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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 42552/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di Tabit AbdelKadar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto, ferma la regolare notifica della citazione in giudizio al difensore di fiducia originariamente nominato e poi revocato, la mancata comparizione all'udienza del nuovo difensore, sostituito ex art 97 comma IV cpp dal difensore d'ufficio, le ragioni dell'asserito impedimento a comparire non vengono né indicate né argomentate nel corpo del ricorso, così da impedire alla Corte di legittimità di valutare la stessa consistenza e dunque l'originaria ammissibilità della relativa istanza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di Tabit AbdelKadar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto, ferma la regolare notifica della citazione in giudizio al difensore di fiducia originariamente nominato e poi revocato, la mancata comparizione all'udienza del nuovo difensore, sostituito ex art 97 comma IV cpp dal difensore d'ufficio, le ragioni dell'asserito impedimento a comparire non vengono né indicate né argomentate nel corpo del ricorso, così da impedire alla Corte di legittimità di valutare la stessa consistenza e dunque l'originaria ammissibilità della relativa istanza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 42552/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris