclusivamente che il Tribunale di sorveglianza di Perugia dovrà procedere alla rideterminazione della durata della misura alternativa alla detenzione controversa, tenendo conto dell'esatta frazione di pena detentiva che [OSCURATO:PERSONA] deve ancora scontare, che deve essere quantificata nell'effettiva misura residua, quantificata, al momento della presentazione dell'istanza presupposta.

3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, cui consegue il rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 5 ottobre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] an ro [OSCURATO:PERSONA] a/t~ o 7 FEB 1UI3 [OSCURATO:PERSONA]\77-r.n"‘ (717 T` 7T i\ T [OSCURATO:PERSONA].R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Perugia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 3 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Perugia accoglieva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva residua che il condannato doveva ancora scontare. Nell'accogliere il beneficio penitenziario invocato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia richiamava il residuo di pena che [OSCURATO:PERSONA] doveva scontare - quantificato in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione -, che consentiva la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale nella stessa misura, alla luce dei parametri edittali previsti dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47, comma 1, Ord. pen., conseguente all'erronea valutazione dei parametri edittali relativi alla concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, riguardanti la frazione di pena detentiva che il condannato doveva scontare. Si deduceva, in proposito, che tali parametri, sotto il profilo edittale, erano stati valutati erroneamente dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, che non aveva tenuto conto della rideterminazione della pena effettuata dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Perugia il 15 ottobre 2021, a seguito della sentenza della Corte di cassazione pronunciata il 14 ottobre 2021, che imponeva di ritenere applicabile, al caso di specie, il dettato normativo dell'art. 47, comma 1, Ord. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, pur accogliendo l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], non teneva conto del provvedimento di rideterminazione t della pena emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Perugia il 15 ottobre 2021, con la conseguente erroneità della determinazione della durata della misura alternativa alla detenzione, quantificata, in eccesso, in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione. Si consideri, in proposito, che, ai sensi dell'art. 47, comma 1, Ord. pen., la durata del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale corrisponde al periodo effettivo della pena detentiva che il condannato deve scontare. Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, nel caso di specie, avrebbe dovuto determinare il periodo di affidamento di [OSCURATO:PERSONA] al servizio sociale nella stessa misura della pena detentiva che doveva essere scontata dal condannato, alla luce del provvedimento di rideterminazione della pena, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Perugia il 15 ottobre 2021. Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale di sorveglianza di Perugia non teneva conto del provvedimento di rideterminazione della pena emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Perugia, sopra citato, che comportava l'erronea determinazione della durata dell'affidamento in prova al servizio sociale oggetto di vaglio, che avrebbe dovuto essere diversamente determinata. Non può, in proposito, non rilevarsi che, ai sensi dell'art. 47, comma 1, Ord. pen., la durata della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale corrisponde alla frazione di pena che il condannato deve scontare, con la conseguenza che il tribunale di sorveglianza, quando si trova a decidere sull'esistenza dei presupposti di questo beneficio penitenziario, deve determinarne il periodo nell'esatta misura della pena detentiva che deve essere ancora scontata. Né potrebbe essere diversamente, attesa la formulazione normativa dell'art. 47, comma 1, Ord. pen., a tenore della quale «il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare». Ne discende conclusivamente che il Tribunale di sorveglianza di Perugia dovrà procedere alla rideterminazione della durata della misura alternativa alla detenzione controversa, tenendo conto dell'esatta frazione di pena detentiva che [OSCURATO:PERSONA] deve ancora scontare, che deve essere quantificata nell'effettiva misura residua, quantificata, al momento della presentazione dell'istanza presupposta. 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, cui consegue il rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 5 ottobre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] an ro [OSCURATO:PERSONA] a/t~ o 7 FEB 1UI3 [OSCURATO:PERSONA]\77-r.n"‘ (717 T` 7T i\ T [OSCURATO:PERSONA].R.P. 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