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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12686/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE d'APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto violazione di legge in ordirle alla determinazione della pena per i reati posti in continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile poiché, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non consentito in relazione alla determinazione della pena che non si risolvano in ipotesi di illegalità della stessa (cfr. Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 272969 - 01 per un'ampia esposizione sul punto).

In concreto, i vizi dedotti non si risolvono in un vizio di illegalità poiché la pena non è determinata in violazione dei limiti edittali né risulta applicata una pena diversa da quella prevista dalla legge per il reato contestato.

3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, ,5 marzo 024 Il Consigliere e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE d'APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto violazione di legge in ordirle alla determinazione della pena per i reati posti in continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile poiché, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non consentito in relazione alla determinazione della pena che non si risolvano in ipotesi di illegalità della stessa (cfr. Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 272969 - 01 per un'ampia esposizione sul punto). In concreto, i vizi dedotti non si risolvono in un vizio di illegalità poiché la pena non è determinata in violazione dei limiti edittali né risulta applicata una pena diversa da quella prevista dalla legge per il reato contestato. 3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, ,5 marzo 024 Il Consigliere e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12686/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris