CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 04666/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso in punto di responsabilità è generica riproposizione di questioni di fatto in ordine alla quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici; Ritenuto che, quanto al diniego delle attenuanti generiche, il ricorso é manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato l'intensità del dolo, la gravità della condotta e la negativa personalità dell'imputato desunta dai plurimi precedenti a carico, oltre che l'assenza di elementi favorevoli; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024