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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13654/2026

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ta e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata–Numero registro generale 25124/2022Numero sezionale 3547/2026Numero di raccolta generale 13654/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 2501/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 11/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (quale concessionaria del servizio di riscossionecoattiva delle Entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Manocalzati)propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dellaCampania aveva accolto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia dellaCommissione tributaria provinciale di Avellino n. 518/2021 con cui era statodichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU 2015.La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7 della L. 212/2000(Statuto dei diritti del contribuente) nonché dell’art. 1, comma 162, della L.296/2006 (sulla motivazione degli avvisi di accertamento), per avere laCommissione tributaria regionale erroneamente annullato l’avviso diaccertamento impugnato per carenza di motivazione.1.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto il gravame affermandoquanto segue:« ... la doglianza della società contribuente è del tuttocondivisibile, atteso che l'avviso di che trattasi menziona espressamente "datiforniti da altri enti con particolare riferimento all’Agenzia delle Entrate eall'Agenzia del Territorio", senza indicare quali atti vengano in tal modorichiamati per relationem e senza allegarli, il che radica l'ineludibile nullitàdell'avviso medesimo».1.3.

Secondo principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte, intema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se ilcontribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta (cfr.Cass. nn. 5350, 5352 e 5356 del 2025, Cass. n. 29845/2024).1.4.

In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizioneNumero registro generale 25124/2022Numero sezionale 3547/2026Numero di raccolta generale 13654/2026Data pubblicazione 11/05/2026creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificatividi essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'enteimpositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidateal giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivoverificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesaimpositiva (cfr. Cass. n. 26431/2017).1.5.

Nella specie, tale obbligo motivazionale è stato ampiamentesoddisfatto, atteso che dall’esame dell’atto impugnato (ritualmente allegato alricorso) emerge l’indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo- dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del periodotemporale, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’impostaliquidata per ciascun immobile, il che è sufficiente ad assicurare la completezzamotivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7della n. 212/2000 (cfr Cass. nn. 6259 e 121 del 2025).2.

Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnata3.

Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcunaltro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.4.

Le spese di lite delle fasi di merito e di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; condanna lasocietà contribuente al pagamento delle spese del primo grado e di appello,liquidate, rispettivamente, in Euro 2.000,00 ed Euro 2.300,00 per compensi,oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessoridi legge; condanna la società contribuente al pagamento delle spese dilegittimità, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre Euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata–Numero registro generale 25124/2022Numero sezionale 3547/2026Numero di raccolta generale 13654/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 2501/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 11/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (quale concessionaria del servizio di riscossionecoattiva delle Entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Manocalzati)propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dellaCampania aveva accolto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia dellaCommissione tributaria provinciale di Avellino n. 518/2021 con cui era statodichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU 2015.La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7 della L. 212/2000(Statuto dei diritti del contribuente) nonché dell’art. 1, comma 162, della L.296/2006 (sulla motivazione degli avvisi di accertamento), per avere laCommissione tributaria regionale erroneamente annullato l’avviso diaccertamento impugnato per carenza di motivazione.1.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto il gravame affermandoquanto segue:« ... la doglianza della società contribuente è del tuttocondivisibile, atteso che l'avviso di che trattasi menziona espressamente "datiforniti da altri enti con particolare riferimento all’Agenzia delle Entrate eall'Agenzia del Territorio", senza indicare quali atti vengano in tal modorichiamati per relationem e senza allegarli, il che radica l'ineludibile nullitàdell'avviso medesimo».1.3. Secondo principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte, intema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se ilcontribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta (cfr.Cass. nn. 5350, 5352 e 5356 del 2025, Cass. n. 29845/2024).1.4. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizioneNumero registro generale 25124/2022Numero sezionale 3547/2026Numero di raccolta generale 13654/2026Data pubblicazione 11/05/2026creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificatividi essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'enteimpositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidateal giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivoverificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesaimpositiva (cfr. Cass. n. 26431/2017).1.5. Nella specie, tale obbligo motivazionale è stato ampiamentesoddisfatto, atteso che dall’esame dell’atto impugnato (ritualmente allegato alricorso) emerge l’indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo- dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del periodotemporale, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’impostaliquidata per ciascun immobile, il che è sufficiente ad assicurare la completezzamotivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7della n. 212/2000 (cfr Cass. nn. 6259 e 121 del 2025).2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnata3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcunaltro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.4. Le spese di lite delle fasi di merito e di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; condanna lasocietà contribuente al pagamento delle spese del primo grado e di appello,liquidate, rispettivamente, in Euro 2.000,00 ed Euro 2.300,00 per compensi,oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessoridi legge; condanna la società contribuente al pagamento delle spese dilegittimità, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre Euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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