CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente che, replicando alle conclusioni del P.G., insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Como, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti al capo A, punti 3a e 3b, condannandolo, per avere, nella qualità di amministratore delegato della società Tuco s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 01 febbraio 2016, effettuato pagamenti preferenziali in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. ( euro 10.372,00) per attività di mediazione svolta nella transazione conclusa con il cliente Eurofrigo s.r.I., che aveva versato in quella occasione euro 80.000 alla fallita, e in favore dello studio legale [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Milano ( euro 243.000 complessivi) del quale facevano parte i liquidatori [OSCURATO:PERSONA] e Angeretti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il ministero del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 223 e 216 co. 3 L.F. e 2572 cod. civ. e contraddittorietà della motivazione. Premette la Difesa che le due sentenze di merito non possano dar luogo a una situazione di c.d. doppia conformità, dal mo -nento che i giudici delle rispettive decisioni hanno utilizzato criteri di valutazione differenti, ovvero sarebbero incorsi nel medesimo travisamento della prova. 2.1.1. In particolare, quanto al pagamento preferenziale in favore di Connection s.r.I., si sostiene il travisamento della prova con riguardo alla data della conclusione della transazione, secondo la Difesa, avvenuta successivamente alla fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA]; si sottolinea come il ricorrente abbia svolto l'attività di liquidatore fino al 26 giugno 2016, mentre il pagamento è avvenuto solo il 30 giugno; altro travisamento riguarda la circostanza che i residui creditori ammessi in prededuzione e al privilegio erano stati tutti soddisfatti, già dal primo riparto parziale; vengono poi enunciate le discrasie valutative riscontrabili nelle due sentenze di merito, quanto alla natura privilegiata o meno del credito. In conclusione, secondo la Difesa, il credito in contestazione aveva natura privilegiata e non vi fu violazione della par condicio creditorum. 2.1.2. Con riguardo, invece, al pagamento in favore dello studio legale associato, le due sentenze non hanno chiarito se trattasi di credito dello studio associato ovvero del singolo professionista, peraltro, aderendo la decisione impugnata a un orientamento giurisprudenziale, quanto alla natura chirografaria del credito dell'associazione professionale, affatto pacifico; si sottolinea la discrasia tra la sentenza impugnata, secondo cui si tratterebbe di un credito professionale, e quella del primo giudice, che, invece, esclude tale natura; infine, si sottolinea come lo studio legale associato Pirola -Pennuto - Zei sia stato ammesso al passivo tra i creditori privilegiati e il relativo credito venne pagato al primo riparto parziale. 2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati violazione degli artt. 42 cod. pen. e 223 e 216 co. 3 L.F. e mancanza di motivazione quanto alla configurabilità dell'elemento soggettivo. Secondo la Difesa la sentenza impugnata non avrebbe replicato alle specifiche doglianze veicolate con il quarto motivo di appello..• 2.3.Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo, con riguardo all'alt. 191 cod. proc. pen. per avere la decisione impugnata fatto riferimento a documentazione inutilizzabile, in quanto acquisita agli atti del procedimento successivamente alla ordinanza ammissiva del rito abbreviato secco. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione per omessa valutazione di prova decisiva. Si sostiene che, con il gravame di merito, era stata sollecitata l'attenzione della Corte di appello in merito a circostanze, tuttavia, del tutto obliterate nella sentenza impugnata, con riguardo: alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, di fatto, il ricorrente svolgesse funzioni di direttore operativo ( C.0.0.), e solo formalmente di amministratore delegato ( C.E.0.); alla circostanza che la società fallita fosse una mera succursale e che il ricorrente non avesse alcun potere; alle dichiarazioni della teste Mastroservo quanto all'epoca dei pagamenti in contestazione, che avrebbero dovuto essere imputati esclusivamente ad altro amministratore ( Ramò) in quanto effettuati quando l'imputato era già cessato dalla carica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.La generale questione della complessiva tenuta motivazionale della sentenza impugnata, non conforme alla decisione di primo grado, non riesce a scardinare l'impianto logico che sorregge la decisione, congruamente motivata dalla Corte territoriale, mentre il ricorrente trascura le risposte fornite dalla sentenza impugnata e, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, formula censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal la Corte di appello: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. 1.1. Ora, rispetto al pagamento preferenziale in favore di Connection s.r.I., nella sentenza impugnata si esclude in punto di fatto che tale pagamento abbia avuto una causa, ancor più si esclude che essa sia rinvenibile nell'attività di mediazione nella transazione con Eurofrigo s.r.I., della quale non è stata data alcuna dimostrazione, ponendosi in evidenza come manchi qualsiasi lettera d'incarico professionale in favore della società e la mancanza di prova in ordine all'oggetto della transazione intervenuta tra le parti, così da non consentire neppure di apprezzare l'esatta prestazione asseritamente svolta dal mediatore( pg. 14). Cosicchè la questione della natura del credito - privilegiato o meno - non ha rag on d'essere, giacchè i Giudici di merito, non smentiti dalla deduzioni difensive, se non in linea meramente teorica, hanno escluso in radice lo svolgimento dell'attività di mediazione, di cui non è stata fornita prova. 1.2.Quanto ai pagamenti in favore dello studio legale PIROLA, PENNUTO, ZEI e associati (nei numeri da 2 ad 8), entrambe le decisioni di merito escludono sia la natura di credito prededucibile, non essendo emerso alcun collegamento con la procedura di concordato preventivo, sia quella di credito privilegiato, avendo precisato la Corte di appello, evocando il maggioritario orientamento formatosi nella giurisprudenza civile, che, trattandosi di pagamenti collegati ad una generica prestazione di consulenza dello studio associato e, dunque, in assenza di un rapporto professionale individuale con la società poi fallita, consente di esclude la natura privilegiata dal credito. L'avere escluso che si sia trattato di un credito professionale individuale, in mancanza della dimostrazione che esso si riferisse ad una prestazione svolta, in via esclusiva o prevalente, personalmente dal professionista, comporta l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., e, conseguentemente, il contestato pagamento assume natura preferenziale. (Sez. 1,ord. n. 10977 del 26/04/2021, Rv. 661182 - 01;Sez. 1,ord.n. 9927 del 20/04/2018, Rv. 648551 -01). 1.3. Non coglie nel segno neppure la ulteriore deduzione afferente alla tempistica del pagamento, proprio per non essere stata provata la causa del pagamento. La sentenza impugnata precisa, inoltre, che questo non è stato affatto contestuale alla transazione ma, pur corrisposto successivamente, era stato autorizzato dall'imputato CIS, cosicchè non ha alcun rilievo il periodo in cui questi è stato liquidatore e nemmeno la data di concreta esecuzione del pagamento, giacchè, come da prassi organizzativa, il pagamento veniva disposto dal CIS, anche successivamente alla assunzione della carica di liquidatore, ed eseguito pacificamente dalla dipendente della società Mastroservo. 2. Il secondo motivo risulta del tutto genericamente formulato, laddove si limita a denunciare vizi della motivazione in punto di elemento psicologico, segnatamente lamenta la mancata replica al corrispondente motivo di appello senza, tuttavia, individuare la specifica doglianza che sarebbe stata obliterata dalla Corte di appello, non trovando risposta nella sentenza impugnata. 3. Anche il terzo motivo sconta il medesimo vizio di a-specificità. La difesa denuncia la inutilizzabilità di documenti acquisiti dopo l'ordinanza ammissiva del rito alternativo, senza procedere alla prova di resistenza. E' consolidato il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Si è precisato che il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per a-specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303 -01). Nella specie il ricorrente si astiene dall'indicare come inciderebbero sul quadro probatorio complessivo i documenti che assume inutilizzabili.4. Il quarto motivo è inammissibilmente riversato in fatto, sollecitando la rivalutazione di prove già esaminate nel giudizio di merito senza che i giudici siano incorsi in palesi illogicità. Il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 4.1. Nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, sicuramente contenute entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, per questo, si sottrae a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann