CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'art. 707 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Perugia con sentenza 15 maggio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, NIKOLLI Ervis. 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. Il primo motivo, con cui si contesta la rilevanza di un pregresso patteggiamento per poter ritenere sussistente la condanna dell'imputato per reati contro il patrimonio, è manifestamente infondato in quanto contrastante con consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 41477 del 08/06/2018 Rv. 274245 - 02; Conformi: N. 29448 del 2013 Rv. 256355 - 01, N. 49281 del 2012 Rv. 255233 - 01, N. 44190 del 2018 Rv. 274078 - 01) 2.3. Il secondo motivo di ricorso, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato non potendosi in alcun modo svalutare la rilevanza del complesso armamentario di cui l'imputato disponeva e risultando meramente apodittico il riferimento alle precarie condizioni sociali dell'imputato stesso. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore I